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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00332/2023

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 17765-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO, che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 39508/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 17765 sez.

M3 - ud. 23-11-2022 -2- Suprema Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la correzione di errore materiale indicato come contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 39508 del 2021; non ha svolto difesa l'intimata Agenzia delle Entrate Riscossione; la parte ha depositato anche memoria; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente dev'essere sottolineato che il ricorso per correzione di errore materiale risulta essere stato ritualmente notificato da parte istante alla controparte Agenzia delle Entrate Riscossione; nel merito, il ricorso, oltre a essere ammissibile, è fondato; dalla lettura del provvedimento da correggere, in uno a quella degli atti, risulta evidente che il rinvio disposto al primo giudice è stato disposto al primo giudice indicato per mero errore materiale nel Tribunale di Milano invece che nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 677), atteso che nulla si specifica riguardo a un'eventuale diversità del giudice in parola rispetto a quello in concreto giudicante in prima istanza nella sequenza processuale svolta; in tal senso è riconoscibile un errore materiale emendabile come tale (cfr. anche Cass.09/08/2007, n. 17457, Cass., 20/01/2017, n. 1553); non deve disporsi sulle spese/ trattandosi di procedimento senza parte soccombente (Cass., 22/06/2020, n. 12184), P.Q.M.

La Corte corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 39508 del 2021 nel senso che, al secondo ok 7.0•Ze,-;jp rigo, dove si legge «Tribunale di Milano» deve leggersi: «Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]».

Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Roma, 20 settembre 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) .C> [OSCURATO:PERSONA] cANCEZIVA c99!,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 17765-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO, che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 39508/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 17765 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- Suprema Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la correzione di errore materiale indicato come contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 39508 del 2021; non ha svolto difesa l'intimata Agenzia delle Entrate Riscossione; la parte ha depositato anche memoria; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente dev'essere sottolineato che il ricorso per correzione di errore materiale risulta essere stato ritualmente notificato da parte istante alla controparte Agenzia delle Entrate Riscossione; nel merito, il ricorso, oltre a essere ammissibile, è fondato; dalla lettura del provvedimento da correggere, in uno a quella degli atti, risulta evidente che il rinvio disposto al primo giudice è stato disposto al primo giudice indicato per mero errore materiale nel Tribunale di Milano invece che nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 677), atteso che nulla si specifica riguardo a un'eventuale diversità del giudice in parola rispetto a quello in concreto giudicante in prima istanza nella sequenza processuale svolta; in tal senso è riconoscibile un errore materiale emendabile come tale (cfr. anche Cass.09/08/2007, n. 17457, Cass., 20/01/2017, n. 1553); non deve disporsi sulle spese/ trattandosi di procedimento senza parte soccombente (Cass., 22/06/2020, n. 12184), P.Q.M. La Corte corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 39508 del 2021 nel senso che, al secondo ok 7.0•Ze,-;jp rigo, dove si legge «Tribunale di Milano» deve leggersi: «Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]». Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Roma, 20 settembre 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) .C> [OSCURATO:PERSONA] cANCEZIVA c99!,
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