CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 1978
Cassazione n. 45085/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1978 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 56 e 624bis cod.pen.. Il ricorso è inammissibile. Difatti, l'unico motivo proposto e inerente al dedotto difetto di motivazione della sentenza in punto di mancata verifica dei presupposti previsti dall'art.129 cod.proc.pen., risulta intrinsecamente aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata che - pure in presenza di un gravame inerente alla sola dosimetria della pena - ha proceduto a una congrua ricostruzione del fatto ascritto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il Presidente