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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 44608/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della Corte d'appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibibtà del ricorso, Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del d.l. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 547 del 07/02/2020 il Tribunale di Foggia affermava la penale responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla violazione dell'articolo 291-bis comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973, per aver detenuto 53,50 kg. di t.l.e. di contrabbando e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 178.334 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, cui accedeva la statuizione di confisca e distruzione dei tabacchi in giudiziale sequestro nonché la confisca del denaro sequestrato.

Avverso detta sentenza proponeva appello il difensore di fiducia dell'imputato censurando il solo riconoscimento della recidiva, avvenuto in assenza di qualunque motivazione sul punto e a fronte dell'ultimo precedente risalente all'anno 2006.

Chiedeva pertanto la rideterminazione della pena in conformità rispetto all'esclusione della recidiva.

La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado escludeva l'aumento per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale rideterminando la pena in anni uno di reclusione e euro 140.000 di multa, confermando per il resto il procedimento di confisca del denaro nonché di distruzione e confisca dei tabacchi.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato chiedendo pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. essendo stato medio tempore depenalizzato il reato contestato ai sensi dell'arti, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2006, attesa anche l'avvenuta eliminazione della recidiva da parte dei giudici d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

La corretta esegesi dell'art.1, comma 2, d.lgs. n. 8/2016 esclude la applicabilità della abrogatio criminis alla ipotesi contestata all'imputato.

Invero la abrogatio criminis è applicabile solo alle violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda" (art.1 comma 1).

Il secondo comma costituisce al contrario delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina del primo comma e prevede che, se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta, la stessa deve intendersi quale figura autonoma di reato e pertanto, come tale, va esclusa dalla platea delle fattispecie per cui opera il provvedimento abrogativo, che opera esclusivamente rispetto alla fattispecie base.

2. Pertanto, considerato che l'imputato è stato condannato alla pena congiunta della reclusione e della multa, in ordine alla violazione dell'articolo 291-bis comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973, per aver detenuto un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali (53,50 kg. di t.l.e.), e che quindi il caso in esame non rientra tra le ipotesi depenalizzate, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/06/2021. r Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della Corte d'appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibibtà del ricorso, Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del d.l. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 547 del 07/02/2020 il Tribunale di Foggia affermava la penale responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla violazione dell'articolo 291-bis comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973, per aver detenuto 53,50 kg. di t.l.e. di contrabbando e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 178.334 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, cui accedeva la statuizione di confisca e distruzione dei tabacchi in giudiziale sequestro nonché la confisca del denaro sequestrato. Avverso detta sentenza proponeva appello il difensore di fiducia dell'imputato censurando il solo riconoscimento della recidiva, avvenuto in assenza di qualunque motivazione sul punto e a fronte dell'ultimo precedente risalente all'anno 2006. Chiedeva pertanto la rideterminazione della pena in conformità rispetto all'esclusione della recidiva. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado escludeva l'aumento per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale rideterminando la pena in anni uno di reclusione e euro 140.000 di multa, confermando per il resto il procedimento di confisca del denaro nonché di distruzione e confisca dei tabacchi. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato chiedendo pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. essendo stato medio tempore depenalizzato il reato contestato ai sensi dell'arti, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2006, attesa anche l'avvenuta eliminazione della recidiva da parte dei giudici d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. La corretta esegesi dell'art.1, comma 2, d.lgs. n. 8/2016 esclude la applicabilità della abrogatio criminis alla ipotesi contestata all'imputato. Invero la abrogatio criminis è applicabile solo alle violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda" (art.1 comma 1). Il secondo comma costituisce al contrario delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina del primo comma e prevede che, se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta, la stessa deve intendersi quale figura autonoma di reato e pertanto, come tale, va esclusa dalla platea delle fattispecie per cui opera il provvedimento abrogativo, che opera esclusivamente rispetto alla fattispecie base. 2. Pertanto, considerato che l'imputato è stato condannato alla pena congiunta della reclusione e della multa, in ordine alla violazione dell'articolo 291-bis comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973, per aver detenuto un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali (53,50 kg. di t.l.e.), e che quindi il caso in esame non rientra tra le ipotesi depenalizzate, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 da versare alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/06/2021. r Il Consigliere est