CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 49138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perchè i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 74, d. .R. 309/1990, diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione della continuazione esterna, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito. La sentenza impugnata ha valorizzato, sul primo punto, gli elementi che denotano la sussistenza di una sia pur rudimentale struttura organizzativa finalizzata alla commissione di reati e in grado di sopravvivere anche all'arresto di alcuni addetti alle operazioni smercio. Quanto al diniego delle generiche, ha ritenuto non compatibili con un giudizio di minore gravità e pericolosità sociale il ruolo e le attività "pervicaci" svolte dall'imputato anche dopo l'arresto subito, oltre ai precedenti. Infine, quanto alla mancata applicazione della continuazione esterna, non è suscettibile d censure in questa sede la valorizzazione, ai fini del diniego, della distanza temporale tra il fatto oggetto di condanna irrevocabile e quello oggetto di condanna. Per ciascuno di tali punti della decisione, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di sedimentati principi giuridici contestati in ricorso sulla base di una proposta di rilettura degli elementi di prova e di alternativa valutazione della pericolosità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il