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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29921/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per simulazione di un furto ed alterazione della targa dello scooter; artt. 367 cod. pen. e 100, comma 14, C.d.S.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputata per i reati contestati, nonostante in fase investigativa fosse stato omesso l'esame della teste indicata dall'imputata, le cui dichiarazioni sarebbero state determinanti; ritenuto il ricorso riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici corretti dalla Corte di appello, nonché volto a sollecitare una ricostruzione fattuale diversa da quella operata, con motivazione completa e logica, dai Giudici di merito - come tale sottratta al sindacato di questa Corte -, essendo sul punto il caso di aggiungere che, alla luce del quadro probatorio delineato, la Corte d'appello ha altresì precisato che le dichiarazioni della ragazza indicata come testimone sarebbero state affatto superflue; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ne VII Penale Se7i0AGO 2026 6 - •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per simulazione di un furto ed alterazione della targa dello scooter; artt. 367 cod. pen. e 100, comma 14, C.d.S.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputata per i reati contestati, nonostante in fase investigativa fosse stato omesso l'esame della teste indicata dall'imputata, le cui dichiarazioni sarebbero state determinanti; ritenuto il ricorso riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici corretti dalla Corte di appello, nonché volto a sollecitare una ricostruzione fattuale diversa da quella operata, con motivazione completa e logica, dai Giudici di merito - come tale sottratta al sindacato di questa Corte -, essendo sul punto il caso di aggiungere che, alla luce del quadro probatorio delineato, la Corte d'appello ha altresì precisato che le dichiarazioni della ragazza indicata come testimone sarebbero state affatto superflue; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ne VII Penale Se7i0AGO 2026 6 - •
Sentenza Cassazione n. 29921/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris