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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 44967/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione MAZZOCCA Sebastiano e CARPITELLA Antonio hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per due tentativi di furto aggravato, è stata ritenuta l'ipotesi del tentativo punibile, riqualificate le condotte ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2, cod. pen. e rideterminata pena, con conferma nel resto (in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché i ricorrenti, con un primo motivo, hanno contestato la valutazione delle prove e ritenuto sussistente una ipotesi di desistenza volontaria, con residua eventuale imputazione per danneggiamento, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione rinvenibile nella sentenza impugnata, con la quale i giudici territoriali, in maniera del tutto congrua, logica e non contraddittoria, hanno spiegato la ritenuta univocità degli atti al fine di trarre profitto, esclusa la loro attitudine semplicemente vandalica, l'azione essendo stata interrotta dall'intervento di terzi o per circostanze che hanno ostacolato la sua prosecuzione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); con un secondo, invece, hanno censurato la ritenuta recidiva, ancora una volta dando prova, però, di un mancato confronto con i motivi della decisione, avendo espressamente la Corte territoriale dato conto della non applicazione di tale aggravante da parte del giudice di primo grado (sul punto, sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015, Carbone, Rv. 265382, in cui si è affermato che, ove il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la stessa è ininfluente anche ad altri effetti; Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in cui si è precisato che, in assenza di aumento di pena o di confluenza di tale aggravante nel giudizio di comparazione, la stessa non può considerarsi riconosciuta; sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040, in cui si è affermato che l'esclusione richiede un onere motivazionale che può essere anche implicito); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore I Presidente D E POSITATA [OSCURATO:PERSONA] E g' n'a ger a o [OSCURATO:PERSONA] I I R1A itz,,Q21,-)2_17-9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione MAZZOCCA Sebastiano e CARPITELLA Antonio hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per due tentativi di furto aggravato, è stata ritenuta l'ipotesi del tentativo punibile, riqualificate le condotte ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2, cod. pen. e rideterminata pena, con conferma nel resto (in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché i ricorrenti, con un primo motivo, hanno contestato la valutazione delle prove e ritenuto sussistente una ipotesi di desistenza volontaria, con residua eventuale imputazione per danneggiamento, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione rinvenibile nella sentenza impugnata, con la quale i giudici territoriali, in maniera del tutto congrua, logica e non contraddittoria, hanno spiegato la ritenuta univocità degli atti al fine di trarre profitto, esclusa la loro attitudine semplicemente vandalica, l'azione essendo stata interrotta dall'intervento di terzi o per circostanze che hanno ostacolato la sua prosecuzione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); con un secondo, invece, hanno censurato la ritenuta recidiva, ancora una volta dando prova, però, di un mancato confronto con i motivi della decisione, avendo espressamente la Corte territoriale dato conto della non applicazione di tale aggravante da parte del giudice di primo grado (sul punto, sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015, Carbone, Rv. 265382, in cui si è affermato che, ove il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la stessa è ininfluente anche ad altri effetti; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in cui si è precisato che, in assenza di aumento di pena o di confluenza di tale aggravante nel giudizio di comparazione, la stessa non può considerarsi riconosciuta; sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040, in cui si è affermato che l'esclusione richiede un onere motivazionale che può essere anche implicito); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore I Presidente D E POSITATA [OSCURATO:PERSONA] E g' n'a ger a o [OSCURATO:PERSONA] I I R1A itz,,Q21,-)2_17-9
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