CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Duccillo, entrambi del Foro di Napoli-ricorrente-CONTROComune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambidell’Avvocatura del Comune di Napoli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania n. 6069/2024, depositata il 28/10/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Napoli notificava il 5/12/2019 alla [OSCURATO:PERSONA].p.a. l’avviso di pagamento n. 768681/352315 del 25 ottobre 2022 per laTARI relativa all’anno 2022, nella misura complessiva di €. 160.100,00, conriguardo ad un immobile ubicato nel medesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA] n.Numero registro generale 6200/2025Numero sezionale 4504/2026Numero di raccolta generale 20463/2026Data pubblicazione 17/06/2026380. Il predetto avviso di pagamento era impugnato dalla contribuentedavanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.2. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso.3. La contribuente proponeva appello avverso la decisione di primogrado davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania.4. Nelle more del giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., inqualità concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per contodel Comune di Napoli, emetteva l’avviso di accertamento n. 55952/12259del 21 maggio 20204 per la TARI relativa all’anno 2022, in relazione allemedesime superfici indicate nel menzionato avviso di pagamento.5. Con memoria del 2/8/2024, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. chiedeva algiudice del gravame di dichiarare l’estinzione del giudizio relativo all’avvisodi pagamento per cessata materia del contendere, in ragione dellasopravvenuta carenza di interesse ad agire per la successiva impugnazionedell’avviso di accertamento.6. Il giudice di appello dichiarava l’estinzione del giudizio, non percessata materia del contendere, ma per rinuncia al gravame, condannandola contribuente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 5.000,00.7. Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione lacontribuente, affidando le proprie doglianze a due motivi.8. Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso.9. La contribuente ha depositato memoria per confutare leargomentazioni del controricorso e insistere nell’accoglimentodell’impugnazione.10. È stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduceviolazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, nonché falsa applicazioneNumero registro generale 6200/2025Numero sezionale 4504/2026Numero di raccolta generale 20463/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell’art. 44 del medesimo decreto, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4), c.p.c., dolendosi del fatto che il giudice di appello abbia dichiaratol’estinzione del giudizio per rinuncia al gravame, piuttosto che, come darichiesta della contribuente, per cessata materia del contendere, in ragionedi sopravvenuta carenza di interesse ad agire.La contribuente ha allegato, in merito alle vicende fattuali che hannocostituito oggetto della statuizione, di avere proposto impugnazioneavverso l’avviso di pagamento della TARI relativa all’anno 2022, attosoggetto ad impugnazione facoltativa. Successivamente, essendo nellemore del giudizio intervenuta l’emissione dell’avviso di accertamento per laTARI relativa alla medesima annata, la contribuente aveva impugnatoanche quest’ultimo.Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «l’attofacoltativamente impugnabile cessa di produrre effetti giuridici nelmomento in cui l’ente impositore emette il successivo atto impositivo», lacontribuente aveva depositato, producendo contestualmente copiadell’avviso di accertamento, istanza per la dichiarazione della cessazionedella materia del contendere rispetto all’avviso di pagamento impugnato invia facoltativa.Secondo la contribuente, la domanda è stata erroneamente interpretatadal giudice, che, anziché provvedere in conformità della richiesta, si èpronunciato con la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia algravame, con conseguente statuizione in merito alla spese a carico di parteappellante.A suo dire, con tale decisione il giudice del gravame ha violato il dispostodi cui all’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, perché la richiesta della parte eradi pronunciare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contenderecon compensazione delle spese giudiziali, poste, viceversa, a caricodell’appellante, osservando che «all’estinzione del giudizio per cessataNumero registro generale 6200/2025Numero sezionale 4504/2026Numero di raccolta generale 20463/2026Data pubblicazione 17/06/2026materia del contendere, in questo specifico caso, non si correla la condannaalle spese, secondo la regola della soccombenza virtuale».Deduce, in particolare, che la compensazione delle spese, nel caso dispecie, sarebbe stata giustificata da sopravvenuta carenza di interesse, nonaddebitabile alla parte, che, nel presentare impugnazione facoltativa, haesercitato legittimamente un proprio diritto.Invoca, inoltre, la violazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 546/1992, perchénon ha rinunciato al gravame, bensì richiesto pronuncia di estinzione delgiudizio per cessazione della materia del contendere.2. