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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30233/2026

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so l’ordinanzain preambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la sua istanza,intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione;considerato che deduce violazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione, lamentando che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazionidella giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità didisegno criminoso, sicuramente ravvisabile – anche parzialmente “per gruppi” dicondanne – per la parziale omogeneità, per la vicinanza temporale, svalutando lacausale rinvenibile nello stato di tossicodipendenza del condannato;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppureindicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sésoli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalentiad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014,P., Rv. 259094-01).

Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacché laratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti adeterminate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà,nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta involta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governodegli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione al casoconcreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che i reatierano eterogenei (furti, rapine, maltrattamenti, lesioni, estorsione) e commessi adistanza temporale di anni, sino a coprire un ampio arco temporale (dal 2017 al2023);ricordato – quanto al riconoscimento della continuazione per gruppi di reatitemporalmente vicini tra loro – che se è vero, come statuito dalla giurisprudenzadi legittimità, che l'elevato arco temporale all'interno del quale sono staticommessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se lacontinuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reaticommessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulterioriindici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitàspaziale (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284532 - 01; Sez. 1,n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843), è altrettanto vero che l'esigenzadi tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedottol'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati,enucleandoli e allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazioneparziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387).Ribadito, sul punto, che quando l'istanza di applicazione della continuazione,oltre che inerire all'intera serie di reati dedotta, abbia riguardo, anche in chiavesubordinata, a un circoscritto gruppo di reati o a più gruppi di reati, conallegazione dell'evenienza di indici sintomatici afferenti al singolo gruppo, ilgiudice deve esaminare anche questa istanza fornendo adeguata motivazione,anche implicita, ma univocamente desumibile dal complesso dell'itergiustificativo, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione delladisciplina di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. (così Sez. 1, Zuppone, inmotivazione), ma è necessario che l'interessato, con la domanda, abbiacomunque dedotto, mediante allegazioni sufficienti a far emergere l'interesse allarelativa verifica nell'ambito del più ampio thema decidendum, l'evenienza delmedesimo disegno criminoso per gruppi di reato, enucleandoli e adducendo gliindici rivelatori della corrispondente continuazione parziale;rilevato che siffatti elementi non appaiono riscontrabili nell'istanza propostadal condannato, non avendo indicato (per vero neppure nel ricorso) specificielementi alla stregua dei quali valutare l'unitarietà del disegno criminoso tra ireati temporalmente prossimi;   ribadito, quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, che, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., essodeve essere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo agiustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che atale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istitutoprevisto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso,Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005);ritenuto che – nel caso di specie – l’ordinanza impugnata non ha dimenticatodi considerare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegnocriminoso, del dedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo, essa haritenuto motivatamente non esservi alcuna documentabile relazione tra questeult ime e l ’anzidetta condiz ione toss icomanica, s icché i l Giudicedell'esecuzionelegittimamente, non ha riservato ad essa alcuna approfonditaconsiderazione, motivando il rigetto della domanda sulla base degli altri elementieffettivamente rilevanti ai fini della decisione, in atti acquisiti.

E tanto ha fatto inconformità di lezione giurisprudenziale, da ritenersi applicabile anche nelprocedimento di esecuzione, secondo la quale una richiesta difensiva che appaiaimproponibile sia per genericità, sia per manifesta infondatezza non vincola ilgiudice a motivarne il rifiuto (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Lussi, Rv.261423; Sez. 5, n. 4415 del 05/03/1999, Tedesco, Rv. 213114 Sez. 5, n. 7728del 17/05/1993, Maiorano, Rv. 194868); e, neppure, ad attivare i poteriistruttori, anche d'ufficio, previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili,con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili dicolpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare,in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vannoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so l’ordinanzain preambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la sua istanza,intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione;considerato che deduce violazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione, lamentando che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazionidella giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità didisegno criminoso, sicuramente ravvisabile – anche parzialmente “per gruppi” dicondanne – per la parziale omogeneità, per la vicinanza temporale, svalutando lacausale rinvenibile nello stato di tossicodipendenza del condannato;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppureindicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sésoli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalentiad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014,P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacché laratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti adeterminate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà,nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta involta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governodegli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione al casoconcreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che i reatierano eterogenei (furti, rapine, maltrattamenti, lesioni, estorsione) e commessi adistanza temporale di anni, sino a coprire un ampio arco temporale (dal 2017 al2023);ricordato – quanto al riconoscimento della continuazione per gruppi di reatitemporalmente vicini tra loro – che se è vero, come statuito dalla giurisprudenzadi legittimità, che l'elevato arco temporale all'interno del quale sono staticommessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se lacontinuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reaticommessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulterioriindici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitàspaziale (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284532 - 01; Sez. 1,n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843), è altrettanto vero che l'esigenzadi tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedottol'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati,enucleandoli e allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazioneparziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387).Ribadito, sul punto, che quando l'istanza di applicazione della continuazione,oltre che inerire all'intera serie di reati dedotta, abbia riguardo, anche in chiavesubordinata, a un circoscritto gruppo di reati o a più gruppi di reati, conallegazione dell'evenienza di indici sintomatici afferenti al singolo gruppo, ilgiudice deve esaminare anche questa istanza fornendo adeguata motivazione,anche implicita, ma univocamente desumibile dal complesso dell'itergiustificativo, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione delladisciplina di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. (così Sez. 1, Zuppone, inmotivazione), ma è necessario che l'interessato, con la domanda, abbiacomunque dedotto, mediante allegazioni sufficienti a far emergere l'interesse allarelativa verifica nell'ambito del più ampio thema decidendum, l'evenienza delmedesimo disegno criminoso per gruppi di reato, enucleandoli e adducendo gliindici rivelatori della corrispondente continuazione parziale;rilevato che siffatti elementi non appaiono riscontrabili nell'istanza propostadal condannato, non avendo indicato (per vero neppure nel ricorso) specificielementi alla stregua dei quali valutare l'unitarietà del disegno criminoso tra ireati temporalmente prossimi;   ribadito, quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, che, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., essodeve essere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo agiustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che atale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istitutoprevisto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso,Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005);ritenuto che – nel caso di specie – l’ordinanza impugnata non ha dimenticatodi considerare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegnocriminoso, del dedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo, essa haritenuto motivatamente non esservi alcuna documentabile relazione tra questeult ime e l ’anzidetta condiz ione toss icomanica, s icché i l Giudicedell'esecuzionelegittimamente, non ha riservato ad essa alcuna approfonditaconsiderazione, motivando il rigetto della domanda sulla base degli altri elementieffettivamente rilevanti ai fini della decisione, in atti acquisiti. E tanto ha fatto inconformità di lezione giurisprudenziale, da ritenersi applicabile anche nelprocedimento di esecuzione, secondo la quale una richiesta difensiva che appaiaimproponibile sia per genericità, sia per manifesta infondatezza non vincola ilgiudice a motivarne il rifiuto (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Lussi, Rv.261423; Sez. 5, n. 4415 del 05/03/1999, Tedesco, Rv. 213114 Sez. 5, n. 7728del 17/05/1993, Maiorano, Rv. 194868); e, neppure, ad attivare i poteriistruttori, anche d'ufficio, previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili,con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili dicolpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare,in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vannoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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