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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 999/2026

ECLI:EU:C:2026:414
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0626 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 21 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Controlli ufficiali dei prodotti alimentari – Regolamento (UE) 2017/625 – Articolo 9, paragrafo 7 – Armonizzazione esauriente – Normativa nazionale che prevede un obbligo di segnalazione all’arrivo di integratori alimentari provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri – Requisito di stretta necessità per l’efficace organizzazione di controlli ufficiali per motivi imperativi di tutela della salute umana e dei consumatori» Nella causa C‑626/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 17 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.o. contro [OSCURATO:PERSONA] zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin (relatore), N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere:

I. Illéssy, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.o., da M. Kadlec, advokát; – per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Salyková e F. Thiran, in qualità di agenti; sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE nonché dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( GU 2017, L 95, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.o. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società di diritto ceco, e la [OSCURATO:PERSONA] zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze (Autorità nazionale di controllo agroalimentare, Ispettorato di Praga, Repubblica ceca) (in prosieguo: l’«Autorità nazionale di controllo agroalimentare»), in merito a una domanda di protezione presentata da tale società contro un’asserita ingerenza illegittima consistente in un controllo effettuato da tale autorità.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Diritto primario 3 L’articolo 26, paragrafo 1, TFUE enuncia quanto segue: «L’Unione [europea] adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati». 4 L’articolo 34 TFUE è formulato nel seguente modo: «Sono vietate fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». 5 L’articolo 36 TFUE è del seguente tenore: «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri». 6 L’articolo 43, paragrafo 2, TFUE dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio [dell’Unione europea], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all’articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca». 7 L’articolo 114, paragrafo 1, TFUE enuncia quanto segue: «Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo

26. [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale [europeo], adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno». 8 Ai sensi dell’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE: «In deroga all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 6, lettera a), e in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera k), il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale [europeo] e del Comitato [europeo] delle regioni, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza: (…) b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica».

Diritto derivato – Regolamento (CE) n. 178/2002 9 L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( GU 2002, L 31, pag. 1 ), così dispone: «Ai fini del presente regolamento si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare“, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. (…)». – Direttiva 2002/46/CE 10 Ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2002/46/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative agli integratori alimentari ( GU 2002, L 183, pag. 51 ): «Per agevolare un controllo efficace degli integratori alimentari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell’immissione sul mercato nel loro territorio informi l’autorità competente in merito a tale commercializzazione, trasmettendo un campione dell’etichetta del prodotto stesso». – Regolamento 2017/625 11 I considerando da 1 a 3, 15, 19, 20, 37, 38, 43 e 99 del regolamento 2017/625 enunciano quanto segue: «(1) Il trattato [FUE] stabilisce che nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle attività dell’Unione sia garantito un elevato livello di protezione della salute umana e animale nonché dell’ambiente.

È opportuno perseguire tale obiettivo anche attraverso misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo finale sia la protezione della salute umana. (2) Il TFUE prevede inoltre che l’Unione contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante le misure che essa adotta nel contesto della realizzazione del mercato interno. (3) La legislazione dell’Unione prevede una serie di norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche.

La normativa dell’Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, nonché di benessere degli animali nella filiera agroalimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all’uomo, o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché di garantire la tutela dell’ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari.

L’applicazione corretta di tale normativa, indicata in seguito collettivamente come “legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare”, contribuisce al funzionamento del mercato interno. (…) (15) La responsabilità di far rispettare la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare ricade sugli [OSCURATO:PERSONA] membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni dell’Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare. (…) (19) Al fine di razionalizzare e di semplificare il quadro normativo globale, perseguendo contestualmente l’obiettivo di legiferare meglio, le norme relative ai controlli ufficiali in settori specifici dovrebbero essere integrate in un unico quadro normativo relativo ai controlli ufficiali. (…) (20) Il presente regolamento mira a stabilire un quadro armonizzato a livello dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell’intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle norme sui controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 [del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( GU 2004, L 165, pag. 1 )] e alla pertinente legislazione settoriale, e dell’esperienza acquisita con l’applicazione di tali norme. (…) (37) Fatte salve le prescrizioni in materia di tracciabilità stabilite nella legislazione settoriale, ed entro i limiti di quanto strettamente necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali, le autorità competenti di uno Stato membro dovrebbero poter richiedere in circostanze eccezionali agli operatori di segnalare l’arrivo di animali e merci provenienti da un altro Stato membro. (38) Per garantire la corretta attuazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di eseguire controlli ufficiali in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di animali e merci interessati da tale legislazione.

Per garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in modo esauriente ed efficace le autorità competenti dovrebbero anche poter effettuare controlli ufficiali in tutte le fasi della produzione e della distribuzione di merci, sostanze, materiali o oggetti non soggetti alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare, nella misura in cui sia necessario per indagare in modo approfondito su eventuali violazioni di tale legislazione e individuare le cause di tale violazione.

Ai fini dell’efficiente esecuzione dei controlli ufficiali, le autorità competenti dovrebbero elaborare e mantenere un elenco o registro degli operatori da controllare. (…) (43) Il presente regolamento stabilisce un quadro legislativo unico per l’organizzazione dei controlli ufficiali al fine di verificare la conformità alla legislazione sulla filiera agroalimentare dell’Unione in tutti i settori disciplinati da tale legislazione. (…) (…) (99) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali effettuati al fine di garantire l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ma, a motivo dei suoi effetti, complessità, carattere transfrontaliero e internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE] (…)». 12 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/625: «1.

Il presente regolamento disciplina: a) l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri; (…)

2. Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall’Unione o dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in applicazione della normativa dell’Unione nei seguenti settori relativi a: a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti». 13 L’articolo 3 di tale regolamento, ai punti 11, 12 e 29, dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…) 11) “merci”: tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, esclusi gli animali; 12) “alimento”: un alimento come definito all’articolo 2 del regolamento [n. 178/2002]; (…) 29) “operatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2». 14 L’articolo 9 del regolamento 2017/625, ai paragrafi 1, 2 e da 4 a 7, così prevede: «1.

Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, (…) (…)

2. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali, con la frequenza opportuna determinata in base al rischio, per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente e tenendo conto delle informazioni in merito a tali violazioni condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108 e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni. (…)

4. I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l’esecuzione del controllo ufficiale.

Per quanto riguarda i controlli ufficiali su richiesta dell’operatore, l’autorità competente può decidere se il controllo ufficiale va eseguito con o senza preavviso.

I controlli ufficiali con preavviso non precludono controlli ufficiali senza preavviso.

5. I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull’efficacia del controllo.

6. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali allo stesso modo, tenendo conto della necessità di adattare i controlli alle situazioni specifiche, a prescindere dal fatto che essi riguardino animali e merci: a) disponibili sul mercato dell’Unione, indipendentemente dal fatto che provengano dallo Stato membro in cui si effettuano i controlli ufficiali o da un altro Stato membro; oppure (…)

7. Entro i limiti di quanto strettamente necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l’arrivo di detti animali o merci». 15 L’articolo 10 di tale regolamento, al paragrafo 1, lettere a) e c), nonché al paragrafo 2, enuncia quanto segue: «1.

Entro i limiti di quanto necessario per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali: a) su animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso; (…) c) sugli operatori per quanto riguarda le attività, compreso il mantenimento di animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, e sulla relativa documentazione.

2. Fatte salve le norme relative agli elenchi o registri esistenti elaborati ai sensi della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori.

Se un simile elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento». 16 L’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento è formulato nel seguente modo: «Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l’anno, mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.

Esse garantiscono inoltre la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni concernenti: a) il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali; b) il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati; c) il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato le misure di cui all’articolo 138; e d) il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all’articolo 139». 17 Gli articoli da 102 a 108 del regolamento 2017/625 definiscono le norme relative all’assistenza e alla cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito delle procedure disciplinate da detto regolamento. 18 L’articolo 111 di detto regolamento, al paragrafo 1, così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il [piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP)] di cui all’articolo 109, paragrafo 1, sia messo a disposizione del pubblico, ad eccezione delle parti del piano la cui divulgazione potrebbe compromettere l’efficacia dei controlli ufficiali».

