Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17187/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e procuratore speciale pro tempore, eletti-vamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso.RICORRENTEcontroCENTRO [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] -in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso invirtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 42, presso lo studio dell'avvocatoLaila Perciballi.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/2026avverso la sentenza n. 5683 dei 5.5/7.8.2021 della Corte d'Appello di Roma,udita la relazione nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1.

Il “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]”, ai fini della realizzazionedi uno specifico programma di investimenti, siglava con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.(già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., società in house della Regione Lazio, prepostaall'assistenza delle P.M.I. laziali) apposito contratto, sulla cui scorta veniva,all'accomandita semplice, accordato un finanziamento di euro 100.000,00, poiconcretamente erogato nella minor misura di euro 60.000,00 - di cui euro30.000,00 a titolo di acconto ed euro 30.000,00 a titolo di s.a.l. - in ragionedelle inadempienze di cui, medio tempore, l'accomandita si era resa responsa-bile ovvero in ragione della realizzazione di un programma di investimenti nonascrivibile ai settori ammessi a contributo, “con conseguente incongruenza delprogramma rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di domanda” (così ricorso,pag. 4).2.

Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. in data 19.6.2012 la “LazioInnova” adiva il Tribunale di Roma.Chiedeva ingiungersi al “[OSCURATO:PERSONA]” il pagamento della somma dieuro 33.441,25, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione dell'importo delfinanziamento in concreto erogato, al netto di quanto oggetto della prestata edescussa garanzia fideiussoria.3.

Il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.4.

Il “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione.Instava per la revoca dell'ingiunzione.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/20265.

Con sentenza n. 12630/2017 il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizionee revocava l'ingiunzione.Reputava che la ricorrente-opposta non aveva “prodotto alcun provvedimentodi revoca né provato i dedotti inadempimenti” (cfr. ricorso, pag. 6).6.

La “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello.Resisteva il “[OSCURATO:PERSONA]”.7.

Con sentenza n. 5683/2021 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravamee condannava l'appellante alle spese del grado.Evidenziava la Corte di Roma – in ordine al secondo motivo d'appello – checon raccomandata a.r. del 26.3.2008 la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva contestato al“[OSCURATO:PERSONA]” l'inadempimento delle obbligazioni assunte con l'atto diimpegno, sicché la revoca del finanziamento doveva – come tale ‒ reputarsiindubitabilmente comunicata con la motivata contestazione dell'inadempimentoe con la richiesta di restituzione della somma nel complesso corrisposta (cfr.sentenza d'appello, pag. 3).Evidenziava altresì la Corte distrettuale – del pari in ordine al secondo motivod'appello – che era senz'altro onere del “[OSCURATO:PERSONA]” dar prova dell'a-dempimento delle obbligazioni assunte (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Evidenziava nondimeno – la Corte di merito – che non risultava in grado d'ap-pello prodotto il fascicolo di primo grado di parte appellata, sicché non era pos-sibile verificare se in prime cure il “[OSCURATO:PERSONA]” avesse o meno assoltola prova del proprio adempimento (cfr. sentenza d'appello, pagg. 4 - 5).8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (già“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazionecon ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Numero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controricorso;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore dellespese.9.

La ricorrente ha depositato memoria.Il controricorrente del pari ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE10.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1218, 1453e 2697 cod. civ., degli artt. 342 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 76 disp. att. cod.proc. civ.Deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Roma, anche a reputarel'appello revisio prioris istantiae, non era in veste di appellante gravata dall'o-nere di produzione del fascicolo dell'appellata (cfr. ricorso, pag. 12).Deduce segnatamente che, a fronte della propria domanda di risoluzione con-trattuale correlata all'inadempimento di controparte, era di certo il “[OSCURATO:PERSONA]” ad essere onerato della dimostrazione del proprio adempimento, sic-come con l'atto d'appello aveva lamentato l'errore di diritto in cui era incorso ilTribunale e pertanto “non doveva vincere in appello alcuna valutazione fon-data sulle risultanze documentali, per cui non ne era onerata della produzione”(così ricorso, pag. 14).11.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo e controverso; ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 115, 1° co., cod.proc. civ.Numero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/2026Deduce che la Corte di Roma non ha tenuto conto che il “[OSCURATO:PERSONA]”aveva “ammesso” di essere stato almeno parzialmente inadempiente ovveroaveva addotto, e tuttavia non aveva provato, che l'inadempimento - la mancatarealizzazione del programma di investimenti - non gli fosse ascrivibile per “con-tingenze economiche e di evoluzione tecnologica” ad esso estranee (cfr. ricorso,pag. 17).Deduce quindi che se la Corte d'appello avesse tenuto conto di siffatta dedu-zione, “avrebbe dovuto dichiarare inadempiente (…) [OSCURATO:PERSONA], per man-cato assolvimento del proprio onere probatorio” (così ricorso, pag. 19).12.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pro-nunciato ex art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 343 cod. proc. civ.Premette che la Corte di Roma ha rilevato che la revoca era stata corretta-mente disposta e che essa appellante non era tenuta a provare l'inadempimentoavversario (cfr. ricorso, pag. 20).Indi deduce che in assenza di appello incidentale, eventualmente condizio-nato, di parte avversa – che si era limitata a chiedere la conferma del primodictum ‒ non era stato devoluto alla Corte distrettuale pur l'accertamento inordine all'adempimento del “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 20), sicchéla Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi ad accogliere l'appello (cfr. ricorso,pag. 21).Deduce in ogni caso che, pur a ritenere che controparte abbia devoluto alsecondo giudice l'accertamento del proprio adempimento, sarebbe stato sicura-mente onere di parte avversa attendere alla produzione della relativa documen-tazione (cfr. ricorso, pag. 20).Numero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/202613.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso, da disaminare congiuntamente inquanto connessi, sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esitoassorbe la disamina del secondo motivo.14.

