CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 15233/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14829/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 2998/2023 depositata il 21/03/2023; R.g. n. 14829 del 2023 Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2/04/2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che sulla base di una sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivoottenuto da [OSCURATO:PERSONA], quale creditore, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , il primo instaurò procedimento di pignoramento presso terzi e , segnatamente , presso la Cassa di Risparmio di Parma, in seguito Cariparma, pignorando il credito d i FrancescoBaratta nei confronti di questa; la Corte d’appello di Napoli sospese parzialmente l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, fino alla concorrenza di euro 15.680,00, ma il giudice dell’esecuzione interpretò inversamente l’ordinanza di sospensione e assegnò a [OSCURATO:PERSONA] la somma fino alla cui concorrenza l’esecuzione doveva ritenersi sospesa; il creditore procedente incassòdalla Cariparma la detta maggiore somma; [OSCURATO:PERSONA] propo s e opposizione agli atti esecutivi , facendo valere l’ordinanza di modifica dell’originaria assegnazione emanata dal giudice dell’esecuzione; [OSCURATO:PERSONA] si costituìi n giudizio nell’opposizione formale e fecevalere un proprio credito in via di compensazione; il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2998 del 21/03/2023, ha accolto integralmente l’opposizione agli atti esecutiv i e d ha dichiarato, pertanto, nulla l’ordinanza di assegnazione limitatamente al credito eccedente € 9.276,41, con compensazioneintegrale delle spesedi lite; avverso la sentenza in unico grado di merito r icorre per cassazione, con un unico motivo per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; R.g. n. 14829 del 2023 Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile, in quanto la verifica preliminare relativa alla notifica dell’atto di impugnazione ha esito negativo; invero, in atti, ossia nel complesso di documenti che risulta no depositatiin via telematica dal difensore del ricorrente e che sono resi disponibili al Collegio dagli applicativi in uso, al momento della adunanza camerale della mattina del 2/04/2025, prima delle ore 13.35, non vi è prova della rituale notifica del ricorso, per non esservi alcun documento, cartaceo o digitale, che attesti che il ricorso sia stato ritualmente notificato, nel termine cd lungo, ossia decorrente dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Napoli, al difensore di [OSCURATO:PERSONA]; in atti, con riferimento alla detta notifica, vi è soltanto copia dell’iscrizione a ruolo, nella quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] autodichiarava di avere proceduto alla notifica del ricorso il 30/06/2023, ma non vi è alcuna ulteriore prova dell’effettivo ricevimento del ricorso da parte del difensore del Valentino; questi, peraltro, ha omesso di costituirsi, mediante il deposito del controricorso, trattandosi di procedimento incardinato dopo il 1/01/2023, per i l qual e la costituzione in giudizio mediante controricorso si effettua con il mero deposito dell’atto , senza necessità di notificazione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022 ( Cass.n. 3559 del 07/02/2024 Rv. 670092 -01); la mancata prova delle ritualità della notifica, effettuata in forma telematica, comporta, alla stregua dell’orientamento formatosi con R.g. n. 14829 del 2023 Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle riguardo al la mancanza della prova della ricevuta cartacea o analogico della notifica, e che può essere ritenuto valido anche con riferimento alla notifica telematica(in applicazione di quell’approdo all’evoluzione tecnologica che ha interessato i peculiari strumenti di notifica del ricorso per cassazione), l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 20778 del 21/07/2021 Rv. 661937 -01); pertanto, in ambiente telematico la prova dell’avvenuta notifica del ricorso, quand’anche avutasi in forma telematica, deve essere depositata (mediante rituale riversamento agli atti del messaggio di posta elettronica certificata con il quale è stata eseguita), a pena di inammissibilità, entro il momento di inizio della celebrazione dell’udienza pubblica o dell’adunanza camerale; nulla per le spesedi lite, in quanto l’intimato è rimasto tale; a carico delricorrente, stante l’inammissibilità del ricorso, deve attestarsi la sussistenza dei presupposti per i l versa m e nto , al competente Ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Sez. Un., n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p. q. m. la Cortedichiara inammissibile il ricorso ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art . 13 , se dovuto . Così deciso in Roma