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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2003

ECLI:EU:C:2003:563
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62002J0325 - IT Avis juridique important | 62002J0325 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2003. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo. - Inadempimento di uno Stato - Mancata attuazione della direttiva 98/81/CE. - [OSCURATO:PERSONA]325/02. raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) [OSCURATO:PERSONA] causa C-325/02, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

U. Wölker e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rappresentato dal sig.

P. Gramegna, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, limitandosi a recepire una parte dell'art. 1 e gli allegati IV e V della direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della detta direttiva, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai sigg.

R. Schintgen, presidente di sezione,

V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig.

F.G.

Jacobs cancelliere: sig.

R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 16 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, limitandosi a recepire una parte dell'art. 1 e gli allegati IV e V della direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13), il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della detta direttiva.

Contesto normativo 2 La direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1), è stata modificata dalla direttiva 98/81. 3 L'art. 1 della direttiva 98/81 ha interamente riformulato gli artt. 2-16 e 18-20 della direttiva 90/219, ha inserito in tale direttiva un nuovo art. 20 bis e, mediante il suo allegato unico, ha sostituito gli allegati della detta direttiva con nuovi allegati I-V. 4 L'allegato III della direttiva 90/219, come modificato dalla direttiva 98/81, elenca i principi da seguire per la valutazione degli impieghi confinati di cui all'art. 5, n. 2, della detta direttiva.

L'allegato IV della direttiva 90/219, nella formulazione modificata dalla direttiva 98/81, elenca le misure di contenimento e le altre misure di protezione da adottare ai sensi dell'art. 6, n. 1, della detta direttiva.

L'allegato V della direttiva 90/219, come modificato dalla direttiva 98/81, specifica le informazioni che l'utilizzatore è tenuto a notificare alle autorità competenti a norma degli artt. 7, 9 e 10 della detta direttiva. 5 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 98/81, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

La direttiva 98/81 è entrata in vigore il 5 dicembre 1998. 6 Ai termini dell'art. 2, n. 2, della direttiva 98/81, gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva.

Procedimento precontenzioso 7 Poiché il governo lussemburghese non aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni adottate per recepire la direttiva 98/81 nel proprio ordinamento giuridico interno e poiché la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di altri elementi d'informazione che le consentissero di concludere che tale Stato membro aveva adottato le disposizioni necessarie, l'8 agosto 2000 essa inviava al governo lussemburghese una lettera di diffida invitandolo a presentare le sue osservazioni in proposito entro due mesi.

In seguito, il 24 gennaio 2001, gli comunicava un parere motivato che constatava la mancata comunicazione di qualsiasi misura di recepimento. 8 Il governo lussemburghese tuttavia aveva risposto, con lettera 27 dicembre 2000, che il regolamento granducale 6 dicembre 1999 (Mémorial A 1999, pag. 2590) riproduceva, al suo allegato III, il testo dell'allegato IV della direttiva 98/81. 9 Ciò è quanto esso faceva valere anche nella risposta 17 aprile 2001 al parere motivato, indicando peraltro che intendeva recepire altre disposizioni della direttiva 98/81 mediante due regolamenti granducali ancora allo stato di progetto, dato che, per il resto, il recepimento necessitava dell'intervento del legislatore. 10 Con lettera integrativa di diffida 25 luglio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] censurava il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo per essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2 della direttiva 98/81, in quanto si era limitato a recepire l'allegato IV della detta direttiva e, comunque, non le aveva comunicato altre misure di recepimento di tale direttiva, e lo invitava a farle pervenire le sue osservazioni in proposito entro due mesi. 11 In una prima risposta in data 27 settembre 2001, il governo lussemburghese faceva valere l'esistenza di due progetti di regolamento granducale e di un progetto di legge destinati a completare il recepimento della direttiva 98/81. 12 Poi, in una seconda risposta in data 8 novembre 2001, il governo lussemburghese comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] un regolamento granducale 5 ottobre 2001, recante le informazioni che devono contenere le richieste di autorizzazione di progetti d'impiego confinato di organismi geneticamente modificati (Mémorial A 2001, pag. 2591). 13 Considerato che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non aveva ancora adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 98/81, in quanto, in particolare, il regolamento granducale 5 ottobre 2001 si limiterebbe a recepire l'art. 1 della direttiva 98/81 nella parte in cui esso modifica gli artt. 7, 9, n. 1, e 10, n. 1, della direttiva 90/219 nonché l'allegato V della direttiva 98/81, la [OSCURATO:PERSONA] notificava al governo lussemburghese, con lettera 21 dicembre 2001, un parere motivato integrativo. [OSCURATO:PERSONA] invitava tale governo ad adottare le misure richieste entro due mesi a decorrere dal recepimento del parere motivato integrativo.