È vero senza dubbio che nel vigente ordinamento processuale il giudiziod'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito delladecisione impugnata (“novum judicium”), ma ha assunto le caratteristiche diuna impugnazione a critica vincolata (“revisio prioris instantiae”); cosicché l'ap-pellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su dilui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, qualeche sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudiziodi primo grado; con l'ulteriore conseguenza per cui, ove l'appellante si dol-ga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodottidalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarnecopia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gra-vame (cfr. Cass. Sez.

Un. 8.2.2013, n. 3033 (Rv. 625141 – 01); Cass. (ord.)7.2.2025, n. 3166; Cass. 9.6.2016, n. 11797).Ciò nondimeno, nella specie, non può non rilevarsi che, a fronte del dirimenterilievo motivazionale del Tribunale – “(…) non avendo [OSCURATO:PERSONA] [id est:“[OSCURATO:PERSONA]”] prodotto alcun provvedimento di revoca né provato i dedottiinadempimenti la domanda monitoria deve essere rigettata” (cfr. sentenza d'ap-pello, pag. 2, ove è testualmente riprodotto il riferito passaggio della motiva-zione del primo dictum) – la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva censurato con il secondomotivo di appello in termini ben precisi il primo dictum.Ovvero - alla luce del riscontro che ne fornisce la stessa Corte distrettuale(cfr. sentenza d'appello, pag. 3) – aveva censurato il primo dictum siccome ilTribunale aveva ritenuto “a) mai disposta la revoca del finanziamento da parteNumero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e b) non provati dalla medesima società i dedotti ina-Data pubblicazione 01/06/2026dempimenti che avrebbero determinato la revoca”, non già siccome il Tribunaleaveva fatto luogo alla erronea valutazione dei documenti prodotti dalla contro-parte e da questa non depositati in appello (“l'appello (…) non verteva su una erronea valutazione del documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA], ma su un ma-croscopico errore di diritto del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva completamenteomesso di valutare tali documenti, avendo rigettato la pretesa creditoria sullabase dell'errato presupposto che l'onere della prova dell'inadempimento gra-vasse sul creditore”: così memoria del ricorrente, pagg. 2 – 3).15.

Su tale scorta la Corte di Roma ha, sì, ineccepibilmente dato atto che“trova applicazione il principio per cui, a fronte dell'allegazione di una parte ne-goziale dell'inadempimento dell'altra parte, è onere di quest'ultima provare diaver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte” (così sentenza d'ap-pello, pag.