Diritto ceco Legge sui prodotti alimentari 19 L’articolo 3d, paragrafo 3, dello zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (legge n. 110/1997, sui prodotti alimentari e i tabacchi e che modifica e completa talune leggi connesse), (in prosieguo: la «legge sui prodotti alimentari»), dispone quanto segue: «L’operatore del settore alimentare che, nel luogo di destinazione, riceva prodotti alimentari definiti dalla normativa di applicazione di provenienza da un altro Stato membro dell’Unione o da un paese terzo è tenuto a informare l’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4 o 5, del loro arrivo, conformemente alla normativa di applicazione che, sulla base dell’analisi del rischio di cui all’articolo 3 del regolamento [n. 178/2002], determina il tipo di prodotto alimentare, la data, la portata e le modalità della notifica, nella misura strettamente necessaria all’organizzazione dei controlli ufficiali».

Decreto n. 172/2015 20 Ai sensi dell’articolo 1 della vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení (decreto n. 172/2015 sugli obblighi di informazione del destinatario dei prodotti alimentari nel luogo di destinazione), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto n. 172/2015»): «(1) Il presente decreto disciplina la portata degli obblighi di informazione per l’operatore del settore alimentare presso il luogo di destinazione (…), conformemente alla normativa direttamente applicabile dell’Unione. (2) Il presente decreto si applica a: (…) e) integratori alimentari, (…) (3) Il presente decreto si applica solo ai casi in cui il luogo di destinazione è il luogo di prima ricezione, compreso qualsiasi primo trattamento o manipolazione sul territorio della Repubblica ceca di un prodotto alimentare di cui al paragrafo 2». 21 L’articolo 2, paragrafo 1, del decreto n. 172/2015 prevede quanto segue: «Il destinatario dei prodotti alimentari provenienti da un altro Stato membro dell’Unione o da un paese terzo nel luogo di destinazione, se si tratta di un prodotto alimentare di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e), e di un luogo di destinazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, comunica per mezzo del sistema informativo dell’Autorità nazionale di controllo agroalimentare, almeno 24 ore prima dell’arrivo degli alimenti nel luogo di destinazione a) il tipo di prodotto alimentare in arrivo nel luogo di destinazione; b) la quantità di prodotto alimentare in arrivo nel luogo di destinazione; c) lo Stato membro dell’Unione o il Paese terzo, il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che consegna gli alimenti nel luogo di destinazione; d) il nome, l’indirizzo e il numero di identificazione del luogo di destinazione e del destinatario del prodotto alimentare nel luogo di destinazione, e e) la data di arrivo dei prodotti alimentari nel luogo di destinazione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 22 Il 7 giugno 2021 l’Autorità nazionale di controllo agroalimentare, sulla base del decreto n. 172/2015, che attua la legge sui prodotti alimentari, ha effettuato un controllo ufficiale vertente sulla sicurezza degli integratori alimentari ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tale controllo si è svolto conformemente a un quadro normativo nazionale che prevede, in forza dell’articolo 3d, paragrafo 3, di tale legge, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, di tale decreto, che gli operatori del settore alimentare siano tenuti a informare le autorità di controllo competenti dell’arrivo, proveniente da un altro Stato membro dell’Unione o da un paese terzo, di determinati prodotti alimentari, tra cui gli integratori alimentari. 23 [OSCURATO:PERSONA] ha contestato il controllo effettuato dall’Autorità nazionale di controllo agroalimentare con un ricorso diretto ad ottenere una tutela contro gli interventi illeciti di quest’ultima alla luce del diritto dell’Unione e depositato dinanzi al Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca), che ha respinto tale ricorso con sentenza del 6 ottobre 2022. 24 Il 10 maggio 2023, adito con ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) ha annullato tale sentenza con la motivazione che il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) aveva erroneamente concluso che non era illegittimo effettuare un controllo sulla base di un decreto contrario al diritto dell’Unione.

Tale giudice supremo ha rinviato la causa al giudice di primo grado affinché esaminasse se il decreto n. 172/2015 era compatibile con il diritto dell’Unione e se occorresse applicarlo nella causa di cui era investito. 25 Con sentenza del 12 ottobre 2023, il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) ha respinto il ricorso con il quale la [OSCURATO:PERSONA] contestava la legittimità del controllo effettuato in applicazione del decreto n. 172/2015.

Secondo tale giudice, detto decreto soddisfa le condizioni richieste dall’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625, vale a dire l’esistenza di una previa notifica, da parte degli operatori interessati, dell’arrivo di integratori alimentari nel territorio ceco ai fini dell’organizzazione dei controlli ufficiali nonché la stretta necessità di detta notifica a tal fine.

La proporzionalità dell’obbligo di notifica si tradurrebbe nel fatto che tale obbligo riguarda non tutti i prodotti alimentari, ma solo talune categorie di essi, il cui elenco varia col variare della valutazione dei rischi che essi presentano a una data determinata, costituendo pertanto un requisito mirato e non generalizzato.

Inoltre, detto obbligo riguarderebbe solo le informazioni in possesso degli operatori sottoposti all’obbligo necessarie per effettuare l’analisi dei rischi.

Peraltro, poiché la notifica dell’arrivo di prodotti alimentari doveva essere effettuata, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del decreto n. 172/2015, mediante un modulo online almeno 24 ore prima di tale arrivo, un siffatto obbligo sarebbe meno gravoso di quello risultante dalla normativa anteriore, che prevedeva un obbligo di notifica preventiva 48 ore prima di detto arrivo.

Senza la trasmissione dell’informazione richiesta dalla normativa ceca in vigore, non sarebbe possibile rispettare l’obbligo di effettuare controlli ufficiali regolari senza preavviso, imposti dall’articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento 2017/625. 26 Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del 12 ottobre 2023 dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa), che è il giudice del rinvio, dinanzi al quale essa sostiene, in sostanza, che l’obbligo di notifica previsto dalla normativa ceca viola manifestamente la libera circolazione delle merci, nella misura in cui le merci non possono essere consegnate nella Repubblica ceca il giorno dell’ordine, il che costituirebbe una barriera non tariffaria vietata dal diritto dell’Unione.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i prodotti alimentari originari di territori che si trovano al di fuori del territorio della Repubblica ceca sono oggetto di un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato alle merci originarie del territorio di tale Stato membro, poiché queste ultime non sono soggette a un obbligo di previa notifica e possono quindi essere commercializzate immediatamente. 27 Tra i motivi che lo inducono a sollevare una questione pregiudiziale, il giudice del rinvio sottolinea che i prodotti alimentari rientranti in una categoria elencata nel decreto n. 172/2015, quando sono originari della Repubblica ceca, possono essere commercializzati dal destinatario di tali prodotti nel più breve tempo possibile senza che sia necessario adempiere un qualsivoglia obbligo di informazione.

Al contrario, quando provengono da un altro Stato membro, gli stessi prodotti alimentari, conformemente a tale decreto, devono essere oggetto di una notifica almeno 24 ore prima del loro arrivo nella Repubblica ceca.

Un siffatto obbligo richiederebbe una pianificazione più complessa per gli operatori del settore alimentare, poiché qualsiasi ordine di tale natura potrebbe essere consegnato solo 24 ore dopo l’adempimento di tale obbligo, il che comporterebbe costi e tempi supplementari per gli operatori interessati.

Per tali ragioni, detto giudice dichiara di essere incline a ritenere che l’obbligo di informazione previsto all’articolo 3d, paragrafo 3, della legge sui prodotti alimentari, attuato dal decreto n. 172/2015, possa dissuadere gli operatori del settore alimentare dall’introdurre o dall’immettere sul mercato della Repubblica ceca i prodotti alimentari originari di altri [OSCURATO:PERSONA] membri e costituisca quindi una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE. 28 Secondo il giudice del rinvio, occorre stabilire se l’obbligo di notifica previsto dalla normativa ceca sia proporzionato, vale a dire stabilire se esista o meno un modo comparabile di tutelare la salute umana, obiettivo che tale giudice considera idoneo a giustificare detto obbligo, che sia meno lesivo della libertà di circolazione delle merci all’interno dell’Unione rispetto a quello previsto da tale normativa.

Considerando che l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 consente di imporre un obbligo di informazione a carico del destinatario di prodotti alimentari provenienti da un altro Stato membro, detto giudice si chiede in quale misura tale obbligo possa avere natura sistematica tenuto conto del considerando 37 di tale regolamento, da cui risulta che l’informazione sull’arrivo delle merci può essere richiesta solo in circostanze eccezionali.

Esso si chiede, inoltre, se un obbligo di notifica incentrato sui rischi attuali presentati dai prodotti alimentari ricevuti o imposto unicamente al momento dell’arrivo di tali prodotti nello Stato membro di destinazione o in occasione di consegne specifiche non costituisca una misura alternativa sufficiente.

Ciò premesso, lo stesso giudice non esclude che un obbligo di previa notifica possa essere considerato proporzionato, qualora una siffatta notifica aumenti le possibilità di intercettare un prodotto alimentare non conforme ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione. 29 Per quanto riguarda, in particolare, gli integratori alimentari, il giudice del rinvio ritiene che essi si differenzino dagli alimenti freschi o di origine animale per requisiti specifici relativi alla durata di conservazione, al trasporto, allo stoccaggio, alla forma e all’uso.

Poiché gli integratori alimentari non sono deperibili, non sarebbe necessario effettuare un controllo ufficiale entro un termine di 24 ore.

Dalla normativa ceca risulterebbe tuttavia che il mantenimento degli integratori alimentari nell’elenco dei prodotti alimentari, previsto dal decreto n. 172/2015, è giustificato dall’eventuale presenza in tali integratori di anabolizzanti, di prodotti farmaceutici, di ormoni e di altre sostanze vietate, dal fatto che, frequentemente, l’indicazione delle sostanze che compongono detti integratori sugli imballaggi non corrisponde alla realtà o supera il tenore autorizzato nonché da un eventuale contenuto di sostanze pericolose, quali i metalli pesanti o gli idrocarburi aromatici, e di vitamine o minerali che possono produrre effetti nocivi particolari in caso di consumo eccessivo con il cibo.

Tuttavia, il giudice del rinvio esprime riserve quanto alla necessità di effettuare, anche alla luce di tali spiegazioni, controlli ufficiali degli integratori alimentari entro un termine così breve dopo il loro arrivo nel territorio ceco, il che sarebbe eventualmente necessario nel caso di alimenti deperibili. 30 In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 34 TFUE, tenuto conto dell’articolo 36 TFUE e dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento [2017/625], osti a una normativa nazionale che impone ai destinatari degli integratori alimentari in provenienza da un altro Stato membro un obbligo generale di notificare con almeno 24 ore di anticipo l’arrivo della merce nel luogo di destinazione e di fornire i dati necessari per effettuare l’analisi dei rischi e la pianificazione dei controlli ufficiali».

Sulla questione pregiudiziale 31 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 34 e 36 TFUE nonché l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impone a qualsiasi operatore destinatario di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro l’obbligo di segnalare in anticipo l’arrivo di tali integratori nel luogo di destinazione e di fornire i dati necessari all’analisi dei rischi che essi possono presentare e alla pianificazione dei controlli ufficiali. 32 In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/625, quest’ultimo disciplina, tra l’altro, l’esecuzione dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri per verificare la conformità alla normativa emanata dall’Unione o dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, nei settori relativi agli alimenti e la sicurezza alimentare, all’integrità e alla salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori. 33 Inoltre, dai considerando 15, 19, 20, 43 e 99 di tale regolamento risulta che le norme da esso stabilite costituiscono un quadro legislativo unico volto a garantire un approccio armonizzato dell’organizzazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dei controlli ufficiali al fine di verificare la conformità alla legislazione sulla filiera agroalimentare dell’Unione in tutti i settori disciplinati da tale legislazione. 34 Nell’ambito di tale quadro legislativo unico, l’articolo 9 di detto regolamento stabilisce le norme generali applicabili ai controlli ufficiali.

In particolare, il paragrafo 7 di tale articolo prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l’arrivo di detti animali o merci, purché ciò sia strettamente necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali. 35 Si deve osservare, a tale riguardo, che gli integratori alimentari rientrano nella nozione di «merci» di cui a tale disposizione.

Infatti, detta nozione è definita, all’articolo 3, punto 11, del regolamento 2017/625, come tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, esclusi gli animali.

Orbene, da un lato, come risulta dall’articolo 3, punto 12, di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento n. 178/2002, gli integratori alimentari rientrano nella nozione di «alimento» (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2011, Bablok e a., C‑442/09 , EU:C:2011:541 , punto 69 ) e, dall’altro, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/625 rinvia esplicitamente alle norme nei settori relativi agli «alimenti e la sicurezza alimentare». 36 Da una lettura d’insieme di tali disposizioni risulta che le condizioni alle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, se del caso, imporre un obbligo di segnalare l’arrivo, nel luogo di destinazione, degli integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro sono state oggetto di un’armonizzazione esaustiva da parte del regolamento 2017/625. 37 Pertanto, conformemente a una giurisprudenza costante, occorre esaminare una normativa nazionale che impone un siffatto obbligo alla luce delle sole disposizioni di tale regolamento, in particolare del suo articolo 9, paragrafo 7, e non degli articoli 34 e 36 TFUE (v., per analogia, sentenza del 19 gennaio 2023, CIHEF e a. ( C‑147/21 , EU:C:2023:31 , punto 26 e giurisprudenza citata). 38 A tale proposito, si deve rilevare che ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625, solo entro i limiti di quanto strettamente necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnate merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l’arrivo di dette merci. 39 Ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , e del 19 giugno 2025, Lietuvos bankas, C‑671/23 , EU:C:2025:457 , punto 27 e giurisprudenza citata). 40 Innanzitutto, dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 risulta che l’obbligo di segnalare l’arrivo delle merci provenienti da un altro Stato membro, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di prevedere, deve non solo perseguire l’obiettivo di garantire l’organizzazione dei controlli ufficiali, ma anche essere strettamente necessario a tal fine. 41 La condizione di «stretta necessità» implica, di per sé, che non debbano esistere misure meno restrittive di un siffatto obbligo di segnalazione per garantire efficacemente l’organizzazione dei controlli ufficiali. 42 Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si inserisce tale disposizione, occorre rilevare che quest’ultima, poiché accorda agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di trattare in modo diverso le merci a seconda della loro origine, introduce una deroga alla regola generale prevista all’articolo 9, paragrafo 6, di tale regolamento, secondo la quale i controlli ufficiali, pur dovendo essere adattati alle diverse situazioni, devono tuttavia essere effettuati allo stesso modo, a prescindere dal fatto che le merci in questione provengano dallo Stato membro in cui si effettuano i controlli ufficiali o di un altro Stato membro.

Pertanto, le condizioni di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 7, di detto regolamento, rilevate al punto 40 della presente sentenza, devono essere interpretate in maniera restrittiva (v., per analogia, sentenza del 18 gennaio 2001, [OSCURATO:PERSONA], C‑150/99 , EU:C:2001:34 , punto 25 ). 43 Tale soluzione è corroborata da taluni elementi del preambolo del regolamento 2017/625. 44 Dal considerando 37 di tale regolamento risulta, infatti, che è «in circostanze eccezionali» che le autorità competenti di uno Stato membro dovrebbero poter richiedere agli operatori di segnalare l’arrivo di animali e merci provenienti da un altro Stato membro. 45 Inoltre, dal considerando 38 di detto regolamento risulta che i controlli ufficiali devono poter essere effettuati in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli animali e delle merci interessati dalla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.

Per contro, tale considerando non indica affatto che, qualora tali animali e tali merci provengano da un altro Stato membro, i relativi controlli dovrebbero aver luogo sistematicamente e necessariamente sin dall’arrivo di detti animali e di dette merci nel territorio dello Stato membro interessato. 46 A tale riguardo, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2017/625 impone alle autorità competenti di effettuare, entro i limiti di quanto necessario, controlli ufficiali sulle merci oggetto di tale regolamento in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso. 47 Infine, per quanto riguarda l’obiettivo del regolamento 2017/625, occorre rilevare che, da un lato, secondo i considerando da 1 a 3, 15 e 20 di quest’ultimo, istituendo un quadro armonizzato a livello dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, nell’intera filiera agroalimentare, tale regolamento mira a garantire, in modo efficace, un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, nonché degli interessi dei consumatori.

Dall’altro lato, detto regolamento è stato adottato sul fondamento non solo dell’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE relativo, in particolare, alla tutela della sanità pubblica, ma anche dell’articolo 43, paragrafo 2, e dell’articolo 114 TFUE, il che indica che esso persegue anche l’obiettivo di garantire la libera circolazione delle merci.

Il considerando 3 del medesimo regolamento precisa, del resto, che l’applicazione corretta di tale normativa, indicata in seguito collettivamente come legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare, contribuisce al funzionamento del mercato interno. 48 Tenuto conto di tale duplice obiettivo, l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 deve essere inteso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, nel senso che prescrive un equilibrio specifico tra, da un lato, la libera circolazione dei prodotti alimentari e, dall’altro, la tutela della salute umana e animale e dell’ambiente nonché degli interessi dei consumatori. 49 Dall’insieme di tali elementi risulta che l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 deve essere interpretato nel senso che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre una segnalazione dell’arrivo di animali o merci provenienti da un altro Stato membro unicamente in circostanze eccezionali in cui l’obbligo di procedere a una siffatta segnalazione è strettamente necessario, in mancanza di misure meno restrittive, per garantire l’efficacia dei controlli ufficiali al fine di garantire la protezione, in particolare, della salute umana e dei consumatori. 50 Spetterà al giudice del rinvio stabilire se l’obbligo di segnalazione di cui si tratta nel procedimento principale sia conforme all’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625.

A tale riguardo, la Corte, statuendo su un rinvio pregiudiziale, può fornire talune precisazioni intese a guidare il giudice nazionale nella propria decisione (sentenza del 12 marzo 2026, Winderwill, C‑516/24 , EU:C:2026:185 , punto 42 e giurisprudenza citata). 51 A tale proposito, si deve osservare che, come fatto valere, in sostanza, dal governo ceco, un siffatto obbligo di segnalazione può perseguire l’obiettivo di garantire l’organizzazione efficace dei controlli ufficiali di tali prodotti alimentari, consentendo alle autorità competenti di procedere, grazie alle informazioni risultanti dalle segnalazioni ricevute, a un’analisi completa dei rischi per la salute umana e per i consumatori che consenta la determinazione dei prodotti alimentari che devono essere oggetto di siffatti controlli sin dalla prima fase della catena agroalimentare nella Repubblica ceca o prima della loro distribuzione ai consumatori finali. 52 Un siffatto obiettivo corrisponde a quello rilevato al punto 49 della presente sentenza, per il cui adempimento, in forza dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625, può essere imposto agli operatori interessati un obbligo di segnalazione dell’arrivo di merci provenienti da un altro Stato membro, fatto salvo il suo carattere strettamente necessario per garantire la realizzazione di tale obiettivo. 53 Tuttavia, occorre rilevare che l’obbligo di cui si tratta nel procedimento principale riguarda l’arrivo nel territorio della Repubblica ceca di tutti gli integratori alimentari provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri e che esso si applica quindi a tutti gli operatori destinatari di tali integratori. 54 A tale proposito, è giocoforza rilevare che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2017/625, i controlli ufficiali devono essere organizzati in modo tale che tutti gli operatori vi siano sottoposti regolarmente, in base al rischio e con frequenza adeguata. 55 Tuttavia, tenuto conto dei meccanismi di salvaguardia, di scambio e di raccolta di informazioni previsti dal regolamento 2017/625, in particolare dall’articolo 9, paragrafo 2, dall’articolo 10, paragrafo 2, dall’articolo 11, paragrafo 1, e dall’articolo 111, paragrafo 1, di quest’ultimo, la segnalazione dell’arrivo di tutti gli integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro, spettante a tutti gli operatori destinatari di tali integratori, non appare necessaria per l’organizzazione di controlli ufficiali che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento. 56 Infatti, da un lato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono in linea di principio, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2017/625, di informazioni riguardanti, in particolare, il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali nonché il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati e sanzionati nel corso di un anno negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e, in forza dell’articolo 111, paragrafo 1, di tale regolamento, dei PCNP degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Inoltre, dall’articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono altresì di informazioni relative ad eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultimo, condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento. 57 Tali informazioni consentono allo Stato membro interessato di definire l’obbligo di segnalare l’arrivo di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro, il cui obiettivo è l’organizzazione dei controlli ufficiali su tali merci, in funzione dei rischi derivanti da tali informazioni o della loro assenza. 58 Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2017/625, le autorità competenti redigono e tengono aggiornato un elenco degli «operatori», ai sensi dell’articolo 3, punto 29, di tale regolamento, compresi quelli che sono i destinatari di integratori alimentari nel territorio di uno Stato membro provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri. 59 Mediante tale elenco, anche gli integratori alimentari che non sono oggetto di un obbligo di segnalazione al loro arrivo provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri, definito in funzione dei rischi risultanti dalle informazioni menzionate al punto 56 della presente sentenza o della loro assenza, possono essere sottoposti, sin dalla prima fase della catena agroalimentare nello Stato membro di arrivo, a controlli ufficiali rivolti agli operatori destinatari di tali integratori, se tali controlli sono organizzati con frequenza adeguata e in funzione dei rischi, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2017/625. 60 Peraltro, occorre sottolineare che, al fine di consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevenire, mediante un controllo efficace, i rischi particolari che l’immissione sul mercato di un integratore alimentare può comportare, l’articolo 10 della direttiva 2002/46 offre loro la facoltà di prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell’immissione sul mercato nel loro territorio di un tale integratore alimentare informi l’autorità competente in merito a tale commercializzazione trasmettendo un campione dell’etichetta del prodotto stesso. 61 In tale contesto, il governo ceco afferma, tuttavia, che una normativa così generale come quella di cui si tratta nel procedimento principale è strettamente necessaria per l’organizzazione di controlli ufficiali degli integratori alimentari dal momento che, in primo luogo, è stato constatato ripetutamente che gli integratori alimentari contengono anabolizzanti, prodotti farmaceutici, ormoni e altre sostanze vietate, che, in secondo luogo, frequentemente, le indicazioni figuranti sul loro imballaggio non corrispondono al contenuto di quest’ultimo, per esempio per quanto riguarda il contenuto di vitamine e che, in terzo luogo, sono spesso presenti in tali integratori forme non autorizzate di sostanze minerali o sostanze contaminanti pericolose, quali metalli pesanti e idrocarburi aromatici. 62 Tuttavia, siffatte considerazioni non sono idonee a dimostrare, alla luce degli elementi menzionati ai punti da 55 a 60 della presente sentenza, l’esistenza di circostanze eccezionali nelle quali l’obbligo di procedere sistematicamente a una segnalazione dell’arrivo di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro dovrebbe essere considerato strettamente necessario per garantire l’efficacia dei controlli ufficiali. 63 In particolare, non risulta da tali considerazioni che l’arrivo nel territorio ceco di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro comporterebbe, prima che tali integratori alimentari raggiungano il consumatore finale, rischi reali di pregiudizio alla tutela della salute umana o dei consumatori che non potrebbero essere efficacemente prevenuti mediante misure meno restrittive quali un obbligo individualizzato di segnalazione all’arrivo o controlli ufficiali effettuati in varie fasi della catena agroalimentare basandosi sui meccanismi di cui ai punti da 55 a 60 della presente sentenza. 64 Ciò deve valere a maggior ragione in quanto, come giustamente osservato dalla Commissione europea, il solo fatto che un prodotto sia originario di un altro Stato membro non significa di per sé che tale prodotto presenti automaticamente un certo rischio, dal momento che i prodotti provenienti dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri sono stati assoggettati, in tali [OSCURATO:PERSONA] membri, all’applicazione di norme armonizzate dell’Unione volte a garantire la sicurezza alimentare. 65 In considerazione di quanto precede, l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone a qualsiasi operatore destinatario di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro l’obbligo di segnalare in anticipo l’arrivo di tali integratori nel luogo di destinazione e di fornire i dati necessari all’analisi dei rischi che essi possono presentare e alla pianificazione dei controlli ufficiali.

Sulle spese 66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), deve essere interpretato nel senso che: osta a una normativa nazionale che impone a qualsiasi operatore destinatario di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro l’obbligo di segnalare in anticipo l’arrivo di tali integratori nel luogo di destinazione e di fornire i dati necessari all’analisi dei rischi che essi possono presentare e alla pianificazione dei controlli ufficiali.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il ceco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0626 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 21 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Controlli ufficiali dei prodotti alimentari – Regolamento (UE) 2017/625 – Articolo 9, paragrafo 7 – Armonizzazione esauriente – Normativa nazionale che prevede un obbligo di segnalazione all’arrivo di integratori alimentari provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri – Requisito di stretta necessità per l’efficace organizzazione di controlli ufficiali per motivi imperativi di tutela della salute umana e dei consumatori» Nella causa C‑626/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 17 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.o. contro [OSCURATO:PERSONA] zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin (relatore), N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: I. Illéssy, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.o., da M. Kadlec, advokát; – per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Salyková e F. Thiran, in qualità di agenti; sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE nonché dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( GU 2017, L 95, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.o. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società di diritto ceco, e la [OSCURATO:PERSONA] zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze (Autorità nazionale di controllo agroalimentare, Ispettorato di Praga, Repubblica ceca) (in prosieguo: l’«Autorità nazionale di controllo agroalimentare»), in merito a una domanda di protezione presentata da tale società contro un’asserita ingerenza illegittima consistente in un controllo effettuato da tale autorità. Contesto normativo Diritto dell’Unione Diritto primario 3 L’articolo 26, paragrafo 1, TFUE enuncia quanto segue: «L’Unione [europea] adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati». 4 L’articolo 34 TFUE è formulato nel seguente modo: «Sono vietate fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». 5 L’articolo 36 TFUE è del seguente tenore: «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri». 6 L’articolo 43, paragrafo 2, TFUE dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio [dell’Unione europea], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all’articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca». 7 L’articolo 114, paragrafo 1, TFUE enuncia quanto segue: «Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 26. [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale [europeo], adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno». 8 Ai sensi dell’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE: «In deroga all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 6, lettera a), e in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera k), il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale [europeo] e del Comitato [europeo] delle regioni, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza: (…) b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica». Diritto derivato – Regolamento (CE) n. 178/2002 9 L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( GU 2002, L 31, pag. 1 ), così dispone: «Ai fini del presente regolamento si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare“, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. (…)». – Direttiva 2002/46/CE 10 Ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2002/46/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative agli integratori alimentari ( GU 2002, L 183, pag. 51 ): «Per agevolare un controllo efficace degli integratori alimentari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell’immissione sul mercato nel loro territorio informi l’autorità competente in merito a tale commercializzazione, trasmettendo un campione dell’etichetta del prodotto stesso». – Regolamento 2017/625 11 I considerando da 1 a 3, 15, 19, 20, 37, 38, 43 e 99 del regolamento 2017/625 enunciano quanto segue: «(1) Il trattato [FUE] stabilisce che nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle attività dell’Unione sia garantito un elevato livello di protezione della salute umana e animale nonché dell’ambiente. È opportuno perseguire tale obiettivo anche attraverso misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo finale sia la protezione della salute umana. (2) Il TFUE prevede inoltre che l’Unione contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante le misure che essa adotta nel contesto della realizzazione del mercato interno. (3) La legislazione dell’Unione prevede una serie di norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche. La normativa dell’Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, nonché di benessere degli animali nella filiera agroalimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all’uomo, o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché di garantire la tutela dell’ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari. L’applicazione corretta di tale normativa, indicata in seguito collettivamente come “legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare”, contribuisce al funzionamento del mercato interno. (…) (15) La responsabilità di far rispettare la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare ricade sugli [OSCURATO:PERSONA] membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni dell’Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare. (…) (19) Al fine di razionalizzare e di semplificare il quadro normativo globale, perseguendo contestualmente l’obiettivo di legiferare meglio, le norme relative ai controlli ufficiali in settori specifici dovrebbero essere integrate in un unico quadro normativo relativo ai controlli ufficiali. (…) (20) Il presente regolamento mira a stabilire un quadro armonizzato a livello dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell’intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle norme sui controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 [del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( GU 2004, L 165, pag. 1 )] e alla pertinente legislazione settoriale, e dell’esperienza acquisita con l’applicazione di tali norme. (…) (37) Fatte salve le prescrizioni in materia di tracciabilità stabilite nella legislazione settoriale, ed entro i limiti di quanto strettamente necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali, le autorità competenti di uno Stato membro dovrebbero poter richiedere in circostanze eccezionali agli operatori di segnalare l’arrivo di animali e merci provenienti da un altro Stato membro. (38) Per garantire la corretta attuazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di eseguire controlli ufficiali in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di animali e merci interessati da tale legislazione. Per garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in modo esauriente ed efficace le autorità competenti dovrebbero anche poter effettuare controlli ufficiali in tutte le fasi della produzione e della distribuzione di merci, sostanze, materiali o oggetti non soggetti alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare, nella misura in cui sia necessario per indagare in modo approfondito su eventuali violazioni di tale legislazione e individuare le cause di tale violazione. Ai fini dell’efficiente esecuzione dei controlli ufficiali, le autorità competenti dovrebbero elaborare e mantenere un elenco o registro degli operatori da controllare. (…) (43) Il presente regolamento stabilisce un quadro legislativo unico per l’organizzazione dei controlli ufficiali al fine di verificare la conformità alla legislazione sulla filiera agroalimentare dell’Unione in tutti i settori disciplinati da tale legislazione. (…) (…) (99) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali effettuati al fine di garantire l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ma, a motivo dei suoi effetti, complessità, carattere transfrontaliero e internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE] (…)». 12 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/625: «1.   Il presente regolamento disciplina: a) l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri; (…) 2.   Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall’Unione o dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in applicazione della normativa dell’Unione nei seguenti settori relativi a: a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti». 13 L’articolo 3 di tale regolamento, ai punti 11, 12 e 29, dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…) 11) “merci”: tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, esclusi gli animali; 12) “alimento”: un alimento come definito all’articolo 2 del regolamento [n. 178/2002]; (…) 29) “operatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2». 14 L’articolo 9 del regolamento 2017/625, ai paragrafi 1, 2 e da 4 a 7, così prevede: «1.   Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, (…) (…) 2.   Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali, con la frequenza opportuna determinata in base al rischio, per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente e tenendo conto delle informazioni in merito a tali violazioni condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108 e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni. (…) 4.   I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l’esecuzione del controllo ufficiale. Per quanto riguarda i controlli ufficiali su richiesta dell’operatore, l’autorità competente può decidere se il controllo ufficiale va eseguito con o senza preavviso. I controlli ufficiali con preavviso non precludono controlli ufficiali senza preavviso. 5.   I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull’efficacia del controllo. 6.   Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali allo stesso modo, tenendo conto della necessità di adattare i controlli alle situazioni specifiche, a prescindere dal fatto che essi riguardino animali e merci: a) disponibili sul mercato dell’Unione, indipendentemente dal fatto che provengano dallo Stato membro in cui si effettuano i controlli ufficiali o da un altro Stato membro; oppure (…) 7.   Entro i limiti di quanto strettamente necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l’arrivo di detti animali o merci». 15 L’articolo 10 di tale regolamento, al paragrafo 1, lettere a) e c), nonché al paragrafo 2, enuncia quanto segue: «1.   Entro i limiti di quanto necessario per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali: a) su animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso; (…) c) sugli operatori per quanto riguarda le attività, compreso il mantenimento di animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, e sulla relativa documentazione. 2.   Fatte salve le norme relative agli elenchi o registri esistenti elaborati ai sensi della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori. Se un simile elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento». 16 L’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento è formulato nel seguente modo: «Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l’anno, mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali. Esse garantiscono inoltre la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni concernenti: a) il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali; b) il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati; c) il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato le misure di cui all’articolo 138; e d) il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all’articolo 139». 17 Gli articoli da 102 a 108 del regolamento 2017/625 definiscono le norme relative all’assistenza e alla cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito delle procedure disciplinate da detto regolamento. 18 L’articolo 111 di detto regolamento, al paragrafo 1, così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il [piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP)] di cui all’articolo 109, paragrafo 1, sia messo a disposizione del pubblico, ad eccezione delle parti del piano la cui divulgazione potrebbe compromettere l’efficacia dei controlli ufficiali». Diritto ceco Legge sui prodotti alimentari 19 L’articolo 3d, paragrafo 3, dello zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (legge n. 110/1997, sui prodotti alimentari e i tabacchi e che modifica e completa talune leggi connesse), (in prosieguo: la «legge sui prodotti alimentari»), dispone quanto segue: «L’operatore del settore alimentare che, nel luogo di destinazione, riceva prodotti alimentari definiti dalla normativa di applicazione di provenienza da un altro Stato membro dell’Unione o da un paese terzo è tenuto a informare l’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4 o 5, del loro arrivo, conformemente alla normativa di applicazione che, sulla base dell’analisi del rischio di cui all’articolo 3 del regolamento [n. 178/2002], determina il tipo di prodotto alimentare, la data, la portata e le modalità della notifica, nella misura strettamente necessaria all’organizzazione dei controlli ufficiali». Decreto n. 172/2015 20 Ai sensi dell’articolo 1 della vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení (decreto n. 172/2015 sugli obblighi di informazione del destinatario dei prodotti alimentari nel luogo di destinazione), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto n. 172/2015»): «(1)   Il presente decreto disciplina la portata degli obblighi di informazione per l’operatore del settore alimentare presso il luogo di destinazione (…), conformemente alla normativa direttamente applicabile dell’Unione. (2)   Il presente decreto si applica a: (…) e) integratori alimentari, (…) (3)   Il presente decreto si applica solo ai casi in cui il luogo di destinazione è il luogo di prima ricezione, compreso qualsiasi primo trattamento o manipolazione sul territorio della Repubblica ceca di un prodotto alimentare di cui al paragrafo 2». 21 L’articolo 2, paragrafo 1, del decreto n. 172/2015 prevede quanto segue: «Il destinatario dei prodotti alimentari provenienti da un altro Stato membro dell’Unione o da un paese terzo nel luogo di destinazione, se si tratta di un prodotto alimentare di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e), e di un luogo di destinazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, comunica per mezzo del sistema informativo dell’Autorità nazionale di controllo agroalimentare, almeno 24 ore prima dell’arrivo degli alimenti nel luogo di destinazione a) il tipo di prodotto alimentare in arrivo nel luogo di destinazione; b) la quantità di prodotto alimentare in arrivo nel luogo di destinazione; c) lo Stato membro dell’Unione o il Paese terzo, il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che consegna gli alimenti nel luogo di destinazione; d) il nome, l’indirizzo e il numero di identificazione del luogo di destinazione e del destinatario del prodotto alimentare nel luogo di destinazione, e e) la data di arrivo dei prodotti alimentari nel luogo di destinazione». Procedimento principale e questione pregiudiziale 22 Il 7 giugno 2021 l’Autorità nazionale di controllo agroalimentare, sulla base del decreto n. 172/2015, che attua la legge sui prodotti alimentari, ha effettuato un controllo ufficiale vertente sulla sicurezza degli integratori alimentari ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale controllo si è svolto conformemente a un quadro normativo nazionale che prevede, in forza dell’articolo 3d, paragrafo 3, di tale legge, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, di tale decreto, che gli operatori del settore alimentare siano tenuti a informare le autorità di controllo competenti dell’arrivo, proveniente da un altro Stato membro dell’Unione o da un paese terzo, di determinati prodotti alimentari, tra cui gli integratori alimentari. 23 [OSCURATO:PERSONA] ha contestato il controllo effettuato dall’Autorità nazionale di controllo agroalimentare con un ricorso diretto ad ottenere una tutela contro gli interventi illeciti di quest’ultima alla luce del diritto dell’Unione e depositato dinanzi al Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca), che ha respinto tale ricorso con sentenza del 6 ottobre 2022. 24 Il 10 maggio 2023, adito con ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) ha annullato tale sentenza con la motivazione che il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) aveva erroneamente concluso che non era illegittimo effettuare un controllo sulla base di un decreto contrario al diritto dell’Unione. Tale giudice supremo ha rinviato la causa al giudice di primo grado affinché esaminasse se il decreto n. 172/2015 era compatibile con il diritto dell’Unione e se occorresse applicarlo nella causa di cui era investito. 25 Con sentenza del 12 ottobre 2023, il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) ha respinto il ricorso con il quale la [OSCURATO:PERSONA] contestava la legittimità del controllo effettuato in applicazione del decreto n. 172/2015. Secondo tale giudice, detto decreto soddisfa le condizioni richieste dall’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625, vale a dire l’esistenza di una previa notifica, da parte degli operatori interessati, dell’arrivo di integratori alimentari nel territorio ceco ai fini dell’organizzazione dei controlli ufficiali nonché la stretta necessità di detta notifica a tal fine. La proporzionalità dell’obbligo di notifica si tradurrebbe nel fatto che tale obbligo riguarda non tutti i prodotti alimentari, ma solo talune categorie di essi, il cui elenco varia col variare della valutazione dei rischi che essi presentano a una data determinata, costituendo pertanto un requisito mirato e non generalizzato. Inoltre, detto obbligo riguarderebbe solo le informazioni in possesso degli operatori sottoposti all’obbligo necessarie per effettuare l’analisi dei rischi. Peraltro, poiché la notifica dell’arrivo di prodotti alimentari doveva essere effettuata, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del decreto n. 172/2015, mediante un modulo online almeno 24 ore prima di tale arrivo, un siffatto obbligo sarebbe meno gravoso di quello risultante dalla normativa anteriore, che prevedeva un obbligo di notifica preventiva 48 ore prima di detto arrivo. Senza la trasmissione dell’informazione richiesta dalla normativa ceca in vigore, non sarebbe possibile rispettare l’obbligo di effettuare controlli ufficiali regolari senza preavviso, imposti dall’articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento 2017/625. 26 Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del 12 ottobre 2023 dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa), che è il giudice del rinvio, dinanzi al quale essa sostiene, in sostanza, che l’obbligo di notifica previsto dalla normativa ceca viola manifestamente la libera circolazione delle merci, nella misura in cui le merci non possono essere consegnate nella Repubblica ceca il giorno dell’ordine, il che costituirebbe una barriera non tariffaria vietata dal diritto dell’Unione. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i prodotti alimentari originari di territori che si trovano al di fuori del territorio della Repubblica ceca sono oggetto di un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato alle merci originarie del territorio di tale Stato membro, poiché queste ultime non sono soggette a un obbligo di previa notifica e possono quindi essere commercializzate immediatamente. 27 Tra i motivi che lo inducono a sollevare una questione pregiudiziale, il giudice del rinvio sottolinea che i prodotti alimentari rientranti in una categoria elencata nel decreto n. 172/2015, quando sono originari della Repubblica ceca, possono essere commercializzati dal destinatario di tali prodotti nel più breve tempo possibile senza che sia necessario adempiere un qualsivoglia obbligo di informazione. Al contrario, quando provengono da un altro Stato membro, gli stessi prodotti alimentari, conformemente a tale decreto, devono essere oggetto di una notifica almeno 24 ore prima del loro arrivo nella Repubblica ceca. Un siffatto obbligo richiederebbe una pianificazione più complessa per gli operatori del settore alimentare, poiché qualsiasi ordine di tale natura potrebbe essere consegnato solo 24 ore dopo l’adempimento di tale obbligo, il che comporterebbe costi e tempi supplementari per gli operatori interessati. Per tali ragioni, detto giudice dichiara di essere incline a ritenere che l’obbligo di informazione previsto all’articolo 3d, paragrafo 3, della legge sui prodotti alimentari, attuato dal decreto n. 172/2015, possa dissuadere gli operatori del settore alimentare dall’introdurre o dall’immettere sul mercato della Repubblica ceca i prodotti alimentari originari di altri [OSCURATO:PERSONA] membri e costituisca quindi una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE. 28 Secondo il giudice del rinvio, occorre stabilire se l’obbligo di notifica previsto dalla normativa ceca sia proporzionato, vale a dire stabilire se esista o meno un modo comparabile di tutelare la salute umana, obiettivo che tale giudice considera idoneo a giustificare detto obbligo, che sia meno lesivo della libertà di circolazione delle merci all’interno dell’Unione rispetto a quello previsto da tale normativa. Considerando che l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 consente di imporre un obbligo di informazione a carico del destinatario di prodotti alimentari provenienti da un altro Stato membro, detto giudice si chiede in quale misura tale obbligo possa avere natura sistematica tenuto conto del considerando 37 di tale regolamento, da cui risulta che l’informazione sull’arrivo delle merci può essere richiesta solo in circostanze eccezionali. Esso si chiede, inoltre, se un obbligo di notifica incentrato sui rischi attuali presentati dai prodotti alimentari ricevuti o imposto unicamente al momento dell’arrivo di tali prodotti nello Stato membro di destinazione o in occasione di consegne specifiche non costituisca una misura alternativa sufficiente. Ciò premesso, lo stesso giudice non esclude che un obbligo di previa notifica possa essere considerato proporzionato, qualora una siffatta notifica aumenti le possibilità di intercettare un prodotto alimentare non conforme ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione. 29 Per quanto riguarda, in particolare, gli integratori alimentari, il giudice del rinvio ritiene che essi si differenzino dagli alimenti freschi o di origine animale per requisiti specifici relativi alla durata di conservazione, al trasporto, allo stoccaggio, alla forma e all’uso. Poiché gli integratori alimentari non sono deperibili, non sarebbe necessario effettuare un controllo ufficiale entro un termine di 24 ore. Dalla normativa ceca risulterebbe tuttavia che il mantenimento degli integratori alimentari nell’elenco dei prodotti alimentari, previsto dal decreto n. 172/2015, è giustificato dall’eventuale presenza in tali integratori di anabolizzanti, di prodotti farmaceutici, di ormoni e di altre sostanze vietate, dal fatto che, frequentemente, l’indicazione delle sostanze che compongono detti integratori sugli imballaggi non corrisponde alla realtà o supera il tenore autorizzato nonché da un eventuale contenuto di sostanze pericolose, quali i metalli pesanti o gli idrocarburi aromatici, e di vitamine o minerali che possono produrre effetti nocivi particolari in caso di consumo eccessivo con il cibo. Tuttavia, il giudice del rinvio esprime riserve quanto alla necessità di effettuare, anche alla luce di tali spiegazioni, controlli ufficiali degli integratori alimentari entro un termine così breve dopo il loro arrivo nel territorio ceco, il che sarebbe eventualmente necessario nel caso di alimenti deperibili. 30 In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 34 TFUE, tenuto conto dell’articolo 36 TFUE e dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento [2017/625], osti a una normativa nazionale che impone ai destinatari degli integratori alimentari in provenienza da un altro Stato membro un obbligo generale di notificare con almeno 24 ore di anticipo l’arrivo della merce nel luogo di destinazione e di fornire i dati necessari per effettuare l’analisi dei rischi e la pianificazione dei controlli ufficiali». Sulla questione pregiudiziale 31 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 34 e 36 TFUE nonché l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impone a qualsiasi operatore destinatario di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro l’obbligo di segnalare in anticipo l’arrivo di tali integratori nel luogo di destinazione e di fornire i dati necessari all’analisi dei rischi che essi possono presentare e alla pianificazione dei controlli ufficiali. 32 In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/625, quest’ultimo disciplina, tra l’altro, l’esecuzione dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri per verificare la conformità alla normativa emanata dall’Unione o dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, nei settori relativi agli alimenti e la sicurezza alimentare, all’integrità e alla salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori. 33 Inoltre, dai considerando 15, 19, 20, 43 e 99 di tale regolamento risulta che le norme da esso stabilite costituiscono un quadro legislativo unico volto a garantire un approccio armonizzato dell’organizzazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dei controlli ufficiali al fine di verificare la conformità alla legislazione sulla filiera agroalimentare dell’Unione in tutti i settori disciplinati da tale legislazione. 34 Nell’ambito di tale quadro legislativo unico, l’articolo 9 di detto regolamento stabilisce le norme generali applicabili ai controlli ufficiali. In particolare, il paragrafo 7 di tale articolo prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l’arrivo di detti animali o merci, purché ciò sia strettamente necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali. 35 Si deve osservare, a tale riguardo, che gli integratori alimentari rientrano nella nozione di «merci» di cui a tale disposizione. Infatti, detta nozione è definita, all’articolo 3, punto 11, del regolamento 2017/625, come tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, esclusi gli animali. Orbene, da un lato, come risulta dall’articolo 3, punto 12, di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento n. 178/2002, gli integratori alimentari rientrano nella nozione di «alimento» (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2011, Bablok e a., C‑442/09 , EU:C:2011:541 , punto 69 ) e, dall’altro, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/625 rinvia esplicitamente alle norme nei settori relativi agli «alimenti e la sicurezza alimentare». 36 Da una lettura d’insieme di tali disposizioni risulta che le condizioni alle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, se del caso, imporre un obbligo di segnalare l’arrivo, nel luogo di destinazione, degli integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro sono state oggetto di un’armonizzazione esaustiva da parte del regolamento 2017/625. 37 Pertanto, conformemente a una giurisprudenza costante, occorre esaminare una normativa nazionale che impone un siffatto obbligo alla luce delle sole disposizioni di tale regolamento, in particolare del suo articolo 9, paragrafo 7, e non degli articoli 34 e 36 TFUE (v., per analogia, sentenza del 19 gennaio 2023, CIHEF e a. ( C‑147/21 , EU:C:2023:31 , punto 26 e giurisprudenza citata). 38 A tale proposito, si deve rilevare che ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625, solo entro i limiti di quanto strettamente necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnate merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l’arrivo di dette merci. 39 Ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , e del 19 giugno 2025, Lietuvos bankas, C‑671/23 , EU:C:2025:457 , punto 27 e giurisprudenza citata). 40 Innanzitutto, dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 risulta che l’obbligo di segnalare l’arrivo delle merci provenienti da un altro Stato membro, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di prevedere, deve non solo perseguire l’obiettivo di garantire l’organizzazione dei controlli ufficiali, ma anche essere strettamente necessario a tal fine. 41 La condizione di «stretta necessità» implica, di per sé, che non debbano esistere misure meno restrittive di un siffatto obbligo di segnalazione per garantire efficacemente l’organizzazione dei controlli ufficiali. 42 Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si inserisce tale disposizione, occorre rilevare che quest’ultima, poiché accorda agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di trattare in modo diverso le merci a seconda della loro origine, introduce una deroga alla regola generale prevista all’articolo 9, paragrafo 6, di tale regolamento, secondo la quale i controlli ufficiali, pur dovendo essere adattati alle diverse situazioni, devono tuttavia essere effettuati allo stesso modo, a prescindere dal fatto che le merci in questione provengano dallo Stato membro in cui si effettuano i controlli ufficiali o di un altro Stato membro. Pertanto, le condizioni di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 7, di detto regolamento, rilevate al punto 40 della presente sentenza, devono essere interpretate in maniera restrittiva (v., per analogia, sentenza del 18 gennaio 2001, [OSCURATO:PERSONA], C‑150/99 , EU:C:2001:34 , punto 25 ). 43 Tale soluzione è corroborata da taluni elementi del preambolo del regolamento 2017/625. 44 Dal considerando 37 di tale regolamento risulta, infatti, che è «in circostanze eccezionali» che le autorità competenti di uno Stato membro dovrebbero poter richiedere agli operatori di segnalare l’arrivo di animali e merci provenienti da un altro Stato membro. 45 Inoltre, dal considerando 38 di detto regolamento risulta che i controlli ufficiali devono poter essere effettuati in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli animali e delle merci interessati dalla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. Per contro, tale considerando non indica affatto che, qualora tali animali e tali merci provengano da un altro Stato membro, i relativi controlli dovrebbero aver luogo sistematicamente e necessariamente sin dall’arrivo di detti animali e di dette merci nel territorio dello Stato membro interessato. 46 A tale riguardo, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2017/625 impone alle autorità competenti di effettuare, entro i limiti di quanto necessario, controlli ufficiali sulle merci oggetto di tale regolamento in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso. 47 Infine, per quanto riguarda l’obiettivo del regolamento 2017/625, occorre rilevare che, da un lato, secondo i considerando da 1 a 3, 15 e 20 di quest’ultimo, istituendo un quadro armonizzato a livello dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, nell’intera filiera agroalimentare, tale regolamento mira a garantire, in modo efficace, un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, nonché degli interessi dei consumatori. Dall’altro lato, detto regolamento è stato adottato sul fondamento non solo dell’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE relativo, in particolare, alla tutela della sanità pubblica, ma anche dell’articolo 43, paragrafo 2, e dell’articolo 114 TFUE, il che indica che esso persegue anche l’obiettivo di garantire la libera circolazione delle merci. Il considerando 3 del medesimo regolamento precisa, del resto, che l’applicazione corretta di tale normativa, indicata in seguito collettivamente come legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare, contribuisce al funzionamento del mercato interno. 48 Tenuto conto di tale duplice obiettivo, l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 deve essere inteso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, nel senso che prescrive un equilibrio specifico tra, da un lato, la libera circolazione dei prodotti alimentari e, dall’altro, la tutela della salute umana e animale e dell’ambiente nonché degli interessi dei consumatori. 49 Dall’insieme di tali elementi risulta che l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 deve essere interpretato nel senso che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre una segnalazione dell’arrivo di animali o merci provenienti da un altro Stato membro unicamente in circostanze eccezionali in cui l’obbligo di procedere a una siffatta segnalazione è strettamente necessario, in mancanza di misure meno restrittive, per garantire l’efficacia dei controlli ufficiali al fine di garantire la protezione, in particolare, della salute umana e dei consumatori. 50 Spetterà al giudice del rinvio stabilire se l’obbligo di segnalazione di cui si tratta nel procedimento principale sia conforme all’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625. A tale riguardo, la Corte, statuendo su un rinvio pregiudiziale, può fornire talune precisazioni intese a guidare il giudice nazionale nella propria decisione (sentenza del 12 marzo 2026, Winderwill, C‑516/24 , EU:C:2026:185 , punto 42 e giurisprudenza citata). 51 A tale proposito, si deve osservare che, come fatto valere, in sostanza, dal governo ceco, un siffatto obbligo di segnalazione può perseguire l’obiettivo di garantire l’organizzazione efficace dei controlli ufficiali di tali prodotti alimentari, consentendo alle autorità competenti di procedere, grazie alle informazioni risultanti dalle segnalazioni ricevute, a un’analisi completa dei rischi per la salute umana e per i consumatori che consenta la determinazione dei prodotti alimentari che devono essere oggetto di siffatti controlli sin dalla prima fase della catena agroalimentare nella Repubblica ceca o prima della loro distribuzione ai consumatori finali. 52 Un siffatto obiettivo corrisponde a quello rilevato al punto 49 della presente sentenza, per il cui adempimento, in forza dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625, può essere imposto agli operatori interessati un obbligo di segnalazione dell’arrivo di merci provenienti da un altro Stato membro, fatto salvo il suo carattere strettamente necessario per garantire la realizzazione di tale obiettivo. 53 Tuttavia, occorre rilevare che l’obbligo di cui si tratta nel procedimento principale riguarda l’arrivo nel territorio della Repubblica ceca di tutti gli integratori alimentari provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri e che esso si applica quindi a tutti gli operatori destinatari di tali integratori. 54 A tale proposito, è giocoforza rilevare che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2017/625, i controlli ufficiali devono essere organizzati in modo tale che tutti gli operatori vi siano sottoposti regolarmente, in base al rischio e con frequenza adeguata. 55 Tuttavia, tenuto conto dei meccanismi di salvaguardia, di scambio e di raccolta di informazioni previsti dal regolamento 2017/625, in particolare dall’articolo 9, paragrafo 2, dall’articolo 10, paragrafo 2, dall’articolo 11, paragrafo 1, e dall’articolo 111, paragrafo 1, di quest’ultimo, la segnalazione dell’arrivo di tutti gli integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro, spettante a tutti gli operatori destinatari di tali integratori, non appare necessaria per l’organizzazione di controlli ufficiali che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento. 56 Infatti, da un lato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono in linea di principio, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2017/625, di informazioni riguardanti, in particolare, il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali nonché il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati e sanzionati nel corso di un anno negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e, in forza dell’articolo 111, paragrafo 1, di tale regolamento, dei PCNP degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Inoltre, dall’articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono altresì di informazioni relative ad eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultimo, condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento. 57 Tali informazioni consentono allo Stato membro interessato di definire l’obbligo di segnalare l’arrivo di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro, il cui obiettivo è l’organizzazione dei controlli ufficiali su tali merci, in funzione dei rischi derivanti da tali informazioni o della loro assenza. 58 Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2017/625, le autorità competenti redigono e tengono aggiornato un elenco degli «operatori», ai sensi dell’articolo 3, punto 29, di tale regolamento, compresi quelli che sono i destinatari di integratori alimentari nel territorio di uno Stato membro provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri. 59 Mediante tale elenco, anche gli integratori alimentari che non sono oggetto di un obbligo di segnalazione al loro arrivo provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri, definito in funzione dei rischi risultanti dalle informazioni menzionate al punto 56 della presente sentenza o della loro assenza, possono essere sottoposti, sin dalla prima fase della catena agroalimentare nello Stato membro di arrivo, a controlli ufficiali rivolti agli operatori destinatari di tali integratori, se tali controlli sono organizzati con frequenza adeguata e in funzione dei rischi, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2017/625. 60 Peraltro, occorre sottolineare che, al fine di consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevenire, mediante un controllo efficace, i rischi particolari che l’immissione sul mercato di un integratore alimentare può comportare, l’articolo 10 della direttiva 2002/46 offre loro la facoltà di prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell’immissione sul mercato nel loro territorio di un tale integratore alimentare informi l’autorità competente in merito a tale commercializzazione trasmettendo un campione dell’etichetta del prodotto stesso. 61 In tale contesto, il governo ceco afferma, tuttavia, che una normativa così generale come quella di cui si tratta nel procedimento principale è strettamente necessaria per l’organizzazione di controlli ufficiali degli integratori alimentari dal momento che, in primo luogo, è stato constatato ripetutamente che gli integratori alimentari contengono anabolizzanti, prodotti farmaceutici, ormoni e altre sostanze vietate, che, in secondo luogo, frequentemente, le indicazioni figuranti sul loro imballaggio non corrispondono al contenuto di quest’ultimo, per esempio per quanto riguarda il contenuto di vitamine e che, in terzo luogo, sono spesso presenti in tali integratori forme non autorizzate di sostanze minerali o sostanze contaminanti pericolose, quali metalli pesanti e idrocarburi aromatici. 62 Tuttavia, siffatte considerazioni non sono idonee a dimostrare, alla luce degli elementi menzionati ai punti da 55 a 60 della presente sentenza, l’esistenza di circostanze eccezionali nelle quali l’obbligo di procedere sistematicamente a una segnalazione dell’arrivo di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro dovrebbe essere considerato strettamente necessario per garantire l’efficacia dei controlli ufficiali. 63 In particolare, non risulta da tali considerazioni che l’arrivo nel territorio ceco di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro comporterebbe, prima che tali integratori alimentari raggiungano il consumatore finale, rischi reali di pregiudizio alla tutela della salute umana o dei consumatori che non potrebbero essere efficacemente prevenuti mediante misure meno restrittive quali un obbligo individualizzato di segnalazione all’arrivo o controlli ufficiali effettuati in varie fasi della catena agroalimentare basandosi sui meccanismi di cui ai punti da 55 a 60 della presente sentenza. 64 Ciò deve valere a maggior ragione in quanto, come giustamente osservato dalla Commissione europea, il solo fatto che un prodotto sia originario di un altro Stato membro non significa di per sé che tale prodotto presenti automaticamente un certo rischio, dal momento che i prodotti provenienti dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri sono stati assoggettati, in tali [OSCURATO:PERSONA] membri, all’applicazione di norme armonizzate dell’Unione volte a garantire la sicurezza alimentare. 65 In considerazione di quanto precede, l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone a qualsiasi operatore destinatario di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro l’obbligo di segnalare in anticipo l’arrivo di tali integratori nel luogo di destinazione e di fornire i dati necessari all’analisi dei rischi che essi possono presentare e alla pianificazione dei controlli ufficiali. Sulle spese 66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), deve essere interpretato nel senso che: osta a una normativa nazionale che impone a qualsiasi operatore destinatario di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro l’obbligo di segnalare in anticipo l’arrivo di tali integratori nel luogo di destinazione e di fornire i dati necessari all’analisi dei rischi che essi possono presentare e alla pianificazione dei controlli ufficiali. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il ceco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris