CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 06002/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art.496 cod. pen.). Considerato che i tre motivi di ricorso - da trattarsi congiuntamente in quanto denunciano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della penale responsabilità - sono fondati su mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati; gli stessi prospettano censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, non essendo ammesso invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). La Corte territoriale ha invero adeguatamente motivato sulle doglianze sollevate, che si risolvono in argomenti riproduttivi di profili di censura disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice, privi dell'asserita contraddittorietà e illogicità lamentata (cfr. p.2 e la relativa motivazione sulla generalità declinate dalla persona rintracciata all'interno dell'abitazione indicate nella relazione di servizio). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti2 a1 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 ons gliere est