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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 42326/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 10/11/2020 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 21/2/2019 per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

Le deduzioni volte a contestare il dolo di resistenza sono generiche e prospettano una diversa valutazione di merito, risultando non consentite in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che ha fatto leva sulla reazione del ricorrente, il quale aveva sferrato calci e pugni nei confronti di un operante che cercava di bloccarlo, dovendosi dunque escludere l'ipotesi di una mera resistenza passiva.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 10/11/2020 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 21/2/2019 per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il dolo di resistenza sono generiche e prospettano una diversa valutazione di merito, risultando non consentite in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che ha fatto leva sulla reazione del ricorrente, il quale aveva sferrato calci e pugni nei confronti di un operante che cercava di bloccarlo, dovendosi dunque escludere l'ipotesi di una mera resistenza passiva. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]