CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 14082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. HUDOROVIC Bruno ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, ha confermato la decisione del Tribunale Monocratico di Padova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 116 comma 15 C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di 20 giorni di arresto ed euro 2500 di ammenda. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce carenza e contraddittorietà della motivazione circa la eccessiva entità della pena. 3. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento non solo alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, il quale annovera numerosi precedenti penali, ma anche alla recidiva del reato nel biennio, deducendosi à impermeabilità dell'imputato al precetto penale che continua a violare. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]