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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 33336/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26563/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1115/2022depositata il 01/04/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2391/2020, respingeva l’opposizione ex art. 645 cpc promossa dai signori Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 9630/2016 concesso su ricorso ex art. 633 cpc di BNP [OSCURATO:PERSONA] spa (gì [OSCURATO:SOCIETA]) nei loro confronti, quali garanti in via fidejussoria delle obbligazioni insorte a carico della societ̀ [OSCURATO:SOCIETA] (anch’essa ingiunta in via solidale con i primi, oltre che a titolo personale per altro credito, medio tempore dichiarata fallita e non parte del giudizio di prime cure), per la somma di € 75.520,17, oltre agli interessi di cui alle condizioni generali dei contratti di leasing (contenenti clausola di salvaguardia per il contenimento entro la soglia per l’usura) (avente quale oggetto due gru medio tempore rese alla concedente, che aveva, quindi, detratto dagli importi richiesti in via monitoria il ricavato ottenuto dalla loro ricollocazione sul mercato), a titolo di canoni di locazione lasciati insoluti dalla societ̀ garantita e di indennit ̀ derivante dalla risoluzione ex art. 14 dei rapporti sinallagmatici in questione, intimata dalla finanziaria, con raccomandate del 20 marzo 2013.

2. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1115/2022 pubblicata il 1° aprile 2022, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale perché aderente all’orientamento giurisprudenziale indicato anche dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a SSUU del 28 gennaio 2021 n. 2061.

Ha, quindi, ritenuto legittimo che la regolamentazione delle conseguenze dell’anticipato scioglimento dei rapporti negoziali si discosti da quanto previsto dall’art.1526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio, pur tenuto conto della necessit̀ di perseguire il corretto contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti.

Cì , anche considerato l’orientamento in tal senso assunto dal legislatore con le pì recenti norme approvate in materia, ancorch̀ non applicabili ratione temporis al caso di specie, ma comunque dettate per situazioni non prettamente coincidenti, ma comunque non dissimili, fra cui l’art. 72 quaterdella legge fallimentare e la disciplina della risoluzione di contratto di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale, dettata dalla Legge 28.12.2015, n.208, comma 82, che non si discosta da quanto fra le parti del presente processo era stato pattuito.

Ha rigettato il motivo proposto dagli appellanti nella comparsa conclusionale del 14.2.2022, con il quale hanno eccepito la nullit̀ , “totale o parziale”, delle fidejussioni dai medesimi pacificamente rilasciate, a suo tempo, in favore della concedente ricalcanti lo schema Abi del 2005 in ordine alle clausole 2, 6, 8, a monte reputate parzialmente nulle dalla Banca di Italia alla luce dell’art. 2 delle intese restrittive della libert̀ della concorrenza di cui alla legge 289/90 e dell’art. 1419 c.c.. 3.Avverso tale sentenza Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

3.1. Resiste con controricorso Banco BNP [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, i ricorrenti denuncia la Violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1) n. 3 c.p.c.

Richiamo necessario alla sentenza a Sezioni Unite 28/01/2021 n° 2061.

Osservano che la decisione impugnata si pone in contrasto con i principi della pronuncia a Sezioni Unite n° 2061/2021, che hanno dato una chiara interpretazione dell’art. 1526 c.c. in relazione alla retroattivit̀ o meno della disciplina normativa delineata dalla legge 124/2017, da applicarsi se del caso ai contratti di locazione finanziaria per i quali fosse intervenuta gì la risoluzione, come per quello di cui si discute.

La Corte milanese, a fronte della disciplina contenuta nell’art. 15 delle condizioni generali di contratto, avrebbe per errore ritenuto inapplicabile l’art. 1526 c.c., richiamando espressamente a sostegno di tale decisione la sentenza n. 2061/2021 delle Sezioni Unite.

La Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito il principio secondo cui la disciplina di cui alla legge 124/2017, specificamente per l’art. 1 commi 136-140, non si applica a quei contratti di leasing traslativi, la cui risoluzione sia avvenuta prima dell’emanazione della detta normativa.

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrent i si dol gono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1384 e 1526, II comma c.c., in relazione all’art. 360 comma 1) numero

3. La figura della clausola di confisca.

L’art. 15 del contratto applicato dai giudici milanesi ̀ una clausola penale eccessiva, che va ridimensionata e ridotta equitativamente.

5. I due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Innanzitutto, osserva il collegio che il ricorso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilit̀ prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che giacchéi ricorrenti non riporta no debitamente nel ricorso per intero l’art. 15 delle condizioni generali dei contratti di leasing asseritamente in contrasto con il disposto del citato art. 1526, commi 1 e 2, c.c. (cfr. p. 5, ricorso principale).

Le ragioni della decisione sono d’altro canto conformi a principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, richiamati nell’impugnata sentenza.

Né i ricorrenti deducono argomenti idonei a superare tali principi, con conseguente declaratoria di inammissibilità del motivo in esame, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

In relazione al secondo motivo occorre precisare che non v’̀ alcuna contraddizione nella decisione impugnata – peraltro, non riportata in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. – in quanto risulta adeguatamente motivata anche in punto di clausola penale.

Nel caso, la Corte di appello ha motivato in modo coerente, logico e adeguato la sua decisione, richiamando la decisione di primo grado, che ha espressamente condiviso, e spiegando che l’applicazione dell’art. 1526 c.c. non ̀ automatica e non ̀ giustificata quando, come nel caso di specie, le parti hanno regolato pattiziamente gli effetti della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore (cfr. pp. 5-6, sentenza n. 3289/2022). 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 5.800 ,00, di cui euro 5.600 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26563/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1115/2022depositata il 01/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2391/2020, respingeva l’opposizione ex art. 645 cpc promossa dai signori Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 9630/2016 concesso su ricorso ex art. 633 cpc di BNP [OSCURATO:PERSONA] spa (gì [OSCURATO:SOCIETA]) nei loro confronti, quali garanti in via fidejussoria delle obbligazioni insorte a carico della societ̀ [OSCURATO:SOCIETA] (anch’essa ingiunta in via solidale con i primi, oltre che a titolo personale per altro credito, medio tempore dichiarata fallita e non parte del giudizio di prime cure), per la somma di € 75.520,17, oltre agli interessi di cui alle condizioni generali dei contratti di leasing (contenenti clausola di salvaguardia per il contenimento entro la soglia per l’usura) (avente quale oggetto due gru medio tempore rese alla concedente, che aveva, quindi, detratto dagli importi richiesti in via monitoria il ricavato ottenuto dalla loro ricollocazione sul mercato), a titolo di canoni di locazione lasciati insoluti dalla societ̀ garantita e di indennit ̀ derivante dalla risoluzione ex art. 14 dei rapporti sinallagmatici in questione, intimata dalla finanziaria, con raccomandate del 20 marzo 2013. 2. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1115/2022 pubblicata il 1° aprile 2022, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale perché aderente all’orientamento giurisprudenziale indicato anche dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a SSUU del 28 gennaio 2021 n. 2061. Ha, quindi, ritenuto legittimo che la regolamentazione delle conseguenze dell’anticipato scioglimento dei rapporti negoziali si discosti da quanto previsto dall’art.1526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio, pur tenuto conto della necessit̀ di perseguire il corretto contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti. Cì , anche considerato l’orientamento in tal senso assunto dal legislatore con le pì recenti norme approvate in materia, ancorch̀ non applicabili ratione temporis al caso di specie, ma comunque dettate per situazioni non prettamente coincidenti, ma comunque non dissimili, fra cui l’art. 72 quaterdella legge fallimentare e la disciplina della risoluzione di contratto di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale, dettata dalla Legge 28.12.2015, n.208, comma 82, che non si discosta da quanto fra le parti del presente processo era stato pattuito. Ha rigettato il motivo proposto dagli appellanti nella comparsa conclusionale del 14.2.2022, con il quale hanno eccepito la nullit̀ , “totale o parziale”, delle fidejussioni dai medesimi pacificamente rilasciate, a suo tempo, in favore della concedente ricalcanti lo schema Abi del 2005 in ordine alle clausole 2, 6, 8, a monte reputate parzialmente nulle dalla Banca di Italia alla luce dell’art. 2 delle intese restrittive della libert̀ della concorrenza di cui alla legge 289/90 e dell’art. 1419 c.c.. 3.Avverso tale sentenza Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. 3.1. Resiste con controricorso Banco BNP [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, i ricorrenti denuncia la Violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1) n. 3 c.p.c. Richiamo necessario alla sentenza a Sezioni Unite 28/01/2021 n° 2061. Osservano che la decisione impugnata si pone in contrasto con i principi della pronuncia a Sezioni Unite n° 2061/2021, che hanno dato una chiara interpretazione dell’art. 1526 c.c. in relazione alla retroattivit̀ o meno della disciplina normativa delineata dalla legge 124/2017, da applicarsi se del caso ai contratti di locazione finanziaria per i quali fosse intervenuta gì la risoluzione, come per quello di cui si discute. La Corte milanese, a fronte della disciplina contenuta nell’art. 15 delle condizioni generali di contratto, avrebbe per errore ritenuto inapplicabile l’art. 1526 c.c., richiamando espressamente a sostegno di tale decisione la sentenza n. 2061/2021 delle Sezioni Unite. La Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito il principio secondo cui la disciplina di cui alla legge 124/2017, specificamente per l’art. 1 commi 136-140, non si applica a quei contratti di leasing traslativi, la cui risoluzione sia avvenuta prima dell’emanazione della detta normativa. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrent i si dol gono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1384 e 1526, II comma c.c., in relazione all’art. 360 comma 1) numero 3. La figura della clausola di confisca. L’art. 15 del contratto applicato dai giudici milanesi ̀ una clausola penale eccessiva, che va ridimensionata e ridotta equitativamente. 5. I due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. Innanzitutto, osserva il collegio che il ricorso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilit̀ prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che giacchéi ricorrenti non riporta no debitamente nel ricorso per intero l’art. 15 delle condizioni generali dei contratti di leasing asseritamente in contrasto con il disposto del citato art. 1526, commi 1 e 2, c.c. (cfr. p. 5, ricorso principale). Le ragioni della decisione sono d’altro canto conformi a principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, richiamati nell’impugnata sentenza. Né i ricorrenti deducono argomenti idonei a superare tali principi, con conseguente declaratoria di inammissibilità del motivo in esame, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c. In relazione al secondo motivo occorre precisare che non v’̀ alcuna contraddizione nella decisione impugnata – peraltro, non riportata in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. – in quanto risulta adeguatamente motivata anche in punto di clausola penale. Nel caso, la Corte di appello ha motivato in modo coerente, logico e adeguato la sua decisione, richiamando la decisione di primo grado, che ha espressamente condiviso, e spiegando che l’applicazione dell’art. 1526 c.c. non ̀ automatica e non ̀ giustificata quando, come nel caso di specie, le parti hanno regolato pattiziamente gli effetti della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore (cfr. pp. 5-6, sentenza n. 3289/2022). 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente,seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 5.800 ,00, di cui euro 5.600 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del ci
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