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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17062/2022

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te ORDINANZA sul ricorso 6935/2017 proposto da: Comune di Bisceglie, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 06/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione Premesso che la Corte di appello di Bari, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., n.3441/2016, pubblicata il 6.12.2016, ha determinato l'indennità di esproprio dovuta dal comune di Bisceglie a [OSCURATO:PERSONA], proprietaria in Bisceglie della particella 1008 del foglio catastale 11 estesa mq.854, liquidandola in euro 141.849,40 ed ordinando al comune di versare la residua somma di euro 76.552,56, oltre interessi legali al saldo dal 16.12.2013 presso la Cassa depositi e prestiti, compensando le spese processuali per la metà e ponendo le restanti a carico del comune anzidetto; premesso che il Comune di Bisceglie ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito la Morgigno, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione; considerato il comune ricorrente, con atto del 16 marzo 2022, ha rinunziato al ricorso, depositando delibera del consiglio comunale di Bisceglie nella quale si dà atto dell'atto di transazione e che la rinunzia è stata accettata dal controricorrente; considerato che il giudizio va per l'effetto dichiarato estinto.

PQM Dichiara estinto il giudizio.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 6935/2017 proposto da: Comune di Bisceglie, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 06/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione Premesso che la Corte di appello di Bari, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., n.3441/2016, pubblicata il 6.12.2016, ha determinato l'indennità di esproprio dovuta dal comune di Bisceglie a [OSCURATO:PERSONA], proprietaria in Bisceglie della particella 1008 del foglio catastale 11 estesa mq.854, liquidandola in euro 141.849,40 ed ordinando al comune di versare la residua somma di euro 76.552,56, oltre interessi legali al saldo dal 16.12.2013 presso la Cassa depositi e prestiti, compensando le spese processuali per la metà e ponendo le restanti a carico del comune anzidetto; premesso che il Comune di Bisceglie ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito la Morgigno, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione; considerato il comune ricorrente, con atto del 16 marzo 2022, ha rinunziato al ricorso, depositando delibera del consiglio comunale di Bisceglie nella quale si dà atto dell'atto di transazione e che la rinunzia è stata accettata dal controricorrente; considerato che il giudizio va per l'effetto dichiarato estinto. PQM Dichiara estinto il giudizio. Cos
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