CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14307/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, in via Crescenzio n. 91 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1315/1/15 depositata il 4 dicembre 2015; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. A seguito di verifica ad opera della Guardia di Finanza, l’ufficio notificò al contribuente, svolgente attività di stiro, un avviso di accertamento relativo all’anno 2006 da cui emerse la presenza di 40.000,00 euro di costi non imputabili, pertanto riportati a tassazione, senza al contempo ridurre i ricavi relativi. Secondo la prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, infatti, le fatture recanti l’importo sopra indicato, presentate dalla ditta Labara, svolgente attività affine a quella del contribuente, sarebbero state inesistenti. Avverso tale atto, [OSCURATO:PERSONA] presentò impugnazione che venne accolta dal giudice di prime cure. La decisione venne impugnata dall’Agenzia e l’appello respinto. Diversamente da quanto ritenuto dall’Agenzia, il giudice di seconde cure ritenne sussistere la prova del reale svolgimento delle attività di cui alle fatture oggetto della contestazione. In particolare, la veridicità dell’attività venne fatta discendere dal contratto esistente tra le due ditte, regolante i rapporti tra di esse intendendosi “chiaramente” quale fosse l’attività da svolgere e cioè quella emergente dalle visure camerali di entrambe le ditte. Si osservò, inoltre, come quanto riportato nella scrittura privata fosse regolato dalla buona fede tra le parti e che, lavorando entrambe presso la sede del committente, ben potevano essere oggetto diretto di controllo da parte di quest’ultimo. Si affermò che i pagamenti fossero avvenuti settimanalmente e che questo non fosse stato contestato dai verificatori i quali, invece, si erano limitati a contestare l’omessa indicazione dei pagamenti nelle fatture emesse, fatture peraltro regolarmente quietanzate. Si concluse come dalla scrittura privata e dalle fatture risultasse inequivocabilmente l’avvenuto svolgimento delle operazioni nonché il loro pagamento. Per quanto concerne l’Ufficio si ritenne che non avesse fornito alcuna prova, al di là delle carenze formali relative ai documenti innanzi indicati, che dimostrasse in modo “preciso ed inequivocabile” la non avvenuta effettuazione delle operazioni. Si rimarcò inoltre la illegittimità della condotta posta in essere dall’Agenzia che dopo aver dedotto i costi, non ritenne di dedurre anche i ricavi “facendo venir meno il principio di corrispondenza tra le due fattispecie attive e passive”, contravvenendo alle disposizioni dell’art. 53 della Costituzione sul principio della capacità contributiva. Avverso la prefata decisione ricorre l’Agenzia con 5 motivi mentre il contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve preliminarmente darsi atto che il contribuente ha depositato in data 2.05.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tuttavia, decorso il termine di legge, nulla è stato prodotto sicché non è possibile accogliere la predetta domanda né tanto meno estinguere il giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34. Può quindi procedersi ad esaminare le singole doglianze. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e all’art. 2797 c.c., in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente posto a carico dell’Agenzia l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni di cui alle fatture contestate. 3.Con il secondo motivo di denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Sotto altro profilo, connesso a quello di cui al motivo precedente, si contesta nuovamente l’affermazione della C.T.R. secondo la quale l’onere della prova circa l’inesistenza delle operazioni spettasse all’Agenzia e non al contribuente. In particolare, si evidenzia che una volta forniti, da parte dell’Agenzia, elementi che siano di serio riscontro indiziario l’erario non ha in giudizio l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni. 4.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Con tale motivo si contesta la ritenuta gravità, precisione e concordanza, degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata. 5.Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Con questo motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “i pagamenti sono avvenuti settimanalmente e questo non è contestato dai verificatori” affermando una circostanza non vera, e quindi travisando gli atti con una motivazione meramente apparente “che rende meramente parvente l’intera motivazione della sentenza” impugnata che perciò sarebbe nulla in quanto redatta in violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. Secondo il ricorrente, ancora, il giudice di seconde cure avrebbe poi giudicato su un thema decidendi diverso da quello sottopostole dall’ufficio. Secondo il ricorrente il tema era l’assenza di prova del pagamento delle fatture mentre il tema deciso sarebbe relativo alla inesistenza delle operazioni. 6.Con l’ultimo motivo si denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dei principi generici in materia di accertamenti in combinato disposto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. 7.I primi tre motivi, stante l’evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. Con le sopra indicate doglianze, nella sostanza, ci si duole del ritenuto erroneo riparto dell’onere probatorio. Nella specie, l’agenzia delle Entrate ha inizialmente fornito degli elementi indiziari sufficienti per l’emanazione dell’avviso di accertamento. Al riguardo è consolidato il principio secondo cui in tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi,provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo taleonere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazionefittizia (Cass. n. 28628/2021, in questo senso altresì Cass. n. 33915/2019). E’ stato al riguardo altresì affermato che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass. n. 11873 del 2018). La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere assolto l’onere probatorio mediante la mera esibizione di una fattura o la sussistenza della regolarità dei pagamenti: si esige quindi una prova più rigorosa. Nella specie, il giudice di merito si è discostato dai suindicati principi atteso che, a fronte della sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, come emergenti dall’avviso di accertamento, circa l’inesistenza delle operazioni di cui ai dedotti dedotti, ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte del contribuente in forza della mera esistenza di fatture e di una scrittura privata tra le due società, dal contenuto della quale, alla luce delle sole visure camerali delle stesse, ha ritenuto possibile risalire all’attività posta in essere dalle società, tanto più che “lavorando entrambe presso la sede del committente, quest’ultimo ha la possibilità di controllare e verificare quotidianamente e direttamente”. 8.Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti. In conclusione, devono essere accolti i primi tre motivi del ricorso, assorbiti il quarto ed il quinto , e per l’effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Corte di Giustizia tributaria di secondo grado che, in diversa composizione, provvederà a rivalutare la vicenda processuale alla stregua dei suindicati principi giurisprudenziali. La Corte di Giustizia tributaria regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo, assorbiti il quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio legittimità, alla Co