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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 10962/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20219/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, Sezione staccata di Caltanissetta, n. 1009/ 21/ 2016 depositata il14/03/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Enna accolse il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2001 con il quale veniva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale A.C.M. di [OSCURATO:PERSONA], relativa agli anni di imposta 2001 e 2002, e la conseguente indebita detrazione IVA.

Si contestava, altresì, l’indebita deduzione delle quote di ammortamento relative ai beni strumentali di cui alle fatture per operazioni inesistenti anche per l’anno di imposta 2001.

2. Il giudice affermò l’illegittimità dell’atto impositivo in quanto riportò acriticamente le risultanze del PVC della Guardia di Finanza di Enna, che, a seguito di indagine finalizzata alla verifica del corretto uso dei contributi pubblici ex l. 488 del 1992, suppose l’’utilizzo di fatture inesistenti.

3. Venne proposto appello, affidato a due motivi.

4. Con il primo motivo si evidenziò la legittimità della motivazione dell’avviso per relationem e con il secondo la indetraibilità, a prescindere dall’utilizzo di fatture di acquisto per operazioni inesistenti, delle fatture in quanto sprovviste dei requisiti previsti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1992, così come la indeducibilità delle quote di ammortamento perché le stesse sarebbero state deducibilidall’entrata in funzione del bene.

5. L’appello fu respinto.

La sentenza, per quel che rileva in questa sede, affermò che, indipendentemente dalla validità o meno dell’avviso motivato per relationem, ciò che non emergeva dal detto avviso era “un qualche elemento probatorio” che potesse dimostrare che la società appellante avesse utilizzato fatture per operazioni inesistenti, nell’avvio della sua attività imprenditoriale anche con ricorso alla l. n. 488 del 1992.

6. In relazione alle quote di ammortamento ne venne affermata la deducibilità dal 2001, specificando al riguardo che l’inizio dell’attività fosse avvenuta nel 2001 mentre i beni strumentali acquistati fossero andati a regime nel 2004.

7. Conclusivamente, la Corte evidenziò l’insussistenza di prove sufficienti circa l’utilizzo di fatture inesistenti.

8. Proseguì il giudice evidenziando come non vi fosse nemmeno traccia della supposta indagine penale e del suo esito.

9. Avverso tale decisione ricorre l’Agenzia delle entrate con settemotivi; la società contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56, ult. comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

La sentenza ad avviso dell’Agenzia è viziata ben potendo l’avviso essere motivato per relationemin forza delle norme innanzi indicate.

2. Con il secondo motivo si den uncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, essendo inidonea a rendere intellegibili le ragioni del decisum. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 654 c.p.p.

Si afferma la nullità della sentenza ove avrebbe richiesto l’allegazione dell’esito del giudizio penale da parte dell’Ufficio come prova della condotta illecita del contribuente. 4.Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente anche con riferimento alla indicata necessità di indicare gli estremi delle fatture, avendo il giudice di merito omesso di specificare di quali elementi necessari si tratti, dove possano rinvenirsi ed in cosa consista il carattere della necessarietà. 5.Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 essendo viziata la sentenza che ritenga, come nella specie sarebbe avvenuto, che ai fini della corretta emissione di fatture di acquisto di operazioni IVA, il contribuente debba unicamente riportare gli estremi concernenti le modalità di pagamento e un’indicazione generica dei soggetti cui siano stati corrisposti gli importi. 6.Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell’art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986 avendo la CTR ritenuto deducibili le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali per l’esercizio dell’impresa dal 2001 mentre i beni erano entrati in funzione nel 2004, sicché da quell’anno potevano essere dedotte le predette quote.

La C.T.R. non avrebbe, quindi, considerato che l’inizio dell’attività, ai fini dell’ammortamento dei beni strumentali, non necessariamente coincide con l’entrata in funzione del bene ammortizzabile proprio in forza del citato art. 102. 7.Con il settimo motivo si denuncia la nullità della sentenza in quanto corredata da motivazione avulsa d a qualsiasi processo argomentativo. 8.Con riferimento al primo motivo il Collegio osserva che esso è inammissibile perché la censura non si confronta con la ratio decidendi in quanto la CTR , pur dando atto che l’avviso di accertamento riprendesse fedelmente il contenuto del PVC, ha rigettato l’appello per mancanza di prove dell’utilizzo da parte della società di fatture per operazioni inesistenti, e ciò, come espressamente si legge nella motivazione della sentenza impugnata, “a prescindere dalla legittimità o meno” dell’avviso di accertamento.

