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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 09378/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Con sentenza del 14/4/2021, il Tribunale di Lecco ha applicato a GALPERTI Roberto una pena su accordo delle parti per il reato di cui all'art. 590-bis, cod. pen. (fatto accertato il 29 dicembre 2018).

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 218, c. 2 e 222, codice strada, contestando la proporzionalità tra la statuizione relativa alla pena principale e quella inerente alla sanzione amministrativa accessoria, che assume eccessiva.

Con successiva memoria scritta, la difesa ha formulato un motivo nuovo o ulteriore profilo argomentativo, rilevando che, alla stregua dei principi della giurisprudenza convenzionale, la sanzione amministrativa accessoria rientra nell'ambito operativo dell'art. 6 CEDU, norma cui non può non conformarsi il relativo procedimento applicativo.

Da tale principio, la difesa ricava la conseguenza che l'accordo riguarderebbe anche detta statuizione e che, in ogni caso, il giudice, nel discostarsi dalla misura indicata dalle parti, avrebbe dovuto adottare una motivazione rafforzata.

3. La sentenza è ricorribile (cfr. Sez. unite n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/Melzani, Rv. 279349), ma il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. '6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Nella specie, infatti, il Tribunale, oltre che perfettamente edotto della portata dei principi contenuti nella sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ha fatto corretta applicazione anche di quelli concernenti la portata non vincolante delle indicazioni contenute nell'accordo, rispetto alle statuizioni sottratte alla determinazione delle parti e ha determinato la sanzione amministrativa meno grave in misura superiore a quella prospettata nel patto, avuto riguardo alle conseguenze arrecate alla integrità della persona offesa (cfr., sulla non vincolatività, per il giudice, delle determinazioni delle parti in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, sez. 5, n. 19400 del 24/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281263; sez. 3, n. 30285 del 19/4/2021, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281858; sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro.tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 febbraio 2022.

Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] t'fIa F rranti [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Con sentenza del 14/4/2021, il Tribunale di Lecco ha applicato a GALPERTI Roberto una pena su accordo delle parti per il reato di cui all'art. 590-bis, cod. pen. (fatto accertato il 29 dicembre 2018). 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 218, c. 2 e 222, codice strada, contestando la proporzionalità tra la statuizione relativa alla pena principale e quella inerente alla sanzione amministrativa accessoria, che assume eccessiva. Con successiva memoria scritta, la difesa ha formulato un motivo nuovo o ulteriore profilo argomentativo, rilevando che, alla stregua dei principi della giurisprudenza convenzionale, la sanzione amministrativa accessoria rientra nell'ambito operativo dell'art. 6 CEDU, norma cui non può non conformarsi il relativo procedimento applicativo. Da tale principio, la difesa ricava la conseguenza che l'accordo riguarderebbe anche detta statuizione e che, in ogni caso, il giudice, nel discostarsi dalla misura indicata dalle parti, avrebbe dovuto adottare una motivazione rafforzata. 3. La sentenza è ricorribile (cfr. Sez. unite n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/Melzani, Rv. 279349), ma il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. '6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Nella specie, infatti, il Tribunale, oltre che perfettamente edotto della portata dei principi contenuti nella sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ha fatto corretta applicazione anche di quelli concernenti la portata non vincolante delle indicazioni contenute nell'accordo, rispetto alle statuizioni sottratte alla determinazione delle parti e ha determinato la sanzione amministrativa meno grave in misura superiore a quella prospettata nel patto, avuto riguardo alle conseguenze arrecate alla integrità della persona offesa (cfr., sulla non vincolatività, per il giudice, delle determinazioni delle parti in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, sez. 5, n. 19400 del 24/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281263; sez. 3, n. 30285 del 19/4/2021, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281858; sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209). 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro.tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] t'fIa F rranti [OSCURATO:PERSONA]
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