CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28849/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole dell'erronea applicazione dell'art. 69-bis Ord. pen. e del vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto tardivo il reclamo avendo la difesa articolato i motivi oltre il termine di presentazione dello stesso - perché manifestamente infondate. Considerato che, nel provvedimento impugnato, correttamente è stata evidenziata dal Tribunale di sorveglianza la tardività del reclamo, e quindi la sua inammissibilità, per non avere il difensore del condannato presentato nei termini previsti dalla legge - di dieci giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto - i motivi a sostegno del reclamo (si veda al riguardo Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Pg in proc. parisi, Rv. 251678, secondo cui i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la loro natura di mezzi d'impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi). Osservato, pertanto, che il ricorso, che insiste sul fatto che, comunque, sarebbe sufficiente il reclamo nel termine di dieci giorni e possibile invece un'articolazione successiva dei motivi, in contrasto con il chiaro dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 20