9. Possono essere trattati congiuntamente , perché tra loro strettamente connessi, il secondo, quarto e settimo motivo di ricorso incentrati sulla nullità della sentenza impugnata perché corredati di motivazione apparente.

I motivi sono infondatie vanno rigettati.

E’ noto che il sindacato di legittimità sulla motivazione, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012) è circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Nella specie, la sentenza, ancorché succinta, rispetta il cd. minimo costituzionale.

E’ , infatti , chiaro il percorso motivazionale così come sono chiare le ragioni del rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio, fondate sull’assenza di prova dell’uso di fatture per operazioni inesistenti e sulla deducibilità delle quote di ammortamento.

10. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto l’Age nzia non coglie la ratio della decisione sul punto.

Non è stato richiesto alcun esito del giudizio penale.

Il giudice di merito, infatti, ad abundatiam, afferma che “non vi è traccia, nemmeno, della supposta indagine penale e del suo esito, ritenuto che la parte appellata deduce di non averne avuto contezza e conoscenza”.

Viene, quindi, censurata un’affermazione che non costituisce ratio decidendi ma che la CTR fa solo per rafforzare la statuizione di mancanza di prove dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

11. Il quinto motivo è assorbito dal rigetto del quarto motivo, cui è connesso.

12. Diversamente deve ragionarsi con riferimento al sesto motivo del ricorso che è, invece, fondato.

L’attività, come risulta pacificamente dagli atti, era iniziata nel 2001 ed i beni strumentali erano andati a regime nel 2004.

E allora erra in diritto la CTR perché le quote di ammortamento potevano essere dedotte soltanto dal 2004, data di entrata in funzione dei beni, e non dal 2001, data di acquisto.

Trova al riguardo applicazione il principio di cui a Cass. n. 32718 del 2018 (applicabile nei confronti di qualsiasi bene strumentale) secondo cui in tema di redditi d'impresa, un capannone industriale, ancorché abbia natura di bene materiale strumentale, ove non utilizzato in concreto non è ammortizzabile, poiché ai fini della deducibilità del relativo costo l'art. 102, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 richiede l'effettiva messa in funzione del bene, che non coincide con l'acquisto o la costruzione dello stesso.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, limitatamente al sesto motivo.

