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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 agosto 1966

Cassazione n. 25309/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1966 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordine al reato di cui all'art. 187 d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato un ciclomotore in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, oltre che privo della patente di guida con recidiva nel biennio.

2. L'esponente lamenta con il primo motivo vizio di violazione di legge e vizio di travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità penale relativamente al reato di cui all'art. 187 CdS.

I giudici di merito avrebbero tratto la prova dello stato di alterazione da stupefacenti dalle lacunose dichiarazioni dell'agente operante che si era limitato a riportare, quale unico segnale anomalo, che l'imputato " aveva gli occhi rossi".

Lamenta inoltre vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. 3.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

In ordine alla affermazione di resposnabilità, i giudici di merito richiamano: 1) la testimonianza dell'agente di PG in ordine allo stato di alterazione constatato al momento dell'intervento in loco, secondo cui il Leone, che aveva spontaneamente estratto dal taschino un involucro contenente marijuana, "aveva gli occhi rossi, era agitato, si vedeva che non connetteva tanto"; 2) il rilevamento, nelle urine e nel sangue, a circa due ore dal controllo su strada, di un quantitativo molto superiore al tasso soglia di cannabinoidi, oppiacei, metadone e cocaina.

L'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è pertanto in linea con i principi affermati da questa Corte di legittimità (sez.4, n.5890 del 25/1/2023, Rv. 284099-01).

Nè sussiste alcun travisamento della prova, avendo i giudici di merito tratto le conclusioni in ordine alla penale responsabilità dell'imputato analizzando un modo coerente il compendio probatorio sopra indicato, e riportato anche nei motivi di ricorso.

4. Quanto al secondo motivo, relativo alla inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., l'impugnata pronuncia dà atto che a carico del ricorrente risultano plurimi precedenti penali.

L'art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale.

La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede.

E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità.

A ciò deve aggiungersi che la Corte territoriale ha constatato, con motivazione non illogica ma del tutto esaustiva e congrua, che deve escludersi la tenuità dell'offesa in ragione della pericolosità del comportamento dell'imputato, attesa l'assunzione di sostanze stupefacenti diverse, la circolazione in ora notturna, la reiterazione della condotta di guida senza patente.

Va allora ricordato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1966 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordine al reato di cui all'art. 187 d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato un ciclomotore in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, oltre che privo della patente di guida con recidiva nel biennio. 2. L'esponente lamenta con il primo motivo vizio di violazione di legge e vizio di travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità penale relativamente al reato di cui all'art. 187 CdS. I giudici di merito avrebbero tratto la prova dello stato di alterazione da stupefacenti dalle lacunose dichiarazioni dell'agente operante che si era limitato a riportare, quale unico segnale anomalo, che l'imputato " aveva gli occhi rossi". Lamenta inoltre vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. In ordine alla affermazione di resposnabilità, i giudici di merito richiamano: 1) la testimonianza dell'agente di PG in ordine allo stato di alterazione constatato al momento dell'intervento in loco, secondo cui il Leone, che aveva spontaneamente estratto dal taschino un involucro contenente marijuana, "aveva gli occhi rossi, era agitato, si vedeva che non connetteva tanto"; 2) il rilevamento, nelle urine e nel sangue, a circa due ore dal controllo su strada, di un quantitativo molto superiore al tasso soglia di cannabinoidi, oppiacei, metadone e cocaina. L'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è pertanto in linea con i principi affermati da questa Corte di legittimità (sez.4, n.5890 del 25/1/2023, Rv. 284099-01). Nè sussiste alcun travisamento della prova, avendo i giudici di merito tratto le conclusioni in ordine alla penale responsabilità dell'imputato analizzando un modo coerente il compendio probatorio sopra indicato, e riportato anche nei motivi di ricorso. 4. Quanto al secondo motivo, relativo alla inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., l'impugnata pronuncia dà atto che a carico del ricorrente risultano plurimi precedenti penali. L'art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità. A ciò deve aggiungersi che la Corte territoriale ha constatato, con motivazione non illogica ma del tutto esaustiva e congrua, che deve escludersi la tenuità dell'offesa in ragione della pericolosità del comportamento dell'imputato, attesa l'assunzione di sostanze stupefacenti diverse, la circolazione in ora notturna, la reiterazione della condotta di guida senza patente. Va allora ricordato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in fa