CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05468/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 18/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA] e lo ha ammesso alla misura della detenzione domiciliare, giudicando decisiva la mancanza di una seria proposta lavorativa. Il Tribunale ha valutato negativamente l' assenza di proposte risocializzanti, il precedente penale di [OSCURATO:PERSONA], la sussi:stenza di ulteriori procedimenti penali pendenti a suo carico e le segnalazioni di polizia; inoltre, ha dato atto che , per come emerso dalla relazione dell'UEPE, l'istante non si era presentato al colloquio pur essendo stato autorizzato in proposito.. 2. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell' 47 Ord. pen.. In particolare, egli contesta che l'effettiva assenza di una proposta lavorativa possa costituire l'unico elemento posto a base della decisione di rigetto, a fronte dei molteplici indicatori sintomatici del percorso di recupero già intrapreso dall'istante, rappresentati dall'essersi dimesso da ogni incarico professionale e dalla volontaria cancellazione dall'albo professionale. Inoltre, pur essendo risultata dirimente nella valutazione del Tribunale di Sorveglianza la mancanza di una proposta lavorativa, il ricorrente deduce che il dato relativo alla sua mancata presentazione al colloquio fissato dall'UEPE non può avere alcun rilievo, posto che la convocazione a tale incontro non gli era mai pervenuta, che non vi era prova di alcuna notifica al [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro in quei giorni era recluso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserinnento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).2.1. In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. 2.2.In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti, alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1 - , Sentenza n. 48719 del 15/10/2019, Rv. 277793 - 01), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggel:to, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Inoltre, è stato precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01). 3. Dai principi poc'anzi enunciati consegue che la motivazione dell'ordinanza impugnata è inadeguata e non rispondente alle linee dell'Ordinamento penitenziario, in quanto nel giudizio sintetico finale ha avuto un ruolo assorbente e preponderante il riferimento alla rilevata assenza di una proposta lavorativa "seria", ed alla conseguente impossibilità di formulare alcun programma cui agganciare il richiesto beneficio. 3.1. Orbene, la 'ratio decidendi' del provvedimento in esame risulta in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, che ha reiteratamente stabilito come lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società (Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Gennari, Rv. 244735- 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Rv. 274869 - 01). 3.2. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza, che - peraltro — non ha dato minimamente contezza di aver valutato, in comparazione, gli elementi positivi nel comportamento 'post delictum' di [OSCURATO:PERSONA], pur argomentanti nell'istanza, non ha neppure considerato che, a mente dell'art. 72, comma 2, lett. c), Ord. pen., compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria "il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare" e, dunque, formulare proposte di attività lavorativa o equipollente (eventualmente apprezzandosi, in senso negativo, l'ingiustificato rifiuto, da parte della richiedente, di svolgere dette attività). 3.3. Infine, l'ordinanza impugnata non tiene minimamente in conto quanto dedotto nella memoria difensiva, depositata in data 11 gennaio 2023, pur valutando come elemento negativo l'assenza dell'istante in sede di colloquio presso l'UEPE. 4.L'accertata carenza motivazionale r ispetto al rigetto della istanza di affidamento in prova, impone l'annullamento dell'ordinanza sul punto, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino, che dovrà nuovamente deliberare su tale richiesta adeguandosi ai principi sopra richiamati. P.Q.N11. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della domanda di affidamento in prova e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Tor