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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28431/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro quindicimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.

Igs. n. 286 del 25 luglio 1998, per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore della provincia di L'Aquila, essendo rimasto sul territorio nazionale, fatto accertato il 15 giugno 2020.

Considerato che i motivi proposti, a mezzo del difensore avv.

P. Motta i (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, TU Imm., per essere stata ignorato il dedotto giustificato motivo - motivo 1; omessa motivazione in relazione alla richiesta ex art. 34 d.

Igs. n. 272 del 2000 - motivo 2) devolve censure manifestamente infondate, per asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, nonché per la prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che quanto alla dedotta impossidenza economica si prospetta, ai fini del giustificato motivo della condotta, una censura in fatto e che propone la rivalutazione di fonti probatorie (testimonianza dell'ispettore di pubblica sicurezza) non consentita in sede di legittimità (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachiní, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).

Evidenziato, inoltre, che, in relazione al secondo motivo, la sentenza impugnata, implicitamente, spiega l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto invocato, di cui alll'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000, laddove viene illustrato che l'imputato, al momento dell'accertamento, era stato trovato in possesso di coltelli e stupefacente, quindi facendo espresso riferimento a caratteristiche complessive della condotta in grado di escludere, in radice, la speciale tenuità del comportamento.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore I D E PO_ITATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro quindicimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 25 luglio 1998, per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore della provincia di L'Aquila, essendo rimasto sul territorio nazionale, fatto accertato il 15 giugno 2020. Considerato che i motivi proposti, a mezzo del difensore avv. P. Motta i (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, TU Imm., per essere stata ignorato il dedotto giustificato motivo - motivo 1; omessa motivazione in relazione alla richiesta ex art. 34 d. Igs. n. 272 del 2000 - motivo 2) devolve censure manifestamente infondate, per asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, nonché per la prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che quanto alla dedotta impossidenza economica si prospetta, ai fini del giustificato motivo della condotta, una censura in fatto e che propone la rivalutazione di fonti probatorie (testimonianza dell'ispettore di pubblica sicurezza) non consentita in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachiní, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Evidenziato, inoltre, che, in relazione al secondo motivo, la sentenza impugnata, implicitamente, spiega l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto invocato, di cui alll'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, laddove viene illustrato che l'imputato, al momento dell'accertamento, era stato trovato in possesso di coltelli e stupefacente, quindi facendo espresso riferimento a caratteristiche complessive della condotta in grado di escludere, in radice, la speciale tenuità del comportamento. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore I D E PO_ITATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28431/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris