CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29717/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Fermo ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all' art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver omesso, quale amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., al fine di evadere "le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto", di presentare "per l'anno d'imposta 2012", la "dichiarazione annuale relativa ai redditi", così non rappresentando "elementi positivi di reddito per C 1.300.000,00" ed "evadendo VIVA per un imposto superiore alla soglia di legge", e all'art. 8 d.lgs. 74/2000, per aver emesso, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 31.3.2014 al 30.6.2014, quattro fatture per operazioni inesistenti per complessivi C 160.000,00 al fine di consentire l'evasione delle imposte alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], e, ritenuta la continuazione dei predetti reati con il reato continuato di cui alla sentenza n. 201/17 del GUP del Tribunale di Fermo in data 18.10.2017 (divenuta irrevocabile il 14.2.2019), lo condannò alla pena di mesi tre di reclusione in aumento di quella già inflitta ed espiata con la predetta sentenza irrevocabile, pena che fu sostituita con la pena pecuniaria di € 1800,00. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale non avesse disposto, ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca obbligatoria. Ha, al riguardo, rilevato che le violazioni, in quanto relative "agli anni d'imposta 2012 e 2013", imponevano l'applicazione della "confisca, anche per equivalente", ai sensi del "rinvio operato dall'art. 1 c. 143 della legge 244/07 al precetto di cui all'art. 322 ter cp, nei limiti delle somme di denaro illecitamente sottratte all'Erario quale profitto dei reati tributari accertati". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La prima questione che il ricorso impone di affrontare attiene alla legittimazione del Procuratore generale a impugnare la decisione. Avendo il Tribunale ritenuto la responsabilità dell'imputato per entrambi i reati contestati applicando una pena legale, si è in presenza di una sentenza non appellabile da parte dell'ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni, secondo quanto ribadito anche da Sez. U., n. 21716 del 23/2/2023, P., Rv. 284490. Conseguentemente, restando irrilevante la specificazione nell'intestazione dell'atto di impugnazione riferita alla intervenuta acquiescenza del Procuratore della Repubblica, che avrebbe rilievo, ex art. 593-bis cod.proc. pen., solo in relazione alla possibilità di appello del pubblico ministero, nella specie, invece, come detto, oggettivamente esclusa, il ricorso presentato non è per saltum ma va qualificato come ricorso diretto ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice del rinvio, nel caso di annullamento, sarà da individuarsi nel Tribunale. 3. Venendo al motivo di impugnazione, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati lui ascritti in imputazione ma ha omesso di disporre la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti accertati, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000. Non è superfluo ricordare che l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015, fanno sì che la nuova previsione possa trovare applicazione ai delitti oggetto della sentenza impugnata, essendo i medesimi giunti a consumazione in epoca successiva al 1 0.1. 2008 ( Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386; conf. Sez. 3, n. 23737 del 28/04/2016, Rv. 267383). 4. Non vi è, quindi, dubbio che in relazione ai reati accertati dal Tribunale di Fermo con la sentenza impugnata dovesse essere disposta, a norma dell'art. 12- bis d.lgs. n. 74/2000, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituirono il profitto o il prezzo dei delitti accertati. L'obbligatorietà della misura ablatoria omessa dal Tribunale rende manifesta l'incompletezza della sentenza impugnata. 5. Poiché l'adozione della misura ablatoria omessa non può prescindere da accertamenti preliminari volti a verificare se sussistano le condizioni per procedere alla confisca diretta ovvero debba disporsi la confisca per equivalente, va escluso che la misura possa essere immediatamente disposta dalla Corte. 6. All'annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo, ai sensi dell'art. 623 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, per quanto già detto al punto 2, la previsione dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen.. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata annullata, nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio sul p