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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 22 marzo 2022

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:251
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0503_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 marzo 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento e a. (causa C‑503/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Contratti conclusi con i consumatori – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Presunta omissione, da parte del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, di adottare le misure di cui all’articolo 169, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Ricorso per risarcimento danni – Nesso causale – Insussistenza – Impugnazione manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 9, 10)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 15, 16)

3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)] (v. punti 19, 20)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato della Corte sulla valutazione da parte del Tribunale della necessità di integrare gli elementi di informazione – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 89 e 90) (v. punto 24) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) La domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 222 del 7.6.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0503_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 marzo 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento e a. (causa C‑503/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Contratti conclusi con i consumatori – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Presunta omissione, da parte del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, di adottare le misure di cui all’articolo 169, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Ricorso per risarcimento danni – Nesso causale – Insussistenza – Impugnazione manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 9, 10) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 15, 16) 3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)] (v. punti 19, 20) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato della Corte sulla valutazione da parte del Tribunale della necessità di integrare gli elementi di informazione – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 89 e 90) (v. punto 24) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) La domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 222 del 7.6.2022 .
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