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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01711/2024

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nunciato la seguente -Consigliere - -Consigliere - CC– 04 / 0 7 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7687del ruolo generale dell’anno 2018proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto: attività di impresa –vendita opere d’arte –accertamenti bancari - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delVeneto, n. 865/4/2017, depositata il giorno 4 settembre 2017; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un avvis o di accertamento con ilquale, relativamente all’anno di imposta 200 9 , aveva richiesto il pagamento dell’Irpef, Iva e Irap non versate in quanto lo stesso aveva svolto attività di commercio di opere d’arte; avverso il suddettoatto impositiv o il contribuente aveva proposto ricors o che era statoparzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia; avverso la pronuncia del giudice di primo grado sia il contribuente che l’Agenzia delle entrate avevano proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle, in particolare ha ritenuto che : il contribuente aveva svolto attività di impresa di commercio di opere d’arte ma, non sussistendo i presupposti di una autonoma organizzazione, non era legittimo l’assoggettamento a Irape, inoltre, non potevano essere considerati, ai fini della determinazione del maggior ricavo non dichiarato, i prelevamenti dai conti correnti del contribuente; ai fini Iva, doveva trovare applicazione il regimespeciale del margine e la determinazione dell’imponibile secondo il regime forfettario; non sussisteva alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente; era legittima la deduzione dei costi nella misura forfettaria dell’80 per cento del ricavi; erano corrette le sanzioni applicate; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato atre motiv i di censura ; il contribuente è rimasto intimato;ritenuto che: in via pregiudiziale e assorbente va rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a depositare l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso nei confronti dell’intimato; il ricorso contiene unicamente la relata di notifica del ricorso e l’atto di accettazione dell’Unep ai fini della notifica, ma non risulta depositata la copia dell’avviso di ricevimento necessaria ai fini della valutazione della regolarità del contraddittorio e della tempestività della notifica; questa Corte ha più volte precisato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149, cod. proc. civ., è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291, cod. proc. civ., e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo" (Cass. civ., 27 ottobre 2017, n. 25552; Cass. civ., 4 giugno 2010, n. 13639); difettando quindi la prova della ricezione dellaraccomandata, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile; nulla per le spese stante la mancata difesa dell'intimato; P.Q.M.

La Corte:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente -Consigliere - -Consigliere - CC– 04 / 0 7 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7687del ruolo generale dell’anno 2018proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto: attività di impresa –vendita opere d’arte –accertamenti bancari - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delVeneto, n. 865/4/2017, depositata il giorno 4 settembre 2017; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un avvis o di accertamento con ilquale, relativamente all’anno di imposta 200 9 , aveva richiesto il pagamento dell’Irpef, Iva e Irap non versate in quanto lo stesso aveva svolto attività di commercio di opere d’arte; avverso il suddettoatto impositiv o il contribuente aveva proposto ricors o che era statoparzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia; avverso la pronuncia del giudice di primo grado sia il contribuente che l’Agenzia delle entrate avevano proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle, in particolare ha ritenuto che : il contribuente aveva svolto attività di impresa di commercio di opere d’arte ma, non sussistendo i presupposti di una autonoma organizzazione, non era legittimo l’assoggettamento a Irape, inoltre, non potevano essere considerati, ai fini della determinazione del maggior ricavo non dichiarato, i prelevamenti dai conti correnti del contribuente; ai fini Iva, doveva trovare applicazione il regimespeciale del margine e la determinazione dell’imponibile secondo il regime forfettario; non sussisteva alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente; era legittima la deduzione dei costi nella misura forfettaria dell’80 per cento del ricavi; erano corrette le sanzioni applicate; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato atre motiv i di censura ; il contribuente è rimasto intimato;ritenuto che: in via pregiudiziale e assorbente va rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a depositare l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso nei confronti dell’intimato; il ricorso contiene unicamente la relata di notifica del ricorso e l’atto di accettazione dell’Unep ai fini della notifica, ma non risulta depositata la copia dell’avviso di ricevimento necessaria ai fini della valutazione della regolarità del contraddittorio e della tempestività della notifica; questa Corte ha più volte precisato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149, cod. proc. civ., è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291, cod. proc. civ., e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo" (Cass. civ., 27 ottobre 2017, n. 25552; Cass. civ., 4 giugno 2010, n. 13639); difettando quindi la prova della ricezione dellaraccomandata, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile; nulla per le spese stante la mancata difesa dell'intimato; P.Q.M. La Corte:
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