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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 05550/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di "fuga" di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato oggetto di condanna, avendo accertato una vera e propria fuga del prevenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] intervenuta sul luogo del sinistro, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] in precedenza si fosse fermato per assistere il ciclista ferito.

Costui si allontanava e non lasciava i propri dati identificativi, così deliberatamente integrando la condotta criminosa in esame.

La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata motivatamente esclusa sulla scorta della condotta di particolare disvalore sociale messa in atto dall'imputato ed anche le attenuanti generiche non sono state concesse in ragione della negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente giudiziario per reati in materia di stupefacenti, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

In definitiva, non vi è spazio in questa sede per una alternativa ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi rammentare che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di "fuga" di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato oggetto di condanna, avendo accertato una vera e propria fuga del prevenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] intervenuta sul luogo del sinistro, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] in precedenza si fosse fermato per assistere il ciclista ferito. Costui si allontanava e non lasciava i propri dati identificativi, così deliberatamente integrando la condotta criminosa in esame. La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata motivatamente esclusa sulla scorta della condotta di particolare disvalore sociale messa in atto dall'imputato ed anche le attenuanti generiche non sono state concesse in ragione della negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente giudiziario per reati in materia di stupefacenti, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. In definitiva, non vi è spazio in questa sede per una alternativa ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi rammentare che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026
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