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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46958/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla persona offesa dal reato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. avverso l'ordinanza del 8/06,(r/2022 del giudice per le indagini preliminari del \ Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della società GE.TE.T, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione del procedimento.

Il ricorrente assume di agire in qualità di persona offesa e danneggiato dal reato di cui all'art. 323 cod. pen. nel procedimento pendente a carico di ignoti per irregolarità relative all'affidamento della gara di appalto per il servizio di tesoreria del Comune di Casal di Principe, assegnata a ditta concorrente che non aveva titolo per la partecipazione all'appalto perché non abilitata al rilascio delle garanzie fideiussorie, tanto che la gara veniva annullata dal TAR.

Rileva che il giudice per le indagini preliminari, pur ritenendo lapalissiano il vizio di violazione di legge, ha accolto la richiesta di archiviazione per inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, in quanto soggetto non legittimato.

Il giudice, infatti, ha rilevato che, il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare ingiusto vantaggio ha natura monoffensiva, tutelando soltanto l'interesse al buon andamento, alla imparzialità e alla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali con la conseguenza che il privato eventualmente danneggiato dal reato non può esser considerato persona offesa dal reato con diritto a proporre opposizione a norma degli artt. 408, 409 e 410 cod. proc. pen..

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge dell'ordinanza impugnata per abnormità strutturale.

Dopo avere richiamato la sentenza della Corte costituzionale 9524 del 11 aprile 1997 sulla ratio e finalità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e la giurisprudenza di questa Corte sulla natura plurioffensiva del reato di abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un vantaggio ingiusto, ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari, pur dando atto della violazione di legge che inficiava la procedura di aggiudicazione, ha ritenuto di disporre l'archiviazione per inammissibilità dell'opposizione elevata al ragno di condizione per l'esercizio dell'azione penale, in aperto contrasto con le previsioni recate dall'art. 409 cod. proc. pen. che, viceversa, legittimano il giudice, pure in assenza di opposizione della persona offesa, ove non ritenga necessario disporre ulteriori indagini, a formulare imputazione coatta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati, con riferimento alla dedotta abnormità strutturale del provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari.

Non si è, infatti, in presenza di un provvedimento abnorme, una categoria elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in correlazione con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione per consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l'atto esorbiti dal modello legale e sia affetto da anomalie genetiche o funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione.

Nella categoria dell'abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi tipici normativi.

Da qui il principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte e richiamato dal ricorrente, secondo cui deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (cfr. Sez.

U. n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U., n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094).

Quello dell'abnormità dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari in presenza di richiesta di archiviazione del pubblico ministero, è uno dei temi più ricorrenti e dibattuti in materia di abnormità dei provvedimenti giurisdizionali.

Sulla questione è anche intervenuta, in passato, la Corte costituzionale che, nel delineare i confini dei poteri del Giudice delle indagini preliminari e del Pubblico Ministero, alla luce del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e della attribuzione della titolarità del suo esercizio al pubblico ministero, nel dichiarare infondate le questioni sottopostale, ha affermato che il giudice non può sostituirsi al pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, nel senso che non può ordinare la formulazione dell'imputazione nei confronti di soggetti mai iscritti nel registro delle notizie di reato o, se iscritti, non può ordinare l'imputazione coatta in ordine a reati diversi da quelli iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. perché significherebbe esautorare il pubblico ministero dai suoi compiti istituzionali (esercizio obbligatorio dell'azione penale), ma ha riconosciuto in capo al giudice il controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale con la conseguente possibilità in capo a questi di atti di impulso in modo che il controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale si svolga in conformità al principio dell'obbligatorietà che la regge (art. 112 Cost.), senza essere vincolato dalle differenze qualitative sottese ai diversi tipi di archiviazione e senza essere vincolato né dal petitum né dalla causa petendi, potendo esercitare i poteri di impulso con riferimento all'indagine nella sua integralità, così come risulta dal fascicolo del pubblico ministero, potendo richiedere l'espletamento di ulteriori indagini non solo con riferimento ai soggetti iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e non soltanto in ordine ai reati per i quali si procede, pure essi iscritti, ma anche con riguardo ad altri reati e ad altri soggetti (Corte cost. sent. n. 88 del 1991, Rv. 0016997).Venendo a talune fattispecie concrete, esaminate dalla Corte di Cassazione, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'abnormità dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il pubblico ministero non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis", provvedimento che non si pone in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 112 Cost. in quanto «lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost. può invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.» (Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc.

Minervini, Rv. 231162).

Tale approdo è stato ribadito da una più recente sentenza delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc.

L., Rv. 257786) nel senso che non costituisce atto abnorme l'ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fatti che emergano a suo carico da quelle già espletate.

Ma proprio in questa pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che, viceversa, costituisca atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc.

L., Rv. 257786; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907).

Passando, infine, alla materia dell'atto abnorme in caso di archiviazione di indagini a carico di ignoti, questa Corte ha rilevato, da un lato, l'abnormità del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell'imputazione nei confronti di persona da identificare, così determinando un'inammissibile stasi del procedimento (Sez. 5, n. 57596 del 24/11/2017, Rv. 271870) e, dall'altro che non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione, richieda al pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto autore della condotta delittuosa che sia agevolmente identificabile, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 205 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269083).Facendo corretta applicazione di tali coordinate, che non rivelano differenze qualitative sottese ai diversi tipi di archiviazione potendo il giudice per le indagini preliminare esercitare i poteri di impulso con riferimento all'indagine nella sua integralità, così come risulta dal fascicolo del pubblico ministero e, in generale, richiedere l'espletamento di ulteriori indagini non solo con riferimento ai soggetti iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e non soltanto in ordine ai reati per i quali si procede, pure essi iscritti, ma anche con riguardo ad altri reati e ad altri soggetti, il rilievo di abnormità, da parte della Corte di cassazione, impone un'analisi della statuizione adottata dal giudice e, quindi, la verifica in concreto della disposizione adottata con la conseguenza che l'abnormità sussiste nel caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), o di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto): analisi, dunque, del potere esercitato - della statuizione conclusiva del giudice - che è altro dal rilievo del vizio di violazione di legge o vizio di motivazione del provvedimento adottato.

Nel caso in esame, in presenza di un fascicolo rubricato a carico di ignoti, l'alternativa del giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione, può legittimamente estrinsecarsi o nell'ordine di iscrizione del nome della persona da sottoporre ad indagini, qualora ritenga che il reato sia da attribuire a persone note, o nell'accoglimento della richiesta di archiviazione, che non è ex se un provvedimento abnorme, in quanto esattamente corrispondente al modello legale.

Nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari, pur ritenendo sussistente la violazione di legge, a fronte di una richiesta del pubblico ministero che la escludeva, ha compiuto, altresì, la verifica - sul piano astratto - della intenzionalità della condotta, verifica alla quale ha fatto riferimento attraverso le risultanze delle indagini, a tal riguardo ha richiamato il contenuto della informativa della Guardia di Finanza, escludendola.

E' evidentemente a tale aspetto - della irregolarità dell'iter procedimentale di aggiudicazione - che fa riferimento il rilievo del giudice della evidenza lapalissiana del vizio suscettibile di integrare la condotta di abuso, dopo avere posto la premessa che tale reato può essere sorretto unicamente dal dolo specifico e che, in relazione alle specificazioni contenute nell'informativa, ha ritenuto non potersi ritenere provato.

Il giudice per le indagini preliminari ha, dunque, compiuto valutazioni di \,),9 merito a1la inconsistenza della notizia di reato - così come consentito dall'art. 415, comma 2, cod. proc. pen. - sia pure non totalmente coincidenti con quelle del Pubblico Ministero, ma che pervenivano alla stessa conclusione di insussistenza degli elementi costitutivi del reato.

2. Alla stregua delle coordinate innanzi illustrate, il provvedimento impugnato non può considerarsi abnorme in quanto costituisce una emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale e sui risultati delle indagini svolte dal pubblico ministero, potere previsto e consentito dalla legge, non rivelando, al di là della sintesi eccessiva che ne connota l'iter argonnentativo, una anomalia genetica sul controlla di legalità del procedere della giurisdizione né una situazione di stasi processuale stante la natura sempre revocabile della definizione, in presenza di fatti nuovi.

