CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39802/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29454/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara e disgiuntamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, domiciliato ex art. 366 secondo comma cod. proc. civ. in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - resistente - nonché cov'LP-9 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 659/06/2015 pronunciata il 25 giugno 2015 e depositata il 1° luglio 2015 nonché sul ricorso ulteriore proposto dallo stesso: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come sopra dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - intimata - avverso il provvedimento di rigetto della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, notificato dall'Agenzia delle Entrate il 4 dicembre 2020 Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell'Il giugno 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] che 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti una cartella con la quale l'Agenzia delle Entrate gli intimava il pagamento della somma di 9.213,47 euro a titolo di imposte dirette e IVA per l'anno di imposta 2008. Deduceva il ricorrente che la cartella era affetta da nullità avendo l'Ufficio omesso di notificare la preventiva comunicazione di irregolarità al fine di pervenire alla definizione agevolata prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462/1997.2. La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo tardiva la costituzione del ricorrente, il cui appello veniva accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, che con sentenza n. 659/06/2015 pronunciata il 25 giugno 2015 e depositata il 10 luglio 2015 annullava la decisione di primo grado quanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, rigettandolo tuttavia nel merito, in quanto nel caso di specie, non era dato rilevare un obbligo dell'Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio, nel senso che, nei casi soggetti al controllo ex art. 36 bis del d.P.R. 600 del 1973, non ricorreva alcuna situazione di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione in quanto il controllo sui dati riportati in dichiarazione era "di tipo documentale senza margini di tipo interpretativo". 3. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso il quale l'Agenzia delle Entrate, non costituita nei termini di legge mediante controricorso, si riservava di partecipare all'eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 primo comma cod. proc. civ., mentre l'Agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha opposto alcuna difesa. 6. Con memoria in data 27 luglio 2020 il ricorrente comunicava di avere depositato istanza di definizione agevolata del giudizio, essendosi avvalso delle disposizioni previste dall'art. 6 comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, talché il ricorso, già fissato nell'adunanza camerale del 10 settembre 2020, veniva rinviato, onde consentire la notifica della memoria anzidetta alle controparti, e poi nuovamente fissato nell'adunanza camerale dell'Il_ giugno 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ; 7. L'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dal contribuente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla I. n. 136 del 2018, veniva tuttavia rigettata dall'Agenzia delle Entrate di Chieti con provvedimento notificato il 4 dicembre 2020 al [OSCURATO:PERSONA], il quale ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui l'amministrazione finanziaria ha opposto pTEE3in grawco mi-1r° c o o Considerato che: 1. In via preliminare va esaminato il ricorso proposto dal contribuente in data 7 dicembre 2020 avverso il provvedimento dell'ufficio finanziario con cui è stata rigettata la domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla I. n. 136 del 2018; ricorso con cui deduce "l'inammissibilità del diniego della definizione agevolata" che, a norma del citato art. 6, comma 12, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, andava "notificato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali". A tal fine il ricorrente richiama la Circolare n. 6 del 1 aprile 2019 della Agenzia delle Entrate, secondo cui è necessario che "la determinazione di rigetto sia formalizzata in un provvedimento, compiutamente motivato, il quale deve essere notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, scaduto il quale la definizione deve ritenersi validamente perfezionata"; aggiunge, inoltre, che "la notifica, in base al comma 12 dell'articolo 6, va effettuata secondo le modalità previste per gli atti processuali, cioè applicando le regole contenute negli articoli 16, 16-bis e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992"; con la precisazione contenuta nel comma 2 di detto art. 16 che "le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile". L'eccezione appare meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere che l'inosservanza da parte dell'ufficio del termine perentorio del 31 luglio 2020, previsto per la notifica del diniego di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata de qua, la lite abbia determinato il valido perfezionamento della definizione della controversia. Il provvedimento di diniego dell'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dal contribuente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla I. n. 136 del 2018, è stato infatti adottato dall'Agenzia delle Entrate di Chieti con provvedimento privo di data e di protocollo dell'ufficio, notificato al [OSCURATO:PERSONA] solo in data 4 dicembre 2020. Conseguentemente deve ritenersi priva di qualsiasi effetto l'istanza di trattazione della controversia avanzata per il tramite dell'Avvocatura dello Stato dall'Ufficio in data 7 agosto 2020, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. citato. L'evoluzione e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata; dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata, prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018. Spese co