La sentenza della C.T.R. va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il sesto motivo diricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C orte di giustizia tributaria di secondo grado di Palermo, Sezione staccata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20219/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, Sezione staccata di Caltanissetta, n. 1009/ 21/ 2016 depositata il14/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Enna accolse il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2001 con il quale veniva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale A.C.M. di [OSCURATO:PERSONA], relativa agli anni di imposta 2001 e 2002, e la conseguente indebita detrazione IVA. Si contestava, altresì, l’indebita deduzione delle quote di ammortamento relative ai beni strumentali di cui alle fatture per operazioni inesistenti anche per l’anno di imposta 2001. 2. Il giudice affermò l’illegittimità dell’atto impositivo in quanto riportò acriticamente le risultanze del PVC della Guardia di Finanza di Enna, che, a seguito di indagine finalizzata alla verifica del corretto uso dei contributi pubblici ex l. 488 del 1992, suppose l’’utilizzo di fatture inesistenti. 3. Venne proposto appello, affidato a due motivi. 4. Con il primo motivo si evidenziò la legittimità della motivazione dell’avviso per relationem e con il secondo la indetraibilità, a prescindere dall’utilizzo di fatture di acquisto per operazioni inesistenti, delle fatture in quanto sprovviste dei requisiti previsti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1992, così come la indeducibilità delle quote di ammortamento perché le stesse sarebbero state deducibilidall’entrata in funzione del bene. 5. L’appello fu respinto. La sentenza, per quel che rileva in questa sede, affermò che, indipendentemente dalla validità o meno dell’avviso motivato per relationem, ciò che non emergeva dal detto avviso era “un qualche elemento probatorio” che potesse dimostrare che la società appellante avesse utilizzato fatture per operazioni inesistenti, nell’avvio della sua attività imprenditoriale anche con ricorso alla l. n. 488 del 1992. 6. In relazione alle quote di ammortamento ne venne affermata la deducibilità dal 2001, specificando al riguardo che l’inizio dell’attività fosse avvenuta nel 2001 mentre i beni strumentali acquistati fossero andati a regime nel 2004. 7. Conclusivamente, la Corte evidenziò l’insussistenza di prove sufficienti circa l’utilizzo di fatture inesistenti. 8. Proseguì il giudice evidenziando come non vi fosse nemmeno traccia della supposta indagine penale e del suo esito. 9. Avverso tale decisione ricorre l’Agenzia delle entrate con settemotivi; la società contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56, ult. comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza ad avviso dell’Agenzia è viziata ben potendo l’avviso essere motivato per relationemin forza delle norme innanzi indicate. 2. Con il secondo motivo si den uncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, essendo inidonea a rendere intellegibili le ragioni del decisum. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 654 c.p.p. Si afferma la nullità della sentenza ove avrebbe richiesto l’allegazione dell’esito del giudizio penale da parte dell’Ufficio come prova della condotta illecita del contribuente. 4.Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente anche con riferimento alla indicata necessità di indicare gli estremi delle fatture, avendo il giudice di merito omesso di specificare di quali elementi necessari si tratti, dove possano rinvenirsi ed in cosa consista il carattere della necessarietà. 5.Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 essendo viziata la sentenza che ritenga, come nella specie sarebbe avvenuto, che ai fini della corretta emissione di fatture di acquisto di operazioni IVA, il contribuente debba unicamente riportare gli estremi concernenti le modalità di pagamento e un’indicazione generica dei soggetti cui siano stati corrisposti gli importi. 6.Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell’art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986 avendo la CTR ritenuto deducibili le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali per l’esercizio dell’impresa dal 2001 mentre i beni erano entrati in funzione nel 2004, sicché da quell’anno potevano essere dedotte le predette quote. La C.T.R. non avrebbe, quindi, considerato che l’inizio dell’attività, ai fini dell’ammortamento dei beni strumentali, non necessariamente coincide con l’entrata in funzione del bene ammortizzabile proprio in forza del citato art. 102. 7.Con il settimo motivo si denuncia la nullità della sentenza in quanto corredata da motivazione avulsa d a qualsiasi processo argomentativo. 8.Con riferimento al primo motivo il Collegio osserva che esso è inammissibile perché la censura non si confronta con la ratio decidendi in quanto la CTR , pur dando atto che l’avviso di accertamento riprendesse fedelmente il contenuto del PVC, ha rigettato l’appello per mancanza di prove dell’utilizzo da parte della società di fatture per operazioni inesistenti, e ciò, come espressamente si legge nella motivazione della sentenza impugnata, “a prescindere dalla legittimità o meno” dell’avviso di accertamento. 9. Possono essere trattati congiuntamente , perché tra loro strettamente connessi, il secondo, quarto e settimo motivo di ricorso incentrati sulla nullità della sentenza impugnata perché corredati di motivazione apparente. I motivi sono infondatie vanno rigettati. E’ noto che il sindacato di legittimità sulla motivazione, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012) è circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Nella specie, la sentenza, ancorché succinta, rispetta il cd. minimo costituzionale. E’ , infatti , chiaro il percorso motivazionale così come sono chiare le ragioni del rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio, fondate sull’assenza di prova dell’uso di fatture per operazioni inesistenti e sulla deducibilità delle quote di ammortamento. 10. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto l’Age nzia non coglie la ratio della decisione sul punto. Non è stato richiesto alcun esito del giudizio penale. Il giudice di merito, infatti, ad abundatiam, afferma che “non vi è traccia, nemmeno, della supposta indagine penale e del suo esito, ritenuto che la parte appellata deduce di non averne avuto contezza e conoscenza”. Viene, quindi, censurata un’affermazione che non costituisce ratio decidendi ma che la CTR fa solo per rafforzare la statuizione di mancanza di prove dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 11. Il quinto motivo è assorbito dal rigetto del quarto motivo, cui è connesso. 12. Diversamente deve ragionarsi con riferimento al sesto motivo del ricorso che è, invece, fondato. L’attività, come risulta pacificamente dagli atti, era iniziata nel 2001 ed i beni strumentali erano andati a regime nel 2004. E allora erra in diritto la CTR perché le quote di ammortamento potevano essere dedotte soltanto dal 2004, data di entrata in funzione dei beni, e non dal 2001, data di acquisto. Trova al riguardo applicazione il principio di cui a Cass. n. 32718 del 2018 (applicabile nei confronti di qualsiasi bene strumentale) secondo cui in tema di redditi d'impresa, un capannone industriale, ancorché abbia natura di bene materiale strumentale, ove non utilizzato in concreto non è ammortizzabile, poiché ai fini della deducibilità del relativo costo l'art. 102, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 richiede l'effettiva messa in funzione del bene, che non coincide con l'acquisto o la costruzione dello stesso. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, limitatamente al sesto motivo. La sentenza della C.T.R. va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il sesto motivo diricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C orte di giustizia tributaria di secondo grado di Palermo, Sezione staccata
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