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato.2.1. Della distinzione tra la categoria della “cessazione della materia delcontendere” e quella della “rinuncia all’azione” (dalla quale deve essereulteriormente differenziata quella della “rinuncia agli atti del giudizio”) si èdiffusamente occupata la giurisprudenza di questa Corte, spesso investitadella questione per le differenti conseguenze che i due istituti comportanosul piano delle spese processuali.2.2. Da ultimo, il giudice di legittimità ha trattato la questione, anchesotto il profilo delle conseguenti statuizioni in materia di spese processuali,evidenziando che (Cass. n. 27697/2025 - Rv. 676833-01)«La rinuncia all'azione - che, diversamente dalla rinuncia agli atti delgiudizio, non richiede l'accettazione della controparte - estingue l'azione,determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficaciadi un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processovengano poste a carico del rinunciante, in applicazione della regola di cuiall'art. 306, comma 4, c.p.c., con esclusione di qualsivoglia potere delgiudice di compensarle, in tutto o in parte».2.3. La concorde volontà delle parti e/o il venir meno della pretesa edella contestazione costituiscono gli elementi fondanti della cessazione dellamateria del contendere, a differenza della rinuncia all’azione, che haNumero registro generale 6200/2025Numero sezionale 4504/2026Numero di raccolta generale 20463/2026Data pubblicazione 17/06/2026carattere unilaterale (v. Cass. n. 19845/2019 - Rv. 654975-01):«La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anchetacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra ilcomportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domandaproposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione,accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina,indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzionedell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa,essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ognicaso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste piùcontestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e checonseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà dellalegge nel caso concreto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta dideclaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presuppostodi un factum principis sopravvenuto, non poteva comunque essere ritenutaequivalente alla rinuncia all'azione, in difetto di un'esplicita dichiarazione diambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamentogiudiziale del diritto controverso)».2.4. Nel caso di atto di accettazione, in particolare, la cessazione dellamateria del contendere si verifica in quanto l’accordo delle parti sostituiscel’oggetto della controversia originaria, così da implicare il venir meno dellanecessità di una pronuncia sull’oggetto della domanda, essendo stataesclusa dalla volontà concorde delle parti medesime una contesa dadipanare e decidere (Cass. n. 3122/2003 - Rv. 560794-01).2.5. Nel caso di assenza della volontà delle parti, l’istituto dellacessazione della materia del contendere ricorre quanto un fatto determinail venir meno dell’interesse delle parti medesime alla pronuncia oggettodella contrapposizione e della pretesa.Numero registro generale 6200/2025Numero sezionale 4504/2026Numero di raccolta generale 20463/2026Data pubblicazione 17/06/20262.6. Deve osservarsi che, fatta tale premessa generale, questa Corte siè pronunciata specificamente in merito alla citata distinzione così comeoperante nell’ambito del processo tributario, il quale presenta dellepeculiarità del tutto specifiche, tali da differenziare ulteriormente i dueistituti in tale ambito in virtù della particolarità del rapporto processuale,intercorrente tra il titolare di poteri impositivi di natura pubblicistica e ilprivato contribuente.2.7. Sulla base di tali caratteristiche affatto specifiche del processotributario, questa Corte (Cass. n. 5098/2022 - Rv. 663911-01) haevidenziato che, in tale ambito, «la cessazione della materia del contenderesi differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse, in quanto solo nelprimo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto dellatutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l'attoimpugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento.Qualora, poi, l'atto impugnato venga meno non per una unilateraledeterminazione dell'ufficio, ma per l'adozione di un atto conforme allapretesa avanzata dal contribuente, la sentenza di cessazione della materiadel contendere fa stato in merito alla definitiva realizzazione dell'interessedi quest'ultimo e, una volta passata in giudicato, impedisce all'erariodi annullare, in via di autotutela, il provvedimento che aveva determinatola cessazione della "res litigiosa"».2.8. Applicando tali principi generali al caso specifico dell’impugnazionefacoltativa dell’atto atipico presupposto (nella specie, l’avviso di pagamentoper la TARI, cui ha fatto seguito l’emissione di avviso di accertamento perla medesima imposta e la medesima annualità), deve rilevarsi checertamente il secondo atto ha comportato il venir meno dell’interesse delcontribuente a coltivare il primo ricorso (v. Cass. n. 11481/2022 – Rv.664353-01).Numero registro generale 6200/2025Numero sezionale 4504/2026Numero di raccolta generale 20463/2026Data pubblicazione 17/06/20262.9. Resta da stabilire se l’allegazione di tale circostanza da parte delcontribuente davanti al giudice di secondo grado abbia comportato lacessazione della materia del contendere o, in mancanza dei relativipresupposti, debba considerarsi, al di là del nomen iuris e della categoriainvocata dalla parte ai fini della richiesta di pronuncia di estinzione, meracomunicazione della caducazione dell’interesse a coltivare l’impugnazione,che deve, quale manifestazione unilaterale, essere considerata comerinuncia all’impugnazione.2.10. In caso analogo, questa Corte (v. Cass. n. 11481/2022 cit.) hastabilito che, nel caso di intervento di atto impositivo definitivo a seguito difacoltativa, l’interesse a coltivare il gravame del primo provvedimento vienemeno necessariamente, quale riflesso, sul piano sostanziale, a monte, dellacristallizzazione