CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 46210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di appello di Trento; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, resa in pubblica udienza, la Corte di appello di Trento, sentite le parti, ha confermato la condanna nei confronti dell'odierna ricorrente per i reati di evasione a lei ascritti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex artt. 178 lett. c), 179, 420-ter cod. proc. pen. e violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. La ricorrente impugna sia l'ordinanza che ha disposto la celebrazione del processo d'appello dichiarando l'assenza dell'imputata (verbale del 16 marzo 2022), nonostante questa fosse detenuta per altra causa ed avesse chiesto di presenziare, come risulta dalla PEC del 24 febbraio 2022; sia la successiva sentenza per nullità assoluta ed insanabile per lesione del diritto di difesa e al contraddittorio. In particolare, si censura la Corte distrettuale perché, nonostante fosse a conoscenza della condizione restrittiva di Held, aveva comunque celebrato il processo senza disporre o la sua traduzione per l'udienza del 16 marzo 2022, avvenuta con trattazione orale su richiesta dalla difesa, o la videoconferenza o altro mezzo di collegamento previsto dall'art. 146-bis, commi 3, 4 e 5, disp. att. cod. proc. pen. che le consentisse di comparire. Peraltro, secondo il ricorso Held non era tenuta a richiedere formalmente la traduzione avendo formulato l'istanza di presenziare ex art. 23-bis, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176 del 2020. In sostanza, il processo si era tenuto nonostante una condizione di legittimo impedimento della detenuta che ne avrebbe imposto il rinvio. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato 2. Dall'esame degli atti, a cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che lo stato di detenzione della ricorrente, per altra causa, fosse a conoscenza del giudice e comunque risultasse, così da imporre di disporne la traduzione per assicurarne la partecipazione al processo. Infatti, questa è la sequenza temporale e procedimentale degli atti: a) con atto del 30 novembre 2021 la Corte di appello notifica al difensore di fiducia dell'imputata e a quest'ultima, presso il difensore donniciliatario, il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale per il giudizio di appello da tenersi I'll febbraio 2002; b) il 25 gennaio 2022 la Corte di appello notifica sia al difensore che all'imputata, detenuta per altro, presso la casa circondariale il rinvio di ufficio per "ragioni organizzative" al 16 marzo 2022 dell'udienza in origine fissata 1'11 febbraio; c) il 24 febbraio 2022 il difensore di fiducia dell'imputata chiede, a mezzo PEC pervenuta il 25 febbraio 2022, che l'udienza fissata "venisse trattata alla presenza delle parti", senza che a detta istanza conseguisse alcun tipo di comunicazione; d) il 16 marzo 2022 la Corte di appello celebra udienza pubblica, alla presenza del Sostituto procuratore generale e del difensore di fiducia dell'imputata e la Held viene dichiarata libera assente in quanto non comparsa "senza giustificare un legittimo impedimento". Dalla lettura degli atti emerge che la parte, per ben due volte, non fosse in termini - nei 15 giorni antecedenti all'udienza - rispetto alla richiesta di trattazione orale, ciononostante l'avvenuta fissazione dell'udienza pubblica da parte della Corte di appello aveva determinato la sostanziale rinnessione in termini della intempestiva richiesta della difesa del 24 febbraio 2022. Inoltre, all'udienza del 16 marzo 2022, sebbene dal verbale risulti che la difesa non avesse richiesto rinvio per legittimo impedimento della propria assistita, non avesse eccepito alcunchè al momento della declaratoria di assenza e avesse persino concluso nel merito, la Corte di appello era comunque a conoscenza dello stato detentivo di Held, avendole notificato la fissazione della seconda udienza presso la Casa circondariale e, ciononostante, non aveva provveduto alla sua traduzione né aveva accertato se avesse espressamente rinunciato a comparire. Da ciò consegue che, in adesione all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, Costantino, Rv. 282806) il giudizio di appello è stato illegittimamente celebrato in assenza dell'imputata, di cui la Corte conosceva la condizione di detenzione per altra causa, tanto da imporsi l'annullamento senza ?invio della sentenza di appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Trento per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 7 nov