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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 05739/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/2/2021 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per particolare tenuità del fatto in riferimento al reato di bancarotta semplice documentale commesso in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel corso del 2014, ma con riguardo alla sola contestazione dell'irregolare tenuta del libro degli inventari della suddetta società, mentre con riguardo alla ulteriore condotta di omessa tenuta del libro giornale, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto l'imputato con formula piena per non aver commesso il fatto.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento al mancato rispetto del termine di comparizione, essendo stato il decreto di citazione per il giudizio d'appello fissato per l'udienza del 2 febbraio 2021 notificato all'imputato soltanto il 15 gennaio precedente.

Pur essendo stato il vizio tempestivamente dedotto dal difensore con le conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23 di. n. 149/2020, la Corte territoriale avrebbe ignorato l'eccezione non motivando sul suo implicito rigetto.

Con il secondo motivo denunzia erronea applicazione della legge penale, eccependo che alcuna disposizione di legge imporrebbe nella redazione del libro inventari la dettagliata indicazione delle immobilizzazioni e delle rimanenze di magazzino la cui omissione costituisce l'oggetto dell'addebito mosso all'imputato.

Analogo vizio viene dedotto con il terzo ed il quarto motivo.

Nel primo il ricorrente lamenta il difetto di offensività del fatto, in quanto la condotta contestata non avrebbe pregiudicato, per stessa ammissione del curatore, la ricostruzione della situazione contabile della fallita.

Con il secondo viene invece contestata la configurabilità del dolo del reato atteso che il Movio, privo di conoscenze specifiche in tema di tenuta della contabilità, si era proprio per questo affidato ad un commercialista senza essere in grado di svolgere un vaglio critico del suo operato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. In particolare è fondato il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporta l'assorbimento di tutti gli altri.

Ed infatti dagli atti risulta che effettivamente il decreto di citazione per il giudizio d'appello, fissato per l'udienza del 2 febbraio 2021, è stato notificato all'imputato solo il 15 gennaio dello stesso anno e dunque senza rispettare il termine dilatorio di venti giorni stabilito dall'art. 601 comma 3 c.p.p. • Va allora ribadito che la violazione del termine a comparire integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, Sentenza n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220).

Nullità che nel caso di specie è stata tempestivamente eccepita dal ricorrente con le conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 e dell'art. 23-bis

I. n. 176/2020.

Né la rilevabilità della suddetta nullità è esclusa dal fatto che l'udienza è stata celebrata nelle forme indicate dalle disposizioni da ultime citate non avendo la parte richiesto la trattazione in presenza dell'appello, atteso che il termine di cui si tratta non è previsto all'esclusivo fine di consentire la comparizione dell'imputato, ma è più in generale funzionale all'esercizio del diritto di difesa nel giudizio d'appello e, dunque, in ogni caso la sua indebita compressione vizia la legittimità di quest'ultimo.

3. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.

Così deciso il 7/2/2022 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/2/2021 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per particolare tenuità del fatto in riferimento al reato di bancarotta semplice documentale commesso in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel corso del 2014, ma con riguardo alla sola contestazione dell'irregolare tenuta del libro degli inventari della suddetta società, mentre con riguardo alla ulteriore condotta di omessa tenuta del libro giornale, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto l'imputato con formula piena per non aver commesso il fatto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento al mancato rispetto del termine di comparizione, essendo stato il decreto di citazione per il giudizio d'appello fissato per l'udienza del 2 febbraio 2021 notificato all'imputato soltanto il 15 gennaio precedente. Pur essendo stato il vizio tempestivamente dedotto dal difensore con le conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23 di. n. 149/2020, la Corte territoriale avrebbe ignorato l'eccezione non motivando sul suo implicito rigetto. Con il secondo motivo denunzia erronea applicazione della legge penale, eccependo che alcuna disposizione di legge imporrebbe nella redazione del libro inventari la dettagliata indicazione delle immobilizzazioni e delle rimanenze di magazzino la cui omissione costituisce l'oggetto dell'addebito mosso all'imputato. Analogo vizio viene dedotto con il terzo ed il quarto motivo. Nel primo il ricorrente lamenta il difetto di offensività del fatto, in quanto la condotta contestata non avrebbe pregiudicato, per stessa ammissione del curatore, la ricostruzione della situazione contabile della fallita. Con il secondo viene invece contestata la configurabilità del dolo del reato atteso che il Movio, privo di conoscenze specifiche in tema di tenuta della contabilità, si era proprio per questo affidato ad un commercialista senza essere in grado di svolgere un vaglio critico del suo operato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. In particolare è fondato il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporta l'assorbimento di tutti gli altri. Ed infatti dagli atti risulta che effettivamente il decreto di citazione per il giudizio d'appello, fissato per l'udienza del 2 febbraio 2021, è stato notificato all'imputato solo il 15 gennaio dello stesso anno e dunque senza rispettare il termine dilatorio di venti giorni stabilito dall'art. 601 comma 3 c.p.p. • Va allora ribadito che la violazione del termine a comparire integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, Sentenza n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220). Nullità che nel caso di specie è stata tempestivamente eccepita dal ricorrente con le conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 e dell'art. 23-bis I. n. 176/2020. Né la rilevabilità della suddetta nullità è esclusa dal fatto che l'udienza è stata celebrata nelle forme indicate dalle disposizioni da ultime citate non avendo la parte richiesto la trattazione in presenza dell'appello, atteso che il termine di cui si tratta non è previsto all'esclusivo fine di consentire la comparizione dell'imputato, ma è più in generale funzionale all'esercizio del diritto di difesa nel giudizio d'appello e, dunque, in ogni caso la sua indebita compressione vizia la legittimità di quest'ultimo. 3. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio. Così deciso il 7/2/2022 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSI
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