della pretesa impositiva nel provvedimento successivo, daimpugnare necessariamente. In altre parole, la carenza di interesse èconseguenza del venir meno della efficacia autoritativa del primo atto, inquanto la pretesa impositiva si trova, con l’emissione di uno degli attiprevisti dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (ad impugnazione “necessaria”)ad essere espressa in quest’ultimo in luogo del provvedimento adimpugnazione facoltativa oggetto di un primo gravame. Così, ancorché ilprimo atto costituisca espressione di autorità impositiva e come tale possaessere impugnato, nel caso di successiva emissione di atto ad impugnazionenecessaria, la “forza” impositiva del primo atto cessa, in virtù delconsolidamento della pretesa tributaria nel nuovo provvedimento.2.11. Osserva, in proposito, la Corte: «[Gli atti facoltativamenteimpugnabili] esprimono un'irreversibile determinazione della pretesaimpositiva, seppure non rivestano ancora la forma autoritativa di uno deglidire che la pretesa impositiva è sostanzialmente, sebbene non ancoraNumero registro generale 6200/2025Numero sezionale 4504/2026Numero di raccolta generale 20463/2026Data pubblicazione 17/06/2026formalmente, determinata. [Gli atti necessariamente impugnabili] sonoriconducibili o assimilabili (in via di interpretazione estensiva, per affinità diportata e di funzione) all'elenco degli atti tipizzati dall'art. 19 del D.L.vo 31dicembre 1992 n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva èsostanzialmente e formalmente determinata. Pertanto, nulla esclude che ilcontribuente possa opporsi dinanzi al giudice tributario, dapprima, all'attofacoltativamente impugnabile e, poi, all'atto necessariamente impugnabile,configurandosi il suo interesse ad agire non soltanto nel contestare l'attosuscettibile di divenire irretrattabile se non impugnato, bensì anchenell'impedire l'adozione di un tale provvedimento, che imporrebbe il ricorsoal giudice tributario siccome riconducibile all'elenco contenuto nell'art. 19del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. Tale eventualità, cioè, l'impugnazione,dapprima, dell'atto impositivo atipico o ad impugnazione facoltativa … e,poi, dell'atto impositivo tipico o ad impugnazione necessaria … comporta,comunque, in caso di contemporanea pendenza, che il giudizio relativoall'atto preliminare venga a perdere rilevanza, essendo prevalente (edassorbente) la cognizione sulla pretesa impositiva (per ogni aspetto dell'an,del quantum e del quomodo) nel giudizio relativo all'atto principale, anchese l'instaurazione sia successiva in ordine cronologico… Pertanto, una voltaammessa l'impugnazione facoltativa degli atti sopra indicati, resta pursempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato, perevitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant'è che, una voltaemesso tale atto - come è stato precisato da questa Corte - viene menol'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnatoin via facoltativa ... In effetti, se l'atto tipico viene impugnato, l'unicogiudizio che rileva è quello avverso quest'atto, mentre, se non vieneimpugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'attofacoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenutoconsolidamento degli effetti propri dell'atto tipico … Dunque, l'emissioneNumero registro generale 6200/2025Numero sezionale 4504/2026Numero di raccolta generale 20463/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell'atto susseguente, con la formulazione di una pretesa tributaria nuovarispetto a quella originaria, sostituisce l'atto precedente e ne provoca lacaducazione d'ufficio, con la conseguente carenza di interesse delle parti nelgiudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo menol'interesse a una decisione relativa ad un atto .. sulla cui base non possonoessere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avereriguardo unicamente all'atto … che lo ha integralmente sostituito».2.12. Secondo la pronuncia citata, la conseguenza è che la carenza diinteresse delle parti (si noti, non solo del contribuente) a proseguire ilgiudizio in presenza di impugnazione del nuovo atto impositivo comportapronuncia di cessazione della materia del contendere.3. Attenendosi ai principi espressi da questa Corte, come soprarichiamati, deve ritenersi che, nel caso di specie, si verta nell’ipotesi in cuisia venuta meno una contestazione tra le parti in merito alla verificalegittimità della pretesa impositiva espressa con l’avviso di pagamentooriginariamente impugnato dal contribuente, in quanto caducato dasuccessivo atto impositivo ad impugnazione necessaria. La sentenza diappello è, dunque, erronea nella parte dispositiva, in quanto doveva esseredichiarata la cessazione della materia del contendere in luogo dellaestinzione del giudizio per rinuncia al gravame.4. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio per un nuovoesame da parte del giudice di secondo grado, con particolare riferimentoalle determinazioni sulle spese.5. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente si duole dellaviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),c.p.c., per difformità tra chiesto e pronunciato, in relazione alla statuizionedi estinzione del giudizio per rinuncia al gravame, anziché, come richiesto,per cessazione della materia del contendere.Numero registro generale 6200/2025Numero sezionale 4504/2026Numero di raccolta generale 20463/2026Data pubblicazione 17/06/20266. Il predetto motivo deve ritenersi assorbito nell’accoglimento delprimo motivo.7. In conclusione, valutandosi la fondatezza del primo motivo el’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimentoentro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovoesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]