Va, altresì, rilevato che il giudice per le indagini preliminari, sulla scorta dell'inquadramento in fatto enunciato con rinvio alle risultanze della informativa ha ritenuto che l'opponente, non rivestendo la qualità di persona offesa dal reato, non fosse legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, in presenza di una ipotesi di reato di abuso di ufficio diretto non già a procurare un danno ingiusto alla società risultata non aggiudicataria dell'appalto — rappresentata dall'odierno ricorrente - ma un vantaggio ingiusto a quella risultata aggiudicataria e priva dei requisiti per l'aggiudicazione dell'appalto.

La qualità di persona offesa è, infatti, riconosciuta solo alla persona che sia destinataria di un provvedimento assunto in danno ed è in tal caso che il reato di abuso ha natura plurioffensiva, in quanto è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 5746 del 19/01/2016, D'Amico, Rv. 266174).

Nel provvedimento impugnato, in presenza di un vizio di violazione di legge registrato nella procedura di scelta del contraente perché la società aggiudicataria non era abilitata al rilascio di garanzie fideiussorie, contrariamente a quanto dichiarato nell'offerta economica, non sono stati indicati neppure dal ricorrente elementi per inferirne la direzione e strumentalizzazione della procedura come volta a danneggiare la società GE.T.ET.

Come noto il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, aspetto al quale potrebbe, in senso lato, ricondursi la censura sulla effettiva qualità della persona offesa in un caso in cui, come quello in esame, si è dato corso all'udienza camerale sulla base dell'opposizione ma il procedimento camerale si è risolto in un non liquet, con riferimento alle ragioni poste dall'opponente, in ragione del rilevato vizio di legittimazione dell'opponente.

La precisa scelta processuale di questi, attraverso l'odierno ricorso per cassazione in cui denuncia l'abnormità del provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari, è ostativa a dare corso alla riconversione dell'impugnazione poiché la scelta del ricorso per cassazione appare incompatibile con una impugnazione di tipologia diversa, quale il reclamo.

