CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 1997
Cassazione n. 12784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 21 dicembre 1.981; avverso l'ordinanza del 7 dicembre 2021 del Tribunale di Vasto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è il provvedimento con il quale il Tribunale di Vasto non ha disposto la sospensione dell'udienza del 7 dicembre 2021, giun- gendo alla pronuncia della sentenza, nonostante l'imputata avesse avanzato espressa riserva di ricusazione di uno dei componenti del collegio giudicante. Il ricorso si compone di un unico motivo con il quale si deduce l'abnormità del detto provvedimento. Sostiene la ricorrente che non potrebbe parlarsi di or- dinanza emessa nel corso del procedimento ed attinente ad esso, ma di atto re- lativo alla capacità del giudice ricusato di giudicare in quel singolo processo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che è abnorme quel provvedi- mento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordina- mento processuale o che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo po- tere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste e determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Rv. 208221), pregiudicando in concreto il successivo sviluppo del processo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.v. 243590). Cosicché, alcuna abnormità è ravvisabile nelle ipotesi in cui, per quanto fon- dato su presupposti erronei, il provvedimento è espressione di poteri riconosciuti dall'ordinamento e non determina alcuna stasi del procedimento. In concreto, il Tribunale ha respinto la richiesta di concessione del termine avanzata dagli imputati rilevando la tardività della richiesta, essendo già nota da oltre due anni la causa di ricusazione, ossia la partecipazione di uno dei compo- nenti del collegio alla dichiarazione di fallimento (trattandosi di reati fallimentari). Alla luce delle superiori considerazioni, a prescindere dalla correttezza della decisione, il provvedimento impugnato non può ritenersi abnorme in quanto espressione di poteri riconosciuti dall'ordinamento e non produttivo di alcuna stasi processuale, potendo l'imputato far valere l'eventuale vizio, stante l'impra- ticabilità della procedura di ricusazione preventiva, quale motivo d'impugnazione della sentenza. Ma il ricorso non solo è inammissibile (per quanto osservato in precedenza), è anche manifestamente infondato. La concessione del termine di tre giorni, di cui al secondo comma dell'art. 38 cod. proc. pen., presuppone, infatti, che la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota durante l'udienza, intendendosi per "udienza", non già la comples- siva attività dibattimentale, ma solo l' "unità quotidiana di lavoro" di cui quest'ul- tima si compone (Sez. 5, n. 16159 del 24/02/2016, Rv. 267150). In concreto, invece, la circostanza fondante la causa di ricusazione era logi- camente preesistente allo stesso giudizio (essendo connessa alla dedotta parte- cipazione della dott.ssa Izzi al collegio che aveva dichiarato il fallimento), per cui la dichiarazione doveva essere proposta entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e, essendo la norma di stretta interpretazione, alcun differimento po- teva essere concesso. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così de