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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19905/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13410/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocal:o AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PALERMO n. 370/2020 depositata il 22/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L'[OSCURATO:PERSONA] - Sezione di Marsala ha impugnato il provvedimento di cancellazione (prot. 2012/64068) dall'Anagrafe unica delle onlus, deducendo la mancata allegazione della richiesta di parere all'Agenzia per il [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, l'insussistenza di qualsivoglia violazione alla disciplina in materia di onlus.

2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale tributaria ha rigettato il primo ed il quinto motivo di ricorso, accolto il quarto, dichiarato assorbito il secondo ed il terzo, e confermato la legittimità del provvedimento.

ASsoc, a-7 L °net

3. All'esito dell'appello della tii-ondazIonev la Commissione tributaria regionale ha accolto il ricorso esclusivamente in ragione della violazione dell'art. 7 della

I. n. 212 del 2000, stante a mancata allegazione della richiesta di parere all'Agenzia per il [OSCURATO:PERSONA], nonostante il rinvio, nel provvedimento impugnato, a tale richiesta. 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi, concludendo per la cassazione della sentenza. „ L' %-\SS cc_ L ,a ? Ovt 5.![OSCURATO:PERSONA] ha resistito con contro-ricorso, concludendo per il rigetto del ricorso per cassazione

6. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 12 maggio 2022. 7.Risulta depositata una ulteriore memoria difensiva da parte della contro-ricorrente.Considerato che: 1.L'Agenzia delle Entrate ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 7 della

I. n. 212 del 2000, non dovendo essere allegata al provvedimento di cancellazione di una Onlus dalla relativa Anagrafe la richiesta di parere al Ministero del Lavoro, in quanto, da un lato, la richiesta è stata trascritta all'interno del provvedimento, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, dall'altro lato, la richiesta di parere, proprio in quanto tale, non ha condizionato la motivazione (come, del resto, il parere, che è stato reso dopo) e non ha pregiudicato, in alcun modo, il diritto del contribuente di conoscere le ragioni della cancellazione; 2) l'omesso esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, e, cioè, l'omessa valutazione di tutte quelle violazioni che hanno giustificato la cancellazione della fondazione dell'Anagrafe delle Onlus. 2.La contro-ricorrente ha sostenuto l'infondatezza di entrambe le censure, sottolineando, in ordine alla seconda censura, che non è ravvisabile, nel caso di specie, una lacuna motivazionale ma piuttosto un'omessa pronuncia, del tutto legittima, in conseguenza dell'assorbimento delle altre questioni concernenti l'operato dell'Amministrazione finanziaria, a fronte della sussistenza di un profilo di illegittimità dell'atto.

Ha, inoltre, evidenziato la formazione del giudicato interno sull'accoglimento del quarto motivo di ricorso da parte del giudice di primo grado (insussistenza della violazione dell'art. 10, comma 1, lett. h, del id.lgs. n. 460 del 1997), stante la mancata proposizione dell'appello incidentale da parte dell'Agenzia delle Entrate. 3.11 primo motivo di ricorso è fondato, atteso che la mancata allegazione della richiesta del parere (obbligatorio, ma non vincolante) all'Agenzia delle Onlus, di cui, peraltro, è stato dato atto nel corpo della motivazione, non ha impedito, in alcun modo, al destinatario del provvedimento di apprendere le ragioni dell'intervenuta cancellazione (rispetto a cui la mera richiesta del parere si pone come un elemento del tutto neutro), e di esercitare, conseguentemente, in modo consapevole, il diritto di difesa.

Né un pregiudizio può essere ravvisato nella mancata possibilità di verificare il decorso del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del d.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, ai sensi del qualle decorsi trenta giorni dalla richiesta del parere in esame, l'Amministrazione procede autonomamente, salva la possibilità di concordare un termine maggiore laddove sia necessaria un'istruttoria più approfondita.

