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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00259/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29007/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio sito in Roma, via dei Gracchi n. 28/B. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

TOSCANA n. 890/16/2016, depositata in data 10 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Pistoia – dell’avviso di accertamento n.

T8R010502112/2011, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEFimposta 2006; la verifica, operata induttivamente ex art. 38, comma quarto ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riscontrava la presenza di beni indice di capacità contributiva non dichiarata, ossia le disponibilità finanziarie per incrementi patrimoniali, un’autovettura, un’assicurazione, residenza principale e secondarie.

Pertanto, l’Ufficio rideterminava il maggior reddito in€ 124.766,00.

2. Avverso l’avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di adesione, il contribuente proponeva allora ricorso dinanzi la C.t.p. di Pistoia; resisteva l’ufficio con controdeduzioni.

3. La C.t.p. di Pistoia, con sentenza n. 100/02/2013, depositata in data 16.04.2013, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo l’imponibile accertato.

4. Contro la sentenza proponeva appello l’Agenzia dinanzi la C.t.r. della Toscana, dopo aver rideterminato il reddito in autotutela in €111.734,64; resisteva l’ufficio con controdeduzioni.

5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 890/16/2016, depositata in data 10 maggio 2016, accoglieva parzialmente il gravame rideterminando in €45.000,00 il maggior reddito del Parlanti.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Toscana, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 per la quale il contribuente depositava memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 38, comma quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 3, comma quarto, del D.M. 10/09/1992, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2728 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nel disconoscere il reddito di € 31.061,10 per la vettura immatricolata nel 1992, ha di fatto disapplicato il coefficiente ministeriale previsto dai D.M. 10.09.1992 e dal D.M. 19.11.1992 per il calcolo del reddito sintetico. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione art. 38, comma quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2728 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una motivazione generica, senza indicare le argomentazioni logico-giuridiche e le prove a fondamento della decisione che ha ridotto il reddito accertato da € 111.734,00 a € 45.000,00.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 1, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 113 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso la motivazione alla luce del criterio di equità/ragionevolezza, non ammesso nel processo tributario.

2. Va premesso che il contribuente, in data 7-8 novembre 2023, ha depositata istanza di estinzione per aver aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 provvedendo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 197 cit. legge, al deposito telematico della copia conforme della domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti ex art.1, commi 186/204, della legge 197/2022, della copia conforme del Mod.F24 di versamento prima rata e della copia conforme della ricevuta telematica di ricezione di quanto precede rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data 29 settembre 2023.

2.1. Peraltro, il contenzioso fa riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022.

2.2. Pertanto, in virtù di quanto disposto dal comma 198 dell’art. 1 legge cit., e stante, allo stato, l’assenza di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione, il processo va dichiarato estintoe le spese restano a carico di chi le ha anticipate per come prescritto dall’ultimo periodo del predetto comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29007/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio sito in Roma, via dei Gracchi n. 28/B. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 890/16/2016, depositata in data 10 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Pistoia – dell’avviso di accertamento n. T8R010502112/2011, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFimposta 2006; la verifica, operata induttivamente ex art. 38, comma quarto ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riscontrava la presenza di beni indice di capacità contributiva non dichiarata, ossia le disponibilità finanziarie per incrementi patrimoniali, un’autovettura, un’assicurazione, residenza principale e secondarie. Pertanto, l’Ufficio rideterminava il maggior reddito in€ 124.766,00. 2. Avverso l’avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di adesione, il contribuente proponeva allora ricorso dinanzi la C.t.p. di Pistoia; resisteva l’ufficio con controdeduzioni. 3. La C.t.p. di Pistoia, con sentenza n. 100/02/2013, depositata in data 16.04.2013, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo l’imponibile accertato. 4. Contro la sentenza proponeva appello l’Agenzia dinanzi la C.t.r. della Toscana, dopo aver rideterminato il reddito in autotutela in €111.734,64; resisteva l’ufficio con controdeduzioni. 5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 890/16/2016, depositata in data 10 maggio 2016, accoglieva parzialmente il gravame rideterminando in €45.000,00 il maggior reddito del Parlanti. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Toscana, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 per la quale il contribuente depositava memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 38, comma quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 3, comma quarto, del D.M. 10/09/1992, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2728 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nel disconoscere il reddito di € 31.061,10 per la vettura immatricolata nel 1992, ha di fatto disapplicato il coefficiente ministeriale previsto dai D.M. 10.09.1992 e dal D.M. 19.11.1992 per il calcolo del reddito sintetico. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione art. 38, comma quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2728 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una motivazione generica, senza indicare le argomentazioni logico-giuridiche e le prove a fondamento della decisione che ha ridotto il reddito accertato da € 111.734,00 a € 45.000,00. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 1, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 113 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso la motivazione alla luce del criterio di equità/ragionevolezza, non ammesso nel processo tributario. 2. Va premesso che il contribuente, in data 7-8 novembre 2023, ha depositata istanza di estinzione per aver aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 provvedendo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 197 cit. legge, al deposito telematico della copia conforme della domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti ex art.1, commi 186/204, della legge 197/2022, della copia conforme del Mod.F24 di versamento prima rata e della copia conforme della ricevuta telematica di ricezione di quanto precede rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data 29 settembre 2023. 2.1. Peraltro, il contenzioso fa riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022. 2.2. Pertanto, in virtù di quanto disposto dal comma 198 dell’art. 1 legge cit., e stante, allo stato, l’assenza di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione, il processo va dichiarato estintoe le spese restano a carico di chi le ha anticipate per come prescritto dall’ultimo periodo del predetto comm
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