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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 34606/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. in data 7 febbraio 2022, il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere in atto nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (relativo alla detenzione all'interno della sua autovettura di 5,864 chilogrammi di cocaina), con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della cognata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza in data 24 maggio 2021.

In esito al rito abbreviato con sentenza del 8 dicembre 2021 era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione e euro 20.000 di multa.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico rispetto alla salvaguardia delle esigenze cautelari.

I giudici, secondo il ricorrente, non avevano considerato che il periodo trascorso dalla applicazione della misura era non già di quattro mesi, come sostenuto nella ordinanza impugnata, bensì di quasi dieci mesi; che i coimputati erano ristretti in carcere; che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame era stato di minor rilievo rispetto a quello dei coimputati, come comprovato dal fatto che era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 4 di reclusione, mentre i concorrenti nello stesso reato erano stati condannati, sempre in esito al rito abbreviato, alla pena di anni 6 di reclusione.

I giudici, inoltre, in maniera illogica avevano ritenuto che il dornicilio della cognata non fosse luogo idoneo, ai fini della concessione degli arresti domiciliari, sulla base dell'assunto che proprio presso quel domicilio avevano dormito coloro che avevano venduto la droga a [OSCURATO:PERSONA], ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parenti della donna, e non avevano tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era incensurato, immune anche da semplici pendenze e mai era stato nominato nelle conversazioni registrate durante le operazioni di intercettazione avviate nel corso delle indagini.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. La difesa dell'imputato in data 10 giugno 2022 ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso evidenziando anche che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato emesso decreto di archiviazione in ordine al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo.

2. Il Tribunale, nel respingere l'appello, ha ripercorso la vicenda che aveva portato all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nei seguenti termini: - i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (marito di Lyala, sorella del ricorrente) erano stati monitorati tramite servizi di osservazione e captatore informatico ed era così emerso che i due, dopo aver acquistato la sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], si erano recati in data 22 maggio 2021 a [OSCURATO:PERSONA] del Monte in un alloggio ove si trovavano [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente (che aveva interloquito con Wahab e Baniasaad, mentre era in atto il confezionamento della droga in panetti, in merito a quantitativi e profitti) e lo stesso ricorrente; verso le ore 21.15 Wahab e Baniasaad erano usciti da tale alloggio; - nessuno era entrato e si era allontanato dalla casa fino al 24 maggio, quando alle ore 14.00 il ricorrente era uscito con una borsa che aveva riposto nella sua autovettura, preceduto di poco dalla sorella Lyala; poco dopo era stato fermato e sull'auto era stata trovata la sostanza stupefacente, oltre che sostanza da taglio, un bilancino di precisione, un'agenda e vari block notes con indicazioni di nomi e cifre; poco prima che Lyala e [OSCURATO:PERSONA] uscissero di casa, Baniasaad, fermato a Livorno a bordo della sua auto, aveva mandato un messaggio di allerta ai famigliari ossia alla moglie Lyala e ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - all'interno dell'alloggio dopo l'arresto del ricorrente erano stati trovati i due fratelli Yassine e [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA] ed erano stati sequestrati una macchina per sottovuoto e due confezioni di pellicola.

I giudici, hanno, quindi osservato che anche [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi partecipe dei profitti del traffico e che il suo ruolo nella vicenda non poteva essere considerato marginale.

Inoltre hanno ritenuto che la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della cognata, dove i correi Wahab e Baniasaad, dopo il confezionamento della droga avevano dormito, non fosse idonea a scongiurare il pericolo della reiterazione dell'attività criminosa, nella quale era risultato coinvolto l'intero nucleo famigliare. 3.La decisione impugnata è coerente con gli elementi faittuali considerati e fondata su una valutazione in ordine alla gravità della condotta, che in quanto apprezzamento di fatto, non può essere censurata in questa sede.

La decisione fra l'altro è conforme al consolidato principio per cui ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, perchè la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832).

3.1. Anche la mancata differenziazione del trattamento cautelare rispetto a quello dei correi, condannati ad una pena più alta, non può essere oggetto di censura.

In proposito si ricorda che, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv 278258).

Nel caso di specie la misura in atto è stata ritenuta dai giudici adeguata alla gravità del fatto contestato in concorso ed altresì proporzionata alla pena di quattro anni di reclusione irrogata nel processo con rito abbreviato, sulla base di un percorso argomentativo immune da vizi logici. 3.2 Infine sorretta da adeguata giustificazione e immune da vizi censurabili in questa sede è anche la valutazione in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della cognata, ove già erano stati ospitati i correi, alla salvaguardia delle ravvisate esigenze cautelari.