4. La Corte territoriale ha puntualmente richiamato l'insegnamenton. 13533 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle Sezioni Unite di questa Corte).Quindi, che era onere del “[OSCURATO:PERSONA]” dar dimostrazione di averadempiuto l'obbligazione su di essa ricadente.E tuttavia ha errato certamente la Corte romana - giacché, si reitera, la “LazioInnova” non si era doluta dell'erronea valutazione, da parte del Tribunale, deidocumenti prodotti ex adverso e da controparte non depositati in appello - aritenere che occorreva verificare se fosse stata o meno fornita dall'opponente inprime cure (poi appellato) la prova del dedotto proprio adempimento mercèl'acquisizione del fascicolo di primo grado del medesimo appellato.Propriamente, perdurava in appello la ripartizione dell'onere probatorio qualedelineata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 13533 del30.10.2001 (Rv. 549956 - 01).Numero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/2026Propriamente, la Corte di merito, a fronte e in dipendenza del mancato ri-scontro dell'adempimento della parte – “[OSCURATO:PERSONA]” – onerata dellarelativa dimostrazione, avrebbe dovuto ineludibilmente far luogo all'accogli-mento del gravame.E ciò quantunque il “[OSCURATO:PERSONA]” avesse negli scritti difensivi d'ap-pello addotto - semplicemente - “di aver esaustivamente comprovato l'esattacorrispondenza tra il programma e gli obiettivi preventivati ” (cfr. sentenzad'appello, pag. 4).16.

Nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite n. 3033/2013 dapprimacitato, la “[OSCURATO:PERSONA]” dunque aveva dato ragione del buon fondamento delproprio motivo di gravame alla stregua del riscontro (operato dalla Corte di se-conde cure) per cui sarebbe stata controparte a dover dimostrare di aver adem-piuto.Cosicché va in toto condiviso il rilievo della ricorrente per cui la “[OSCURATO:PERSONA] doveva provare l'inadempimento avversario” (così ricorso, pag. 20) e laCorte distrettuale “si sarebbe dovuta limitare ad accogliere l'appello” (così ri-corso, pag. 21).Cosicché va senz'altro dato atto della sussistenza del vizio “di attività” denun-ciato con il terzo mezzo.Invero, “il vizio di extra petizione ricorre (…) quando il giudice pronuncia oltrei limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero [è il caso dispecie] su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio,mentre spetta al giudice di merito il compito di definire, entro detti limiti, ladomanda proposta dalla parte; tale compito appartiene anche al giudice di ap-pello (…)” (così in motivazione Cass. 12.10.2001, n. 12471).Numero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/202617.

In accoglimento del primo motivo e del terzo motivo di ricorso, la sen-tenza n. 5683 dei 5.5/7.8.2021 della Corte d'Appello di Roma va conseguente-mente cassata, con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.18.

In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiprocessuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art.13 d.P.R. cit.

P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo,cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza della Corte d'Appello di Roman. 5683/2021 e rinvia alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, an-che ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 febbraio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e procuratore speciale pro tempore, eletti-vamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso.RICORRENTEcontroCENTRO [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] -in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso invirtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 42, presso lo studio dell'avvocatoLaila Perciballi.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/2026avverso la sentenza n. 5683 dei 5.5/7.8.2021 della Corte d'Appello di Roma,udita la relazione nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. Il “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]”, ai fini della realizzazionedi uno specifico programma di investimenti, siglava con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.(già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., società in house della Regione Lazio, prepostaall'assistenza delle P.M.I. laziali) apposito contratto, sulla cui scorta veniva,all'accomandita semplice, accordato un finanziamento di euro 100.000,00, poiconcretamente erogato nella minor misura di euro 60.000,00 - di cui euro30.000,00 a titolo di acconto ed euro 30.000,00 a titolo di s.a.l. - in ragionedelle inadempienze di cui, medio tempore, l'accomandita si era resa responsa-bile ovvero in ragione della realizzazione di un programma di investimenti nonascrivibile ai settori ammessi a contributo, “con conseguente incongruenza delprogramma rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di domanda” (così ricorso,pag. 4).2. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. in data 19.6.2012 la “LazioInnova” adiva il Tribunale di Roma.Chiedeva ingiungersi al “[OSCURATO:PERSONA]” il pagamento della somma dieuro 33.441,25, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione dell'importo delfinanziamento in concreto erogato, al netto di quanto oggetto della prestata edescussa garanzia fideiussoria.3. Il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.4. Il “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione.Instava per la revoca dell'ingiunzione.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/20265. Con sentenza n. 12630/2017 il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizionee revocava l'ingiunzione.Reputava che la ricorrente-opposta non aveva “prodotto alcun provvedimentodi revoca né provato i dedotti inadempimenti” (cfr. ricorso, pag. 6).6. La “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello.Resisteva il “[OSCURATO:PERSONA]”.7. Con sentenza n. 5683/2021 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravamee condannava l'appellante alle spese del grado.Evidenziava la Corte di Roma – in ordine al secondo motivo d'appello – checon raccomandata a.r. del 26.3.2008 la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva contestato al“[OSCURATO:PERSONA]” l'inadempimento delle obbligazioni assunte con l'atto diimpegno, sicché la revoca del finanziamento doveva – come tale ‒ reputarsiindubitabilmente comunicata con la motivata contestazione dell'inadempimentoe con la richiesta di restituzione della somma nel complesso corrisposta (cfr.sentenza d'appello, pag. 3).Evidenziava altresì la Corte distrettuale – del pari in ordine al secondo motivod'appello – che era senz'altro onere del “[OSCURATO:PERSONA]” dar prova dell'a-dempimento delle obbligazioni assunte (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Evidenziava nondimeno – la Corte di merito – che non risultava in grado d'ap-pello prodotto il fascicolo di primo grado di parte appellata, sicché non era pos-sibile verificare se in prime cure il “[OSCURATO:PERSONA]” avesse o meno assoltola prova del proprio adempimento (cfr. sentenza d'appello, pagg. 4 - 5).8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (già“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazionecon ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Numero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controricorso;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore dellespese.9. La ricorrente ha depositato memoria.Il controricorrente del pari ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1218, 1453e 2697 cod. civ., degli artt. 342 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 76 disp. att. cod.proc. civ.Deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Roma, anche a reputarel'appello revisio prioris istantiae, non era in veste di appellante gravata dall'o-nere di produzione del fascicolo dell'appellata (cfr. ricorso, pag. 12).Deduce segnatamente che, a fronte della propria domanda di risoluzione con-trattuale correlata all'inadempimento di controparte, era di certo il “[OSCURATO:PERSONA]” ad essere onerato della dimostrazione del proprio adempimento, sic-come con l'atto d'appello aveva lamentato l'errore di diritto in cui era incorso ilTribunale e pertanto “non doveva vincere in appello alcuna valutazione fon-data sulle risultanze documentali, per cui non ne era onerata della produzione”(così ricorso, pag. 14).11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo e controverso; ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 115, 1° co., cod.proc. civ.Numero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/2026Deduce che la Corte di Roma non ha tenuto conto che il “[OSCURATO:PERSONA]”aveva “ammesso” di essere stato almeno parzialmente inadempiente ovveroaveva addotto, e tuttavia non aveva provato, che l'inadempimento - la mancatarealizzazione del programma di investimenti - non gli fosse ascrivibile per “con-tingenze economiche e di evoluzione tecnologica” ad esso estranee (cfr. ricorso,pag. 17).Deduce quindi che se la Corte d'appello avesse tenuto conto di siffatta dedu-zione, “avrebbe dovuto dichiarare inadempiente (…) [OSCURATO:PERSONA], per man-cato assolvimento del proprio onere probatorio” (così ricorso, pag. 19).12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pro-nunciato ex art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 343 cod. proc. civ.Premette che la Corte di Roma ha rilevato che la revoca era stata corretta-mente disposta e che essa appellante non era tenuta a provare l'inadempimentoavversario (cfr. ricorso, pag. 20).Indi deduce che in assenza di appello incidentale, eventualmente condizio-nato, di parte avversa – che si era limitata a chiedere la conferma del primodictum ‒ non era stato devoluto alla Corte distrettuale pur l'accertamento inordine all'adempimento del “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 20), sicchéla Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi ad accogliere l'appello (cfr. ricorso,pag. 21).Deduce in ogni caso che, pur a ritenere che controparte abbia devoluto alsecondo giudice l'accertamento del proprio adempimento, sarebbe stato sicura-mente onere di parte avversa attendere alla produzione della relativa documen-tazione (cfr. ricorso, pag. 20).Numero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/202613. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, da disaminare congiuntamente inquanto connessi, sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esitoassorbe la disamina del secondo motivo.14. È vero senza dubbio che nel vigente ordinamento processuale il giudiziod'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito delladecisione impugnata (“novum judicium”), ma ha assunto le caratteristiche diuna impugnazione a critica vincolata (“revisio prioris instantiae”); cosicché l'ap-pellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su dilui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, qualeche sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudiziodi primo grado; con l'ulteriore conseguenza per cui, ove l'appellante si dol-ga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodottidalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarnecopia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gra-vame (cfr. Cass. Sez. Un. 8.2.2013, n. 3033 (Rv. 625141 – 01); Cass. (ord.)7.2.2025, n. 3166; Cass. 9.6.2016, n. 11797).Ciò nondimeno, nella specie, non può non rilevarsi che, a fronte del dirimenterilievo motivazionale del Tribunale – “(…) non avendo [OSCURATO:PERSONA] [id est:“[OSCURATO:PERSONA]”] prodotto alcun provvedimento di revoca né provato i dedottiinadempimenti la domanda monitoria deve essere rigettata” (cfr. sentenza d'ap-pello, pag. 2, ove è testualmente riprodotto il riferito passaggio della motiva-zione del primo dictum) – la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva censurato con il secondomotivo di appello in termini ben precisi il primo dictum.Ovvero - alla luce del riscontro che ne fornisce la stessa Corte distrettuale(cfr. sentenza d'appello, pag. 3) – aveva censurato il primo dictum siccome ilTribunale aveva ritenuto “a) mai disposta la revoca del finanziamento da parteNumero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e b) non provati dalla medesima società i dedotti ina-Data pubblicazione 01/06/2026dempimenti che avrebbero determinato la revoca”, non già siccome il Tribunaleaveva fatto luogo alla erronea valutazione dei documenti prodotti dalla contro-parte e da questa non depositati in appello (“l'appello (…) non verteva su una erronea valutazione del documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA], ma su un ma-croscopico errore di diritto del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva completamenteomesso di valutare tali documenti, avendo rigettato la pretesa creditoria sullabase dell'errato presupposto che l'onere della prova dell'inadempimento gra-vasse sul creditore”: così memoria del ricorrente, pagg. 2 – 3).15. Su tale scorta la Corte di Roma ha, sì, ineccepibilmente dato atto che“trova applicazione il principio per cui, a fronte dell'allegazione di una parte ne-goziale dell'inadempimento dell'altra parte, è onere di quest'ultima provare diaver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte” (così sentenza d'ap-pello, pag. 4. La Corte territoriale ha puntualmente richiamato l'insegnamenton. 13533 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle Sezioni Unite di questa Corte).Quindi, che era onere del “[OSCURATO:PERSONA]” dar dimostrazione di averadempiuto l'obbligazione su di essa ricadente.E tuttavia ha errato certamente la Corte romana - giacché, si reitera, la “LazioInnova” non si era doluta dell'erronea valutazione, da parte del Tribunale, deidocumenti prodotti ex adverso e da controparte non depositati in appello - aritenere che occorreva verificare se fosse stata o meno fornita dall'opponente inprime cure (poi appellato) la prova del dedotto proprio adempimento mercèl'acquisizione del fascicolo di primo grado del medesimo appellato.Propriamente, perdurava in appello la ripartizione dell'onere probatorio qualedelineata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 13533 del30.10.2001 (Rv. 549956 - 01).Numero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/2026Propriamente, la Corte di merito, a fronte e in dipendenza del mancato ri-scontro dell'adempimento della parte – “[OSCURATO:PERSONA]” – onerata dellarelativa dimostrazione, avrebbe dovuto ineludibilmente far luogo all'accogli-mento del gravame.E ciò quantunque il “[OSCURATO:PERSONA]” avesse negli scritti difensivi d'ap-pello addotto - semplicemente - “di aver esaustivamente comprovato l'esattacorrispondenza tra il programma e gli obiettivi preventivati ” (cfr. sentenzad'appello, pag. 4).16. Nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite n. 3033/2013 dapprimacitato, la “[OSCURATO:PERSONA]” dunque aveva dato ragione del buon fondamento delproprio motivo di gravame alla stregua del riscontro (operato dalla Corte di se-conde cure) per cui sarebbe stata controparte a dover dimostrare di aver adem-piuto.Cosicché va in toto condiviso il rilievo della ricorrente per cui la “[OSCURATO:PERSONA] doveva provare l'inadempimento avversario” (così ricorso, pag. 20) e laCorte distrettuale “si sarebbe dovuta limitare ad accogliere l'appello” (così ri-corso, pag. 21).Cosicché va senz'altro dato atto della sussistenza del vizio “di attività” denun-ciato con il terzo mezzo.Invero, “il vizio di extra petizione ricorre (…) quando il giudice pronuncia oltrei limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero [è il caso dispecie] su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio,mentre spetta al giudice di merito il compito di definire, entro detti limiti, ladomanda proposta dalla parte; tale compito appartiene anche al giudice di ap-pello (…)” (così in motivazione Cass. 12.10.2001, n. 12471).Numero registro generale 30984/2021Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 17187/2026Data pubblicazione 01/06/202617. In accoglimento del primo motivo e del terzo motivo di ricorso, la sen-tenza n. 5683 dei 5.5/7.8.2021 della Corte d'Appello di Roma va conseguente-mente cassata, con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.18. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiprocessuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art.13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo,cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza della Corte d'Appello di Roman. 5683/2021 e rinvia alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, an-che ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 febbraio 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 17187/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris