CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 41749/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 06/11/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Pubblico Ministero non aveva accolto la richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 184.592 sottoposta a sequestro probatorio in relazione ai reati di corruzione, concussione, illecita concorrenza con minaccia e violenza, truffa e, successivamente, riciclaggio. 2. Ha proposto ricorso l'indagato deducendo due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di plurime disposizioni di legge; si assume che, rispetto al decreto di perquisizione e sequestro in cui nulla veniva indicato quanto al denaro, il sequestro eseguito dalla Polizia giudiziaria necessitava di convalida ex art.355 cod. proc. pen., che, nella specie, non sarebbe stata disposta: dunque un sequestro inefficace. Né, si argomenta, sarebbe esatta l'affermazione del Tribunale secondo cui con l'istanza di restituzione non potrebbero farsi valere questioni relative alla legittimità del sequestro deducibili solo con il riesame, atteso che nel caso di specie il riesame non avrebbe potuto essere proposto proprio in assenza di convalida. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al rapporto tra il denaro sequestrato ed i reati per cui si procede, tenuto conto che anche il delitto di riciclaggio non sarebbe configurabile in ragione del coinvolgimento dell'indagato nei reati presupposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dal provvedimento impugnato emerge che il decreto di sequestro aveva ad oggetto "corpi di reato" ovvero "cose pertinenti ai reati" di cui si è detto e che non contemplavano quello di riciclaggio al momento dell'apposizione del vincolo. In ragione di tale quadro di riferimento, era stato disposto il sequestro della "documentazione cartacea ed informatica attinente ai temi di indagine esposti" (cosi il Tribunale): la somma di denaro sarebbe stata rinvenuta all'interno di una cassaforte. Secondo il Tribunale, il mantenimento del sequestro sarebbe giustificato, da una parte, dalla mancata proposizione del riesame - che dunque precluderebbe in questa sede di dedurre questioni sulla legittimità del provvedimento genetico- e, dall'altra, dalla sopravvenuta iscrizione della notizia di reato relativa al delitto di riciclaggio e dalla inadeguatezza delle giustificazioni fornite dall'indagato sulla provenienza del denaro. 3. Si tratta di un ragionamento viziato. 3.1. La Corte di cassazione ha chiarito in molteplici occasioni come, in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del Pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate siano deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche quelle riguardanti la legittimità del sequestro, che possono invece essere fatte valere con la richiesta di riesame (Sez. 2, n„ 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489); ne consegue che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che provvede sull'opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 16/06/2015, Piscopo, Rv. 264059).Ciò spiega il principio secondo cui in sede Oli opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari può ordinare il dissequestro non per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame, ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270994). Il riesame consente infatti all'interessato di chiedere al competente tribunale un nuovo esame sulla legittimità, validità e opportunità del sequestro, anche nel merito, e tende non alla restituzione della cosa, ma alla possibilità di dissequestrare indipendentemente dal soggetto che debba rientrare in possesso delle cose; con la richiesta di restituzione, invece, ciò che deve essere verificato è se sia o meno esaurita la necessità di mantenere il vincolo reale a fini di prova, atteso che, nel caso in cui detta necessità non sussista, il bene deve essere riconsegnato a coloro che ne abbiano diritto, anche prima della sentenza. Si tratta di una esigenza connessa alla necessità che il sequestro probatorio sia limitato al tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale il vincolo è stato disposto, trattandosi di misura che incide sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica. 3.2. Il principio in questione, tuttavia, deve essere posto in connessione con la deduzione del ricorrente, che aveva posto in radice la questione della necessità che il sequestro del denaro, esorbitante rispetto all'originario provvedimento autorizzativo, necessitasse di una convalida che, nella specie, non sarebbe stata disposta, con conseguente sopravvenuta inefficacia del sequestro operato. Su tale rilevante profilo il provvedimento impugnato è strutturalmente monco, non essendo stato spiegato: a) se il sequestro del denaro fosse stato autorizzato nel decreto di perquisizione e sequestro disposto dal Pubblico Ministero il 15.6.2020 in relazione ai reati per i quali in quel momento il mezzo di ricerca della prova era stato emesso; b) perché, in particolare, rispetto ad un sequestro che aveva ad oggetto la "documentazione cartacea ed informatica attinente ai temi di indagine fin qui esposti" non sarebbe stata necessaria la convalida del sequestro avente ad oggetto il denaro; c) quale fosse la pertinenza di quel denaro rispetto ai reati per i quali il sequestro era stato disposto; d) perché un sequestro disposto in relazione a determinati reati dovrebbe assumere rilievo, quanto al suo oggetto, facendo riferimento a reati solo successivamente ipotizzati, quali il riciclaggio. È utile evidenziare che nel caso in cui venga operato il sequestro di cose la cui indicazione non sia predeterminabile in base alla motivazione del decreto di perquisizione e non intervenga da parte dell'autorità giudiziaria ne' la convalida del sequestro, ne la restituzione delle cose sequestrate, l'interessato può chiedere la restituzione dei beni e, in caso di rigetto della richiesta, può attivare il ricorso di cui all'art. 263, commi 4-5, cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionda, Rv. 274240; Sez. 5, n. 5353 del 27/11/2014, dep. 2015, Zanfretta, Rv. 263027; Sez. 2, n. 52867 del 20/11/2013, Gaeta, Rv. 258074). L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio; il Giudice per le indagini preliminari, applicati i principi indicati, verificherà se ed in che limiti sia legittima la persistenza del sequestro probatorio disposto sul denaro. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari