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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23244/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro il provvedimento indicato in epigrafe che, con procedura de plano, ha dichiarato non essere estensibile in loro favore il disposto di cui all'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., lamentandone l'illegittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di Napoli di sospendere l'esecutività dell'ordinanza che, accogliendo l'appello cautelare del P.M., aveva disposto il sequestro di beni dei ricorrenti.

2. Il collegio è consapevole del fatto che, secondo un recente orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 25052 del 21/07/2020, Belmonte, Rv. 279864 - 01; Sez. 6, n. 2693 del 05/10/1993, Foglia, Rv. 196916 - 01), in tema di misure cautelari reali, gli effetti dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, abbia annullato la revoca del sequestro preventivo disposta dal giudice per le indagini preliminari, sono sospesi fino a che detta pronuncia sia divenuta definitiva, in quanto il rinvio, operato dalla medesima norma, alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. include anche l'operatività del terzo comma di tale articolo, che tale sospensione stabilisce, trattandosi di previsione compatibile con le misure cautelari reali.

2.1. A parere del collegio, merita, peraltro, condivisione l'opposto, e senz'altro dominante, orientamento a parere del quale è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l'efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale (Sez. 2, n. 11204 del 09/02/2016, Convertino, Rv. 266371 - 01; Sez. 3, n. 24967 del 14/05/2015, Taurino, Rv. 264097 - 01; Sez. 1, n. 41004 del 20/10/2010, Fucci, Rv. 248936 - 01; Sez. 3, n. 41078 del 20/09/2007, Simone, Rv. 238097 - 01; Sez. 3, n. 3788 del 14/12/1995, dep. 1996, Colonnese, non mass.). 2,

2.2. Detto orientamento evidenzia, in primo luogo, la diversità esistente tra le misure cautelari personali e quelle reali ammessa pacificamente, e da epoca risalente, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (che, con la sentenza n. 48 del 1994, pur rinvenendo nel codice di rito marcati parallelismi tra le misure di cautela reale e quelle personali - ha affermato che il legislatore non "si è peraltro spinto al punto di avere assimilato in toto i presupposti" che devono assistere dette differenti misure e, in materia di sequestro, "la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo") e delle Sezioni Unite (apparendo significative al riguardo, nel senso del riconoscimento di una netta prevalenza al favor libertatis che giustifica difformità di disciplina, la sentenza n. 4 del 26/04/1990, Serio, in motivazione; la sentenza n. 6 del 27/03/1992, Midolini, in motivazione, sui limiti del controllo di legittimità in tema di sequestro preventivo; la sentenza n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, in motivazione, sull'esclusione della valutabilità della concreta fondatezza dell'accusa nel giudizio di riesame per la cautela reale, con preclusione di ogni valutatone sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi; la sentenza n. 11 del 08/07/1994, Buffa, in motivazione, sulla differente rilevanza dell'interesse ad impugnare in seguito a revoca di misura cautelare personale o reale disposta nelle more del giudizio di riesame; la sentenza n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, in motivazione, con riferimento all'applicabilità della sospensione nel periodo feriale alle impugnazioni di misure cautelari reali ed al termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o riesame, rinvenuto per le misure reali in quello generale ex art. 585 cod. proc. pen. e non in quello specifico stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen. per le cautele personali) (per questi riferimenti, cfr. Sez. 3, n. 41078 del 20/09/2007, Simone, in motivazione).

2.2.1. Ciò premesso, si è condivisibilmente affermato che "la ratio sottesa alla speciale disciplina posta dall'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. - rinvenibile nel criterio di prevalenza, in situazioni di dubbio, dell'interesse dell'indagato alla libertà personale - non trova alcuna giustificazione in materia di sequestro" (Sez. 3, n. 41078 del 20/09/2007, Simone, in motivazione); e si è aggiunto che, "mentre l'omessa esecutività della misura cautelare personale, emanata in seguito all'accoglimento dell'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. avverso la revoca della stessa, consente, sia pure con un notevole dispendio di energie, di mezzi e di denaro pubblico, di controllare i movimenti dell'indagato, appare realmente impossibile evitare che un reato venga portato ad ulteriori conseguenze o che una certa condotta agevoli la commissione di ulteriori reati, qualora non si proceda al ; sequestro della res costituente corpo del reato o cosa pertinente al reato" (Sez. 3, n. 3788 del 14/12/1995, dep. 1996, Colonnese, non mass.).

2.2.2. In coerenza con tali premesse logico-sistematiche, e tenuto conto del dato testuale e della sostanziale diversità tra i provvedimenti cautelari in materia di libertà personale e le misure cautelari reali, può ribadirsi che il rinvio dell'art. 322-bis cod. proc. pen. all'art. 310 stesso codice non è riferibile anche al comma 3 di tale ultima disposizione, "in quanto la clausola di compatibilità esclude l'applicazione di un precetto non adattabile al regime delle misure cautelari reali, perché riferito esclusivamente alla libertà personale, con la conseguenza che, quanto disposto dall'art. 325, ultimo comma, si estende anche alle ordinanze applicative del sequestro preventivo emanate dal Tribunale in accoglimento del ricorso del pubblico ministero avverso la revoca della predetta misura".

3. Ancora correttamente il Tribunale ha ritenuto di procedere de plano, ovvero senza formalità.

Invero, considerato che l'istanza dei ricorrenti non era disciplinata dal vigente codice di rito, che non ne contempla l'ammissibilità e/o la proponibilità, difettava un richiamo alla necessità di procedere con rito camerale partecipato, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.

D'altro canto, anche in un caso nel quale una espressa disposizione (l'art. 600 cod. proc. pen.) stabilisce che, se il giudice di primo grado abbia omesso di provvedere sulla richiesta di provvisoria esecuzione o l'abbia respinta, la parte civile può impugnare la sentenza al giudice di appello, che provvede a richiesta della parte con ordinanza in camera di consiglio, e che, nelle medesime "forme", ossia con il medesimo rito, può essere chiesta dall'imputato o dal responsabile civile, sia la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione, se accordata, sia la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, questa Corte, premesso che il testo delle disposizioni richiamate non contiene richiamo esplicito e nemmeno nessun riferimento che per via logico- sistematica consenta di ritenere che il procedimento camerale in questione sia soggetto alla disciplina dettata dall'art. 127 cod .proc. pen., e quindi che contempli la partecipazione delle parti all'udienza di trattazione con obbligo di dare loro preventivo avviso della data fissata per la celebrazione, ha ritenuto legittimo procedere senza formalità di rito (Sez. 1, n. 39585 del 06/06/2019, Romano, Rv. 276873).

4. La conclusiva declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; l'esistenza di un contrasto di orientamenti giurisprudenziali in ordine alla questione giuridica dedotta consente di non condannare i predetti anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. giacché in tal caso esula ogni profilo di colpa in capo al ricorrente e non ricorrono, pertanto, le condizioni stabilite dall'art. 616 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 (Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219532 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro il provvedimento indicato in epigrafe che, con procedura de plano, ha dichiarato non essere estensibile in loro favore il disposto di cui all'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., lamentandone l'illegittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di Napoli di sospendere l'esecutività dell'ordinanza che, accogliendo l'appello cautelare del P.M., aveva disposto il sequestro di beni dei ricorrenti. 2. Il collegio è consapevole del fatto che, secondo un recente orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 25052 del 21/07/2020, Belmonte, Rv. 279864 - 01; Sez. 6, n. 2693 del 05/10/1993, Foglia, Rv. 196916 - 01), in tema di misure cautelari reali, gli effetti dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, abbia annullato la revoca del sequestro preventivo disposta dal giudice per le indagini preliminari, sono sospesi fino a che detta pronuncia sia divenuta definitiva, in quanto il rinvio, operato dalla medesima norma, alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. include anche l'operatività del terzo comma di tale articolo, che tale sospensione stabilisce, trattandosi di previsione compatibile con le misure cautelari reali. 2.1. A parere del collegio, merita, peraltro, condivisione l'opposto, e senz'altro dominante, orientamento a parere del quale è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l'efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale (Sez. 2, n. 11204 del 09/02/2016, Convertino, Rv. 266371 - 01; Sez. 3, n. 24967 del 14/05/2015, Taurino, Rv. 264097 - 01; Sez. 1, n. 41004 del 20/10/2010, Fucci, Rv. 248936 - 01; Sez. 3, n. 41078 del 20/09/2007, Simone, Rv. 238097 - 01; Sez. 3, n. 3788 del 14/12/1995, dep. 1996, Colonnese, non mass.). 2, 2.2. Detto orientamento evidenzia, in primo luogo, la diversità esistente tra le misure cautelari personali e quelle reali ammessa pacificamente, e da epoca risalente, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (che, con la sentenza n. 48 del 1994, pur rinvenendo nel codice di rito marcati parallelismi tra le misure di cautela reale e quelle personali - ha affermato che il legislatore non "si è peraltro spinto al punto di avere assimilato in toto i presupposti" che devono assistere dette differenti misure e, in materia di sequestro, "la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo") e delle Sezioni Unite (apparendo significative al riguardo, nel senso del riconoscimento di una netta prevalenza al favor libertatis che giustifica difformità di disciplina, la sentenza n. 4 del 26/04/1990, Serio, in motivazione; la sentenza n. 6 del 27/03/1992, Midolini, in motivazione, sui limiti del controllo di legittimità in tema di sequestro preventivo; la sentenza n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, in motivazione, sull'esclusione della valutabilità della concreta fondatezza dell'accusa nel giudizio di riesame per la cautela reale, con preclusione di ogni valutatone sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi; la sentenza n. 11 del 08/07/1994, Buffa, in motivazione, sulla differente rilevanza dell'interesse ad impugnare in seguito a revoca di misura cautelare personale o reale disposta nelle more del giudizio di riesame; la sentenza n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, in motivazione, con riferimento all'applicabilità della sospensione nel periodo feriale alle impugnazioni di misure cautelari reali ed al termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o riesame, rinvenuto per le misure reali in quello generale ex art. 585 cod. proc. pen. e non in quello specifico stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen. per le cautele personali) (per questi riferimenti, cfr. Sez. 3, n. 41078 del 20/09/2007, Simone, in motivazione). 2.2.1. Ciò premesso, si è condivisibilmente affermato che "la ratio sottesa alla speciale disciplina posta dall'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. - rinvenibile nel criterio di prevalenza, in situazioni di dubbio, dell'interesse dell'indagato alla libertà personale - non trova alcuna giustificazione in materia di sequestro" (Sez. 3, n. 41078 del 20/09/2007, Simone, in motivazione); e si è aggiunto che, "mentre l'omessa esecutività della misura cautelare personale, emanata in seguito all'accoglimento dell'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. avverso la revoca della stessa, consente, sia pure con un notevole dispendio di energie, di mezzi e di denaro pubblico, di controllare i movimenti dell'indagato, appare realmente impossibile evitare che un reato venga portato ad ulteriori conseguenze o che una certa condotta agevoli la commissione di ulteriori reati, qualora non si proceda al ; sequestro della res costituente corpo del reato o cosa pertinente al reato" (Sez. 3, n. 3788 del 14/12/1995, dep. 1996, Colonnese, non mass.). 2.2.2. In coerenza con tali premesse logico-sistematiche, e tenuto conto del dato testuale e della sostanziale diversità tra i provvedimenti cautelari in materia di libertà personale e le misure cautelari reali, può ribadirsi che il rinvio dell'art. 322-bis cod. proc. pen. all'art. 310 stesso codice non è riferibile anche al comma 3 di tale ultima disposizione, "in quanto la clausola di compatibilità esclude l'applicazione di un precetto non adattabile al regime delle misure cautelari reali, perché riferito esclusivamente alla libertà personale, con la conseguenza che, quanto disposto dall'art. 325, ultimo comma, si estende anche alle ordinanze applicative del sequestro preventivo emanate dal Tribunale in accoglimento del ricorso del pubblico ministero avverso la revoca della predetta misura". 3. Ancora correttamente il Tribunale ha ritenuto di procedere de plano, ovvero senza formalità. Invero, considerato che l'istanza dei ricorrenti non era disciplinata dal vigente codice di rito, che non ne contempla l'ammissibilità e/o la proponibilità, difettava un richiamo alla necessità di procedere con rito camerale partecipato, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. D'altro canto, anche in un caso nel quale una espressa disposizione (l'art. 600 cod. proc. pen.) stabilisce che, se il giudice di primo grado abbia omesso di provvedere sulla richiesta di provvisoria esecuzione o l'abbia respinta, la parte civile può impugnare la sentenza al giudice di appello, che provvede a richiesta della parte con ordinanza in camera di consiglio, e che, nelle medesime "forme", ossia con il medesimo rito, può essere chiesta dall'imputato o dal responsabile civile, sia la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione, se accordata, sia la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, questa Corte, premesso che il testo delle disposizioni richiamate non contiene richiamo esplicito e nemmeno nessun riferimento che per via logico- sistematica consenta di ritenere che il procedimento camerale in questione sia soggetto alla disciplina dettata dall'art. 127 cod .proc. pen., e quindi che contempli la partecipazione delle parti all'udienza di trattazione con obbligo di dare loro preventivo avviso della data fissata per la celebrazione, ha ritenuto legittimo procedere senza formalità di rito (Sez. 1, n. 39585 del 06/06/2019, Romano, Rv. 276873). 4. La conclusiva declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; l'esistenza di un contrasto di orientamenti giurisprudenziali in ordine alla questione giuridica dedotta consente di non condannare i predetti anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. giacché in tal caso esula ogni profilo di colpa in capo al ricorrente e non ricorrono, pertanto, le condizioni stabilite dall'art. 616 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219532 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p
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