CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 25211/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aso, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 262/2026 depositatail 13/01/2026;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;rilevato che gli intimati sono restati tali;visto che la rinuncia può dirsi in possesso dei requisiti richiesti dagli artt.390 e 391 c.p.c., sicché l’estinzione può dichiararsi con decreto;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendo rimasti tali gli intimati; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]