CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02171/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 21 marzo 2023, applicava la pena concordata tra le parti a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina aggravata allo stesso ascritta. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Tinarelli, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - difetto di motivazione per non avere il giudice valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.; - violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione in assenza di aggravanti e per effetto della esclusione della recidiva; - violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, quanto al primo motivo alcun vizio sussiste nella pronuncia impugnata posto che a seguito della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, il giudice del concordato non doveva anche motivare sulla assenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.In relazione al secondo motivo si rileva che in alcun modo può ritenersi integrata la prescrizione posto che la recidiva reiterata riconosciuta in primo grado veniva confermata anche in fase di appello con valutazione di equivalenza rispetto alle attenuanti; il suo effetto esclude qualsiasi maturazione della prescrizione alla data della pronuncia di appello anche a volere ritenere l'ipotesi della rapina semplice. Infine la circostanza aggravante delle persone riunite risulta chiaramente contestata in fatto nella descrizione del capo a) di imputazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] E EST. I nazio P IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] , DEPOSITATO IN7I 8 sE 2 2C0EL4LARIA [OSCURATO:PERSONA]