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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11101/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via G. Galati n. 100/C presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] G iardiello e rappresentate e difese, per procura a margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura G enerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente- Tributi-cartella 36 bis d.p.r . n.600 del 1973 Credito di imposta avverso la sentenza n. 11739 / 4 / 1 5 della Co mmissione tributaria regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno, depositata il 21 dicembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante, anche in proprio, di cartella di pagamento relativa a IRES dell’anno di imposta 2009,emessa ex art 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 , con cui l’Ufficio aveva disconosciuto il credito di imposta per investimenti produttivi, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalle contribuenti.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che, nella fattispecie nella quale il disconoscimento del credito era avvenuto sulla base dei dati e degli elementi forniti in dichiarazione dallo stesso contribuente, fosse legittimo il ricorso alla procedura di cui al citato art.36 bis.

Avverso la sentenza la Società e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidandosi a due motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: 1.con il primo motivo, dedotto ex art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., le ricorrenti lamentano violazione/falsa applicazione dell’art.36 bisdel d.P.R. n.600 del 1973 e disposizioni collegate, sotto due profili, ossia per la mancata previa comunicazione dell’avviso bonario e per l’inapplicabilità in sé della procedura accertatoria utilizzata nel caso di specie.1.1.

La censura è infondata alla luce dei principi già affermati da questa stessa Corte tra le stesse parti con riferimento a diverse annualità (Cass.n.4168/2017; Cass.n.9927/19 e da ultima Cass. 25 maggio 2022 n.16957) : Il d.P.R. n.600 del 1973 art.36 bis, comma 1 (liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), dispone che sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione .

Il comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione...l'esito della dichiarazione ̀ comunicato al contribuente per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali .

Si ̀ chiarito in giurisprudenza che: in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attivitàdell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicch̀ ̀ legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero (cfr. Cass.4360/17 e 29582/2018; vedi anche 24747/2020).

Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui: In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi deld.P.R. n.600 del 1973, art.36 bis e del d.P.R. n.633 del 1972 art.54 bis, ̀ ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicch̀ il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non pù avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da unavviso di recupero di credito di imposta o quanto meno bonario (Cass.14949/18; Cass.11292/16).

Va, infatti, considerato che anche quest'ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d'imposta; potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilitàdel credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non ̀ ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso ̀ invece cons entito).

Nella specie, come accertato in punto di fatto dalla C.T.R., l’Agenzia delle Entrate, con l'emissione della cartella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art.36 bis ha disconosciuto il credito di imposta riportato nel quadro RU relativo ai crediti per investimenti in aree svantaggiate, di cui alla legge n.388 del 2000, in quanto già utilizzato in compensazione con altra imposta, come ricostruito dall’incrocio dei dati relativi alle due annualità di imposta precedenti.

Non vi ̀ stata alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma una semplice presa d’atto di tale omessa dichiarazione emergente dai dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi. 1.2.La C.T.

R . si è , pertanto , uniforma ta ai principi giurisprudenziali sopra espostionde il mezzo di impugnazione va rigettato.

2. il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.

Il passo della sentenza, oggetto di censura, è,infatti, privo di valenza decisoria e non costituisce autonoma ratio decidendi,idonea a fondare la decisione, ma mera argomentazione resa a ulteriore conforto, tanto che la stessa C.T.R. esprime tale argomentazione ma solo per di più.

3. Conclusivamente, quindi, ilricorso va rigettato.

4. Le spese, liquidate come in dispositiv o, seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale delle ricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via G. Galati n. 100/C presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] G iardiello e rappresentate e difese, per procura a margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura G enerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente- Tributi-cartella 36 bis d.p.r . n.600 del 1973 Credito di imposta avverso la sentenza n. 11739 / 4 / 1 5 della Co mmissione tributaria regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno, depositata il 21 dicembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante, anche in proprio, di cartella di pagamento relativa a IRES dell’anno di imposta 2009,emessa ex art 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 , con cui l’Ufficio aveva disconosciuto il credito di imposta per investimenti produttivi, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalle contribuenti. In particolare, il Giudice di appello riteneva che, nella fattispecie nella quale il disconoscimento del credito era avvenuto sulla base dei dati e degli elementi forniti in dichiarazione dallo stesso contribuente, fosse legittimo il ricorso alla procedura di cui al citato art.36 bis. Avverso la sentenza la Società e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidandosi a due motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.con il primo motivo, dedotto ex art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., le ricorrenti lamentano violazione/falsa applicazione dell’art.36 bisdel d.P.R. n.600 del 1973 e disposizioni collegate, sotto due profili, ossia per la mancata previa comunicazione dell’avviso bonario e per l’inapplicabilità in sé della procedura accertatoria utilizzata nel caso di specie.1.1. La censura è infondata alla luce dei principi già affermati da questa stessa Corte tra le stesse parti con riferimento a diverse annualità (Cass.n.4168/2017; Cass.n.9927/19 e da ultima Cass. 25 maggio 2022 n.16957) : Il d.P.R. n.600 del 1973 art.36 bis, comma 1 (liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), dispone che sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione . Il comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione...l'esito della dichiarazione ̀ comunicato al contribuente per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali . Si ̀ chiarito in giurisprudenza che: in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attivitàdell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicch̀ ̀ legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero (cfr. Cass.4360/17 e 29582/2018; vedi anche 24747/2020). Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui: In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi deld.P.R. n.600 del 1973, art.36 bis e del d.P.R. n.633 del 1972 art.54 bis, ̀ ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicch̀ il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non pù avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da unavviso di recupero di credito di imposta o quanto meno bonario (Cass.14949/18; Cass.11292/16). Va, infatti, considerato che anche quest'ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d'imposta; potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilitàdel credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non ̀ ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso ̀ invece cons entito). Nella specie, come accertato in punto di fatto dalla C.T.R., l’Agenzia delle Entrate, con l'emissione della cartella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art.36 bis ha disconosciuto il credito di imposta riportato nel quadro RU relativo ai crediti per investimenti in aree svantaggiate, di cui alla legge n.388 del 2000, in quanto già utilizzato in compensazione con altra imposta, come ricostruito dall’incrocio dei dati relativi alle due annualità di imposta precedenti. Non vi ̀ stata alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma una semplice presa d’atto di tale omessa dichiarazione emergente dai dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi. 1.2.La C.T. R . si è , pertanto , uniforma ta ai principi giurisprudenziali sopra espostionde il mezzo di impugnazione va rigettato. 2. il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. Il passo della sentenza, oggetto di censura, è,infatti, privo di valenza decisoria e non costituisce autonoma ratio decidendi,idonea a fondare la decisione, ma mera argomentazione resa a ulteriore conforto, tanto che la stessa C.T.R. esprime tale argomentazione ma solo per di più. 3. Conclusivamente, quindi, ilricorso va rigettato. 4. Le spese, liquidate come in dispositiv o, seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale delle ricorrenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
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