CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 03551/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ALLARAJ Ermanl, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando con unico motivo la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto che l'evidente estraneità al predetto novero della censura difensiva imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglié,,éstensore Il Presidente