Rispetto al percorso argomentativo del tribunale, peraltro, la doglianza del ricorrente è del tutto generica e non contrappone alla valutazione operata dai giudici alcun elemento atto a inficiarla.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. in data 7 febbraio 2022, il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere in atto nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (relativo alla detenzione all'interno della sua autovettura di 5,864 chilogrammi di cocaina), con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della cognata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza in data 24 maggio 2021. In esito al rito abbreviato con sentenza del 8 dicembre 2021 era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione e euro 20.000 di multa. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico rispetto alla salvaguardia delle esigenze cautelari. I giudici, secondo il ricorrente, non avevano considerato che il periodo trascorso dalla applicazione della misura era non già di quattro mesi, come sostenuto nella ordinanza impugnata, bensì di quasi dieci mesi; che i coimputati erano ristretti in carcere; che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame era stato di minor rilievo rispetto a quello dei coimputati, come comprovato dal fatto che era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 4 di reclusione, mentre i concorrenti nello stesso reato erano stati condannati, sempre in esito al rito abbreviato, alla pena di anni 6 di reclusione. I giudici, inoltre, in maniera illogica avevano ritenuto che il dornicilio della cognata non fosse luogo idoneo, ai fini della concessione degli arresti domiciliari, sulla base dell'assunto che proprio presso quel domicilio avevano dormito coloro che avevano venduto la droga a [OSCURATO:PERSONA], ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parenti della donna, e non avevano tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era incensurato, immune anche da semplici pendenze e mai era stato nominato nelle conversazioni registrate durante le operazioni di intercettazione avviate nel corso delle indagini. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. La difesa dell'imputato in data 10 giugno 2022 ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso evidenziando anche che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato emesso decreto di archiviazione in ordine al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo. 2. Il Tribunale, nel respingere l'appello, ha ripercorso la vicenda che aveva portato all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nei seguenti termini: - i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (marito di Lyala, sorella del ricorrente) erano stati monitorati tramite servizi di osservazione e captatore informatico ed era così emerso che i due, dopo aver acquistato la sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], si erano recati in data 22 maggio 2021 a [OSCURATO:PERSONA] del Monte in un alloggio ove si trovavano [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente (che aveva interloquito con Wahab e Baniasaad, mentre era in atto il confezionamento della droga in panetti, in merito a quantitativi e profitti) e lo stesso ricorrente; verso le ore 21.15 Wahab e Baniasaad erano usciti da tale alloggio; - nessuno era entrato e si era allontanato dalla casa fino al 24 maggio, quando alle ore 14.00 il ricorrente era uscito con una borsa che aveva riposto nella sua autovettura, preceduto di poco dalla sorella Lyala; poco dopo era stato fermato e sull'auto era stata trovata la sostanza stupefacente, oltre che sostanza da taglio, un bilancino di precisione, un'agenda e vari block notes con indicazioni di nomi e cifre; poco prima che Lyala e [OSCURATO:PERSONA] uscissero di casa, Baniasaad, fermato a Livorno a bordo della sua auto, aveva mandato un messaggio di allerta ai famigliari ossia alla moglie Lyala e ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - all'interno dell'alloggio dopo l'arresto del ricorrente erano stati trovati i due fratelli Yassine e [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA] ed erano stati sequestrati una macchina per sottovuoto e due confezioni di pellicola. I giudici, hanno, quindi osservato che anche [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi partecipe dei profitti del traffico e che il suo ruolo nella vicenda non poteva essere considerato marginale. Inoltre hanno ritenuto che la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della cognata, dove i correi Wahab e Baniasaad, dopo il confezionamento della droga avevano dormito, non fosse idonea a scongiurare il pericolo della reiterazione dell'attività criminosa, nella quale era risultato coinvolto l'intero nucleo famigliare. 3.La decisione impugnata è coerente con gli elementi faittuali considerati e fondata su una valutazione in ordine alla gravità della condotta, che in quanto apprezzamento di fatto, non può essere censurata in questa sede. La decisione fra l'altro è conforme al consolidato principio per cui ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, perchè la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). 3.1. Anche la mancata differenziazione del trattamento cautelare rispetto a quello dei correi, condannati ad una pena più alta, non può essere oggetto di censura. In proposito si ricorda che, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv 278258). Nel caso di specie la misura in atto è stata ritenuta dai giudici adeguata alla gravità del fatto contestato in concorso ed altresì proporzionata alla pena di quattro anni di reclusione irrogata nel processo con rito abbreviato, sulla base di un percorso argomentativo immune da vizi logici. 3.2 Infine sorretta da adeguata giustificazione e immune da vizi censurabili in questa sede è anche la valutazione in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della cognata, ove già erano stati ospitati i correi, alla salvaguardia delle ravvisate esigenze cautelari. Rispetto al percorso argomentativo del tribunale, peraltro, la doglianza del ricorrente è del tutto generica e non contrappone alla valutazione operata dai giudici alcun elemento atto a inficiarla. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar
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