Sul ricorso Argomenti delle parti 14 [OSCURATO:PERSONA] constata che, malgrado la scadenza dei termini impartiti, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha assicurato solo una parziale attuazione della direttiva 98/81, limitata a una parte del suo art. 1 e ai suoi allegati IV e

V. 15 Il governo lussemburghese segnala che il Consiglio di Stato lussemburghese ha emesso, l'8 ottobre 2002, il suo parere sul progetto di legge che completerebbe il recepimento in diritto lussemburghese della direttiva 98/81.

Dopo la pubblicazione del parere del Consiglio di Stato, il detto progetto di legge sarebbe stato trasmesso alla Camera dei deputati, la quale sarebbe stata invitata ad occuparsene in via prioritaria.

Le commissioni competenti della Camera dei deputati avrebbero avviato l'esame del progetto di legge, per cui la legge dovrebbe essere votata prossimamente e, comunque, nel corso del primo trimestre del 2003.

Giudizio della Corte 16 In via preliminare, occorre precisare che il ricorso, ove riferito «agli allegati IV e V della direttiva 98/81», così come il controricorso del governo lussemburghese al riguardo devono essere intesi nel senso che si riferiscono agli allegati della direttiva 90/219, come modificati dall'allegato unico della direttiva 98/81. 17 Risulta da una costante giurisprudenza che l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 11 settembre 2001, causa C-71/99, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag.

I-5811, punto 29, e 11 ottobre 2001, causa C-110/00, [OSCURATO:PERSONA]/Austria, Racc. pag.

I-7545, punto 13). 18 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie la direttiva non è stata completamente recepita nel termine impartito dal parere motivato.

Pertanto, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve considerarsi fondato. 19 Di conseguenza occorre dichiarare che, limitandosi a recepire una parte dell'art. 1 della direttiva 98/81 e gli allegati IV e V della direttiva 90/219, come modificata dalla direttiva 98/81, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva 98/81.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Limitandosi a recepire una parte dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e gli allegati IV e V della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, come modificata dalla direttiva 98/81, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva 98/81. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62002J0325 - IT Avis juridique important | 62002J0325 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2003. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo. - Inadempimento di uno Stato - Mancata attuazione della direttiva 98/81/CE. - [OSCURATO:PERSONA]325/02. raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) [OSCURATO:PERSONA] causa C-325/02, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. U. Wölker e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rappresentato dal sig. P. Gramegna, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, limitandosi a recepire una parte dell'art. 1 e gli allegati IV e V della direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della detta direttiva, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai sigg. R. Schintgen, presidente di sezione, V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs cancelliere: sig. R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 16 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, limitandosi a recepire una parte dell'art. 1 e gli allegati IV e V della direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13), il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della detta direttiva. Contesto normativo 2 La direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1), è stata modificata dalla direttiva 98/81. 3 L'art. 1 della direttiva 98/81 ha interamente riformulato gli artt. 2-16 e 18-20 della direttiva 90/219, ha inserito in tale direttiva un nuovo art. 20 bis e, mediante il suo allegato unico, ha sostituito gli allegati della detta direttiva con nuovi allegati I-V. 4 L'allegato III della direttiva 90/219, come modificato dalla direttiva 98/81, elenca i principi da seguire per la valutazione degli impieghi confinati di cui all'art. 5, n. 2, della detta direttiva. L'allegato IV della direttiva 90/219, nella formulazione modificata dalla direttiva 98/81, elenca le misure di contenimento e le altre misure di protezione da adottare ai sensi dell'art. 6, n. 1, della detta direttiva. L'allegato V della direttiva 90/219, come modificato dalla direttiva 98/81, specifica le informazioni che l'utilizzatore è tenuto a notificare alle autorità competenti a norma degli artt. 7, 9 e 10 della detta direttiva. 5 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 98/81, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. La direttiva 98/81 è entrata in vigore il 5 dicembre 1998. 6 Ai termini dell'art. 2, n. 2, della direttiva 98/81, gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva. Procedimento precontenzioso 7 Poiché il governo lussemburghese non aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni adottate per recepire la direttiva 98/81 nel proprio ordinamento giuridico interno e poiché la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di altri elementi d'informazione che le consentissero di concludere che tale Stato membro aveva adottato le disposizioni necessarie, l'8 agosto 2000 essa inviava al governo lussemburghese una lettera di diffida invitandolo a presentare le sue osservazioni in proposito entro due mesi. In seguito, il 24 gennaio 2001, gli comunicava un parere motivato che constatava la mancata comunicazione di qualsiasi misura di recepimento. 8 Il governo lussemburghese tuttavia aveva risposto, con lettera 27 dicembre 2000, che il regolamento granducale 6 dicembre 1999 (Mémorial A 1999, pag. 2590) riproduceva, al suo allegato III, il testo dell'allegato IV della direttiva 98/81. 9 Ciò è quanto esso faceva valere anche nella risposta 17 aprile 2001 al parere motivato, indicando peraltro che intendeva recepire altre disposizioni della direttiva 98/81 mediante due regolamenti granducali ancora allo stato di progetto, dato che, per il resto, il recepimento necessitava dell'intervento del legislatore. 10 Con lettera integrativa di diffida 25 luglio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] censurava il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo per essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2 della direttiva 98/81, in quanto si era limitato a recepire l'allegato IV della detta direttiva e, comunque, non le aveva comunicato altre misure di recepimento di tale direttiva, e lo invitava a farle pervenire le sue osservazioni in proposito entro due mesi. 11 In una prima risposta in data 27 settembre 2001, il governo lussemburghese faceva valere l'esistenza di due progetti di regolamento granducale e di un progetto di legge destinati a completare il recepimento della direttiva 98/81. 12 Poi, in una seconda risposta in data 8 novembre 2001, il governo lussemburghese comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] un regolamento granducale 5 ottobre 2001, recante le informazioni che devono contenere le richieste di autorizzazione di progetti d'impiego confinato di organismi geneticamente modificati (Mémorial A 2001, pag. 2591). 13 Considerato che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non aveva ancora adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 98/81, in quanto, in particolare, il regolamento granducale 5 ottobre 2001 si limiterebbe a recepire l'art. 1 della direttiva 98/81 nella parte in cui esso modifica gli artt. 7, 9, n. 1, e 10, n. 1, della direttiva 90/219 nonché l'allegato V della direttiva 98/81, la [OSCURATO:PERSONA] notificava al governo lussemburghese, con lettera 21 dicembre 2001, un parere motivato integrativo. [OSCURATO:PERSONA] invitava tale governo ad adottare le misure richieste entro due mesi a decorrere dal recepimento del parere motivato integrativo. Sul ricorso Argomenti delle parti 14 [OSCURATO:PERSONA] constata che, malgrado la scadenza dei termini impartiti, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha assicurato solo una parziale attuazione della direttiva 98/81, limitata a una parte del suo art. 1 e ai suoi allegati IV e V. 15 Il governo lussemburghese segnala che il Consiglio di Stato lussemburghese ha emesso, l'8 ottobre 2002, il suo parere sul progetto di legge che completerebbe il recepimento in diritto lussemburghese della direttiva 98/81. Dopo la pubblicazione del parere del Consiglio di Stato, il detto progetto di legge sarebbe stato trasmesso alla Camera dei deputati, la quale sarebbe stata invitata ad occuparsene in via prioritaria. Le commissioni competenti della Camera dei deputati avrebbero avviato l'esame del progetto di legge, per cui la legge dovrebbe essere votata prossimamente e, comunque, nel corso del primo trimestre del 2003. Giudizio della Corte 16 In via preliminare, occorre precisare che il ricorso, ove riferito «agli allegati IV e V della direttiva 98/81», così come il controricorso del governo lussemburghese al riguardo devono essere intesi nel senso che si riferiscono agli allegati della direttiva 90/219, come modificati dall'allegato unico della direttiva 98/81. 17 Risulta da una costante giurisprudenza che l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 11 settembre 2001, causa C-71/99, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag. I-5811, punto 29, e 11 ottobre 2001, causa C-110/00, [OSCURATO:PERSONA]/Austria, Racc. pag. I-7545, punto 13). 18 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie la direttiva non è stata completamente recepita nel termine impartito dal parere motivato. Pertanto, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve considerarsi fondato. 19 Di conseguenza occorre dichiarare che, limitandosi a recepire una parte dell'art. 1 della direttiva 98/81 e gli allegati IV e V della direttiva 90/219, come modificata dalla direttiva 98/81, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva 98/81. Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Limitandosi a recepire una parte dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e gli allegati IV e V della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, come modificata dalla direttiva 98/81, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva 98/81. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.