A prescindere dalla circostanza che non sono stati prospettati nè il mancato rispetto di tale termine né l'eventuale contenuto positivo del parere, idoneo a determinare l'adozione di un provvedimento diverso da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'art. 7, comma 1,

I. n. 212 del 2000, nello stabilire che "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama", è strumentale ad assicurare la chiarezza della motivazione del provvedimento adottato, sicché opera relativamente a quegli atti che contengono l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento, ma non si estende a tutti quelli che costituiscono meri passaggi dell'iter procedimentale (come, appunto, la semplice richiesta di un parere).

In questo senso, del resto, si è espressa recentemente Sez. 5, ord. n. 14723 del 10/07/2020, Rv. 658394 - 01, secondo cu, in tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della

I. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo.

Un'estensione indiscriminata della necessità di allegare al provvedimento tutti gli atti richiamati determinerebbe, da un lato, un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e. non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così in contrasto con i canoni generali della collaborazione e della buona fede.

Peraltro, questa Corte ha già precisato che, in materia di ONLUS, è legittimo il provvedimento di cancellazione di una fondazione dal registro dell'Anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per assenza dei requisiti richiesti dall'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 460 del 1997, che recepisca nella motivazione il contenuto del parere espresso dall'Agenzia delle ONLUS, senza allegarlo, in quanto detta omissione non determina un'apprezzabile lesione del diritto di difesa del contribuente, trattandosi di un atto interno a carattere non vincolante (Sez. 5, sent., n. 20038 del 7/10/2015, Rv. 636836 - 01).

La stessa conclusione vale, a tortimi, per la mera richiesta di parere.

4. Il secondo motivo resta assorbito, fermo restando che non può ravvisarsi rispetto alle questioni che il giudice di merito non ha esaminato perché assorbite né un vizio di motivazione né un'omessa pronuncia.

Solo per completezza deve precisarsi che relativamente all'accoglimento del quarto motivo di ricorso si è effettivamente formato il giudicato interno, all'esito del mancato appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, visto che la sentenza di secondo grado non ha riformato totalmente, ma solo parzialmente la sentenza di primo grado, lasciando, quindi, inalterata la decisione sul quarto motivo di ricorso. 5.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo con rinvio alla Commissione regionale tributaria della Sicilia in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provved

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13410/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocal:o AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 370/2020 depositata il 22/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'[OSCURATO:PERSONA] - Sezione di Marsala ha impugnato il provvedimento di cancellazione (prot. 2012/64068) dall'Anagrafe unica delle onlus, deducendo la mancata allegazione della richiesta di parere all'Agenzia per il [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, l'insussistenza di qualsivoglia violazione alla disciplina in materia di onlus. 2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale tributaria ha rigettato il primo ed il quinto motivo di ricorso, accolto il quarto, dichiarato assorbito il secondo ed il terzo, e confermato la legittimità del provvedimento. ASsoc, a-7 L °net 3. All'esito dell'appello della tii-ondazIonev la Commissione tributaria regionale ha accolto il ricorso esclusivamente in ragione della violazione dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, stante a mancata allegazione della richiesta di parere all'Agenzia per il [OSCURATO:PERSONA], nonostante il rinvio, nel provvedimento impugnato, a tale richiesta. 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi, concludendo per la cassazione della sentenza. „ L' %-\SS cc_ L ,a ? Ovt 5.![OSCURATO:PERSONA] ha resistito con contro-ricorso, concludendo per il rigetto del ricorso per cassazione 6. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 12 maggio 2022. 7.Risulta depositata una ulteriore memoria difensiva da parte della contro-ricorrente.Considerato che: 1.L'Agenzia delle Entrate ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, non dovendo essere allegata al provvedimento di cancellazione di una Onlus dalla relativa Anagrafe la richiesta di parere al Ministero del Lavoro, in quanto, da un lato, la richiesta è stata trascritta all'interno del provvedimento, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, dall'altro lato, la richiesta di parere, proprio in quanto tale, non ha condizionato la motivazione (come, del resto, il parere, che è stato reso dopo) e non ha pregiudicato, in alcun modo, il diritto del contribuente di conoscere le ragioni della cancellazione; 2) l'omesso esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, e, cioè, l'omessa valutazione di tutte quelle violazioni che hanno giustificato la cancellazione della fondazione dell'Anagrafe delle Onlus. 2.La contro-ricorrente ha sostenuto l'infondatezza di entrambe le censure, sottolineando, in ordine alla seconda censura, che non è ravvisabile, nel caso di specie, una lacuna motivazionale ma piuttosto un'omessa pronuncia, del tutto legittima, in conseguenza dell'assorbimento delle altre questioni concernenti l'operato dell'Amministrazione finanziaria, a fronte della sussistenza di un profilo di illegittimità dell'atto. Ha, inoltre, evidenziato la formazione del giudicato interno sull'accoglimento del quarto motivo di ricorso da parte del giudice di primo grado (insussistenza della violazione dell'art. 10, comma 1, lett. h, del id.lgs. n. 460 del 1997), stante la mancata proposizione dell'appello incidentale da parte dell'Agenzia delle Entrate. 3.11 primo motivo di ricorso è fondato, atteso che la mancata allegazione della richiesta del parere (obbligatorio, ma non vincolante) all'Agenzia delle Onlus, di cui, peraltro, è stato dato atto nel corpo della motivazione, non ha impedito, in alcun modo, al destinatario del provvedimento di apprendere le ragioni dell'intervenuta cancellazione (rispetto a cui la mera richiesta del parere si pone come un elemento del tutto neutro), e di esercitare, conseguentemente, in modo consapevole, il diritto di difesa. Né un pregiudizio può essere ravvisato nella mancata possibilità di verificare il decorso del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del d.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, ai sensi del qualle decorsi trenta giorni dalla richiesta del parere in esame, l'Amministrazione procede autonomamente, salva la possibilità di concordare un termine maggiore laddove sia necessaria un'istruttoria più approfondita. A prescindere dalla circostanza che non sono stati prospettati nè il mancato rispetto di tale termine né l'eventuale contenuto positivo del parere, idoneo a determinare l'adozione di un provvedimento diverso da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'art. 7, comma 1, I. n. 212 del 2000, nello stabilire che "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama", è strumentale ad assicurare la chiarezza della motivazione del provvedimento adottato, sicché opera relativamente a quegli atti che contengono l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento, ma non si estende a tutti quelli che costituiscono meri passaggi dell'iter procedimentale (come, appunto, la semplice richiesta di un parere). In questo senso, del resto, si è espressa recentemente Sez. 5, ord. n. 14723 del 10/07/2020, Rv. 658394 - 01, secondo cu, in tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo. Un'estensione indiscriminata della necessità di allegare al provvedimento tutti gli atti richiamati determinerebbe, da un lato, un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e. non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così in contrasto con i canoni generali della collaborazione e della buona fede. Peraltro, questa Corte ha già precisato che, in materia di ONLUS, è legittimo il provvedimento di cancellazione di una fondazione dal registro dell'Anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per assenza dei requisiti richiesti dall'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 460 del 1997, che recepisca nella motivazione il contenuto del parere espresso dall'Agenzia delle ONLUS, senza allegarlo, in quanto detta omissione non determina un'apprezzabile lesione del diritto di difesa del contribuente, trattandosi di un atto interno a carattere non vincolante (Sez. 5, sent., n. 20038 del 7/10/2015, Rv. 636836 - 01). La stessa conclusione vale, a tortimi, per la mera richiesta di parere. 4. Il secondo motivo resta assorbito, fermo restando che non può ravvisarsi rispetto alle questioni che il giudice di merito non ha esaminato perché assorbite né un vizio di motivazione né un'omessa pronuncia. Solo per completezza deve precisarsi che relativamente all'accoglimento del quarto motivo di ricorso si è effettivamente formato il giudicato interno, all'esito del mancato appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, visto che la sentenza di secondo grado non ha riformato totalmente, ma solo parzialmente la sentenza di primo grado, lasciando, quindi, inalterata la decisione sul quarto motivo di ricorso. 5.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo con rinvio alla Commissione regionale tributaria della Sicilia in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provved
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