Cionondimeno la natura giuridica delle questioni poste in relazione ad un provvedimento di contenuto estremamente sintetico e non autoevidente in relazione alle ragioni dell'opponente, comporta che il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali in ragione della soccombenza, non deve essere condannato anche al pagamento in favore della cassa delle ammende, non essendogli addebitabile un co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla persona offesa dal reato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. avverso l'ordinanza del 8/06,(r/2022 del giudice per le indagini preliminari del \ Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della società GE.TE.T, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione del procedimento. Il ricorrente assume di agire in qualità di persona offesa e danneggiato dal reato di cui all'art. 323 cod. pen. nel procedimento pendente a carico di ignoti per irregolarità relative all'affidamento della gara di appalto per il servizio di tesoreria del Comune di Casal di Principe, assegnata a ditta concorrente che non aveva titolo per la partecipazione all'appalto perché non abilitata al rilascio delle garanzie fideiussorie, tanto che la gara veniva annullata dal TAR. Rileva che il giudice per le indagini preliminari, pur ritenendo lapalissiano il vizio di violazione di legge, ha accolto la richiesta di archiviazione per inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, in quanto soggetto non legittimato. Il giudice, infatti, ha rilevato che, il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare ingiusto vantaggio ha natura monoffensiva, tutelando soltanto l'interesse al buon andamento, alla imparzialità e alla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali con la conseguenza che il privato eventualmente danneggiato dal reato non può esser considerato persona offesa dal reato con diritto a proporre opposizione a norma degli artt. 408, 409 e 410 cod. proc. pen.. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge dell'ordinanza impugnata per abnormità strutturale. Dopo avere richiamato la sentenza della Corte costituzionale 9524 del 11 aprile 1997 sulla ratio e finalità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e la giurisprudenza di questa Corte sulla natura plurioffensiva del reato di abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un vantaggio ingiusto, ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari, pur dando atto della violazione di legge che inficiava la procedura di aggiudicazione, ha ritenuto di disporre l'archiviazione per inammissibilità dell'opposizione elevata al ragno di condizione per l'esercizio dell'azione penale, in aperto contrasto con le previsioni recate dall'art. 409 cod. proc. pen. che, viceversa, legittimano il giudice, pure in assenza di opposizione della persona offesa, ove non ritenga necessario disporre ulteriori indagini, a formulare imputazione coatta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati, con riferimento alla dedotta abnormità strutturale del provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari. Non si è, infatti, in presenza di un provvedimento abnorme, una categoria elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in correlazione con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione per consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l'atto esorbiti dal modello legale e sia affetto da anomalie genetiche o funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. Nella categoria dell'abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi tipici normativi. Da qui il principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte e richiamato dal ricorrente, secondo cui deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (cfr. Sez. U. n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U., n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Quello dell'abnormità dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari in presenza di richiesta di archiviazione del pubblico ministero, è uno dei temi più ricorrenti e dibattuti in materia di abnormità dei provvedimenti giurisdizionali. Sulla questione è anche intervenuta, in passato, la Corte costituzionale che, nel delineare i confini dei poteri del Giudice delle indagini preliminari e del Pubblico Ministero, alla luce del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e della attribuzione della titolarità del suo esercizio al pubblico ministero, nel dichiarare infondate le questioni sottopostale, ha affermato che il giudice non può sostituirsi al pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, nel senso che non può ordinare la formulazione dell'imputazione nei confronti di soggetti mai iscritti nel registro delle notizie di reato o, se iscritti, non può ordinare l'imputazione coatta in ordine a reati diversi da quelli iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. perché significherebbe esautorare il pubblico ministero dai suoi compiti istituzionali (esercizio obbligatorio dell'azione penale), ma ha riconosciuto in capo al giudice il controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale con la conseguente possibilità in capo a questi di atti di impulso in modo che il controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale si svolga in conformità al principio dell'obbligatorietà che la regge (art. 112 Cost.), senza essere vincolato dalle differenze qualitative sottese ai diversi tipi di archiviazione e senza essere vincolato né dal petitum né dalla causa petendi, potendo esercitare i poteri di impulso con riferimento all'indagine nella sua integralità, così come risulta dal fascicolo del pubblico ministero, potendo richiedere l'espletamento di ulteriori indagini non solo con riferimento ai soggetti iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e non soltanto in ordine ai reati per i quali si procede, pure essi iscritti, ma anche con riguardo ad altri reati e ad altri soggetti (Corte cost. sent. n. 88 del 1991, Rv. 0016997).Venendo a talune fattispecie concrete, esaminate dalla Corte di Cassazione, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'abnormità dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il pubblico ministero non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis", provvedimento che non si pone in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 112 Cost. in quanto «lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost. può invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.» (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231162). Tale approdo è stato ribadito da una più recente sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L., Rv. 257786) nel senso che non costituisce atto abnorme l'ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fatti che emergano a suo carico da quelle già espletate. Ma proprio in questa pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che, viceversa, costituisca atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L., Rv. 257786; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907). Passando, infine, alla materia dell'atto abnorme in caso di archiviazione di indagini a carico di ignoti, questa Corte ha rilevato, da un lato, l'abnormità del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell'imputazione nei confronti di persona da identificare, così determinando un'inammissibile stasi del procedimento (Sez. 5, n. 57596 del 24/11/2017, Rv. 271870) e, dall'altro che non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione, richieda al pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto autore della condotta delittuosa che sia agevolmente identificabile, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 205 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269083).Facendo corretta applicazione di tali coordinate, che non rivelano differenze qualitative sottese ai diversi tipi di archiviazione potendo il giudice per le indagini preliminare esercitare i poteri di impulso con riferimento all'indagine nella sua integralità, così come risulta dal fascicolo del pubblico ministero e, in generale, richiedere l'espletamento di ulteriori indagini non solo con riferimento ai soggetti iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e non soltanto in ordine ai reati per i quali si procede, pure essi iscritti, ma anche con riguardo ad altri reati e ad altri soggetti, il rilievo di abnormità, da parte della Corte di cassazione, impone un'analisi della statuizione adottata dal giudice e, quindi, la verifica in concreto della disposizione adottata con la conseguenza che l'abnormità sussiste nel caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), o di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto): analisi, dunque, del potere esercitato - della statuizione conclusiva del giudice - che è altro dal rilievo del vizio di violazione di legge o vizio di motivazione del provvedimento adottato. Nel caso in esame, in presenza di un fascicolo rubricato a carico di ignoti, l'alternativa del giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione, può legittimamente estrinsecarsi o nell'ordine di iscrizione del nome della persona da sottoporre ad indagini, qualora ritenga che il reato sia da attribuire a persone note, o nell'accoglimento della richiesta di archiviazione, che non è ex se un provvedimento abnorme, in quanto esattamente corrispondente al modello legale. Nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari, pur ritenendo sussistente la violazione di legge, a fronte di una richiesta del pubblico ministero che la escludeva, ha compiuto, altresì, la verifica - sul piano astratto - della intenzionalità della condotta, verifica alla quale ha fatto riferimento attraverso le risultanze delle indagini, a tal riguardo ha richiamato il contenuto della informativa della Guardia di Finanza, escludendola. E' evidentemente a tale aspetto - della irregolarità dell'iter procedimentale di aggiudicazione - che fa riferimento il rilievo del giudice della evidenza lapalissiana del vizio suscettibile di integrare la condotta di abuso, dopo avere posto la premessa che tale reato può essere sorretto unicamente dal dolo specifico e che, in relazione alle specificazioni contenute nell'informativa, ha ritenuto non potersi ritenere provato. Il giudice per le indagini preliminari ha, dunque, compiuto valutazioni di \,),9 merito a1la inconsistenza della notizia di reato - così come consentito dall'art. 415, comma 2, cod. proc. pen. - sia pure non totalmente coincidenti con quelle del Pubblico Ministero, ma che pervenivano alla stessa conclusione di insussistenza degli elementi costitutivi del reato. 2. Alla stregua delle coordinate innanzi illustrate, il provvedimento impugnato non può considerarsi abnorme in quanto costituisce una emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale e sui risultati delle indagini svolte dal pubblico ministero, potere previsto e consentito dalla legge, non rivelando, al di là della sintesi eccessiva che ne connota l'iter argonnentativo, una anomalia genetica sul controlla di legalità del procedere della giurisdizione né una situazione di stasi processuale stante la natura sempre revocabile della definizione, in presenza di fatti nuovi. Va, altresì, rilevato che il giudice per le indagini preliminari, sulla scorta dell'inquadramento in fatto enunciato con rinvio alle risultanze della informativa ha ritenuto che l'opponente, non rivestendo la qualità di persona offesa dal reato, non fosse legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, in presenza di una ipotesi di reato di abuso di ufficio diretto non già a procurare un danno ingiusto alla società risultata non aggiudicataria dell'appalto — rappresentata dall'odierno ricorrente - ma un vantaggio ingiusto a quella risultata aggiudicataria e priva dei requisiti per l'aggiudicazione dell'appalto. La qualità di persona offesa è, infatti, riconosciuta solo alla persona che sia destinataria di un provvedimento assunto in danno ed è in tal caso che il reato di abuso ha natura plurioffensiva, in quanto è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 5746 del 19/01/2016, D'Amico, Rv. 266174). Nel provvedimento impugnato, in presenza di un vizio di violazione di legge registrato nella procedura di scelta del contraente perché la società aggiudicataria non era abilitata al rilascio di garanzie fideiussorie, contrariamente a quanto dichiarato nell'offerta economica, non sono stati indicati neppure dal ricorrente elementi per inferirne la direzione e strumentalizzazione della procedura come volta a danneggiare la società GE.T.ET. Come noto il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, aspetto al quale potrebbe, in senso lato, ricondursi la censura sulla effettiva qualità della persona offesa in un caso in cui, come quello in esame, si è dato corso all'udienza camerale sulla base dell'opposizione ma il procedimento camerale si è risolto in un non liquet, con riferimento alle ragioni poste dall'opponente, in ragione del rilevato vizio di legittimazione dell'opponente. La precisa scelta processuale di questi, attraverso l'odierno ricorso per cassazione in cui denuncia l'abnormità del provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari, è ostativa a dare corso alla riconversione dell'impugnazione poiché la scelta del ricorso per cassazione appare incompatibile con una impugnazione di tipologia diversa, quale il reclamo. Cionondimeno la natura giuridica delle questioni poste in relazione ad un provvedimento di contenuto estremamente sintetico e non autoevidente in relazione alle ragioni dell'opponente, comporta che il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali in ragione della soccombenza, non deve essere condannato anche al pagamento in favore della cassa delle ammende, non essendogli addebitabile un co
Sentenza Cassazione n. 46958/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris