CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45254/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11/12/2020 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Artedil e dichiarato fallito in data 28/01/2010, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso, secondo l'impostazione recepita dai giudici di merito, avvalendosi di due fatture (la n. 1 del 29/05/2008 e la n. 5 del 16/06/2008) dell'importo complessivo di 96.000,00 euro emesse dall'Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale sostanzialmente eluso il dovere argomentativo sollecitato dalle critiche sviluppate nell'atto di appello, con riguardo all'inattendibilità delle dichiarazioni del titolare dell'associazione sportiva che aveva emesso le fatture, ossia il teste [OSCURATO:PERSONA] - in realtà da valutare alla luce dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, secondo la prospettiva accusatoria, l'uomo si sarebbe reso responsabile del reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, connesso a quello contestato all'Andrisani quanto all'equivoca valenza indiziaria della documentazione bancaria e, infine, quanto alla mancanza di altra documentazione e altri elementi idonei a fornire la prova - il cui onere gravava sulla pubblica accusa - dell'effettività e della cronologia delle operazioni e dei soggetti coinvolti, come pure dell'effettivo stato di salute dell'impresa dell'imputato. Si osserva: a) che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], peraltro concentrate solo sull'operazione relativa alla seconda fattura (laddove non era emerso un ricordo dell'altra, che pure il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere emesso), erano caratterizzate da una sorprendente lacunosità, quanto ai termini dell'accordo che sarebbe intercorso con l'Andrisani, che peraltro avrebbe comportato - anche secondo le aspettative riferite da quest'ultimo - un incasso per 15.000,00 euro, inferiore all'importo dell'i.v.a., che sarebbe stata pagata per le due fatture di 48.000,00 euro (ossia 16.000,00 euro); b) che si era prospettata la possibile ragione delle infondate accuse mosse dal [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato sentito dalla Guardia di Finanza, a seguito della segnalazione della banca, provocata dal cambio dell'assegno di 48.000,00 euro, con restituzione di somme in contanti, largamente eccedenti il limite all'epoca previsto (12.500,00 euro) dalla normativa antiriciclaggio (art. 29 d. Igs. 231 del 2007); c) che era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a spiegare le ragioni per quali era uscito dalla banca portando con se 48.000,00 euro in contanti; d) che la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], quanto alla presenza dell'Andrisani al momento del cambio dell'assegno di 48.000,00 euro nel giugno del 1998, collidevano con le smentite dell'imputato, ma soprattutto con la distinta valori relativa all'assegno, che recava un'annotazione a penna (Per conoscenza e garanzia" sottoscritta dalla stessa dipendente dell'Artedil che aveva eseguito l'operazione per il rilascio del titolo), idonea a confermare la ricostruzione dell'Andrisani, quanto al fatto che egli non si occupasse personalmente dei pagamenti; e) che, peraltro, con riguardo a questi ultimi profili, del tutto erroneamente la Corte territoriale aveva colto una preclusione o una contraddizione nel fatto che l'atto di appello avesse valorizzato un argomento non esaminato dai primi giudici; f) che era stato eluso il tema della esatta cronologia delle due operazioni individuate (ossia cambio dell'assegno di 48.000,00 euro e versamento della somma di 42.000,00 euro su conto corrente diverso - il n. 11427.67 - e intrattenuto con diverso istituto bancario rispetto al conto (il n. 1000100) sul quale era stato addebitato il primo importo); g) che, peraltro, il conto n. 11427.67 aveva registrato nel 2008 reiteranti versamenti di importi rilevanti; h) che, del pari, erano stati trascurati gli elementi valorizzati in atto di appello, in relazione alla grave situazione economica dell'impresa dell'Andrisani, quanto alla non significatività dell'isolato addebito per oneri ex I. n. 386 del 1990, sul conto n. 1000100, frutto di mera svista e alla decisività invece, dell'accredito della somma di 150.000,00 sullo stesso conto appena otto giorni dopo l'addebito appena ricordato. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che, con riguardo alla prima fattura indicata nel capo di imputazione, non era stato acquisito altro elemento rispetto al documento fiscale. D'altra parte, l'estratto conto n. 1000100 della [OSCURATO:PERSONA] rivelava che proprio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato emesso un assegno circolare dell'importo di 48.000,00 euro, con la conseguenza che l'effettività dell'operazione aveva trovato elemento di conferma. D'altra parte: a) non era sull'imputato che gravava l'onere di dimostrare che l'assegno fosse stato emesso all'ordine del [OSCURATO:PERSONA]; b) la Corte territoriale aveva solo «sfiorato» la richiesta, formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., di acquisire copia dell'assegno circolare. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla distrazione della somma di 48.000,00 che sarebbe stata realizzata attraverso l'emissione della fattura n. 5 del 16/06/2008. Si osserva che del tutto apparente era la motivazione fornita dalla Corte territoriale, quanto ai rilievi sviluppati nell'atto di appello, in ordine all'utilizzo quantomeno promiscuo del conto corrente n. 11427.67 sul quale risultavano essere stati versati i 42.000,00 euro dei quali s'è detto (nel senso che non era emerso in termini di certezza un impiego esclusivamente personale). Considerato in diritto 1. I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono, nel loro complesso, infondati. Deve premettersi che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argonnentativo (cfr., in motivazione, ad es., Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550). Ora, esistono alcuni punti fermi della vicenda che appaiono indispensabili per apprezzare la logicità dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata, che resiste alle critiche sviluppate nei tre motivi di ricorso. Secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, l'imputato ha sostenuto di avere effettivamente corrisposto la somma di 96.000,00 euro in favore del [OSCURATO:PERSONA], nel quadro della sponsorizzazione di un evento. Sempre la sentenza di primo grado ha sottolineato l'estraneità dell'iniziativa a qualunque logica, alla luce dell'evidente difficoltà economica nella quale versava l'imprenditore e che è risultata razionalmente argomentata non tanto dall'addebito in conto della penale per il protesto levato, quanto dai saldi passivi di notevole importo. Ciò rende aspecifica la censura relativa al versamento di un importo di 150.000,00 euro otto giorni dopo l'addebito della penale sopra ricordata, poiché il saldo è nozione di relazione tra attivo e passivo, talché un saldo passivo può ben restare tale anche in caso di un versamento di importo pur notevole, ma inferiore: e infatti il ricorso ammette che, sul conto esaminato dai giudici, al 01/01/2008 esisteva un saldo negativo di 211.000,00 euro, che sarebbe disceso a 32.000,00 euro alla fine dell'anno, appunto rimanendo sempre passivo. Non solo. Il Tribunale ha valorizzato anche il contenuto della proposta concordataria presentata dall'Andrisani con ricorso del 24/06/2009, nella quale si assumeva che sin dal 2007 si era determinata una pesante crisi finanziaria dell'attività imprenditoriale. È in tale cornice di riferimento che vanno apprezzati i restanti dati acquisiti in dibattimento. In particolare (quale che sia la ragione che ha indotto il [OSCURATO:PERSONA] ad accettare di partecipare all'operazione - evidentemente il bisogno di denaro ricordato anche in ricorso - e quali che ne siano stati i contorni ulteriori della vicenda-, occorre rilevare che il carattere fittizio della sponsorizzazione per l'importo indicato, ossia - ciò che qui rileva ai fini della configurabilità o non della bancarotta fraudolenta ritenuta sussistente dai giudici di merito - l'estraneità della stessa alle finalità dell'impresa, è stata logicamente argomentata, nel contesto di irrazionalità economica sopra ricordata, dalla circostanza che indubbiamente il [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un assegno di 48.000,00 euro, ha provveduto al cambio dell'assegno in contanti - operazione non solo sospetta e infatti idonea a generare l'indagine dalla quale è scaturito il presente procedimento, secondo quanto osservato dallo stesso ricorrente -, ma del tutto incomprensibile, non essendo stata individuata alcuna necessità del destinatario del titolo di uscire dalla banca con una somma di quell'importo in contanti, esponendosi - secondo la razionale osservazione dei giudici di merito - a rischi ingiustificati. Al riguardo, è appena il caso di rilevare, alla stregua di quanto indicato in ricorso, che il [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto indicato le ragioni che avrebbero spiegato la sua uscita dalla banca con un rilevante importo in contanti (anche perché ha negato di averlo fatto), ma ha solo menzionato le ragioni per le quali aveva bisogno di denaro. È proprio questa seconda irrazionalità della condotta, che si salda poi al terzo segmento, rappresentato dal versamento dell'importo di 42.000,00 in contanti eseguito dall'imputato lo stesso giorno. Anche in questo caso, con logica stringente, i giudici di merito hanno valorizzato l'inverosimiglianza: a) della coincidenza sul piano cronologico tra le due operazioni; b) della sostanziale corrispondenza della somma versata con l'importo che sarebbe residuato dai 48.000,00 euro, una volta detratta la somma che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere ricevuto per sé (5.000,00 euro); c) della causale ipotizzata dall'Andrisani della fonte delle somme - plurimi pagamenti, contestuali, ricevuti da acquirenti delle unità immobiliari costruite dal primo e tutti entro il limite di 3.000,00 euro per ciascuno - destinate ad essere versante su un conto diverso da quello dal quale proveniva la provvista dell'assegno consegnato al [OSCURATO:PERSONA]. La razionalità delle conclusioni fondate sulle superiori considerazioni scaturisce dalla valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione dell'Andrisani, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071).Nella ricordata scansione logica, che conferma la fittizietà dell'importo pattuito per il contratto di sponsorizzazione e la strumentalità dell'operazione per spostare denaro dal conto certamente riferibile all'Artedil ad altro conto (spostamento che, considerata l'assenza di qualunque razionale spiegazione alternativa, si spiega solo con un finalità di dissimulazione delle risorse, indipendentemente dal fatto che anche il secondo potesse essere utilizzato per esigenze imprenditoriali), i rilievi svolti in ricorso sono privi di qualunque decisività. Infatti, fermo restando che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non rappresentano un elemento isolato ma sono confortate da rilievi logici che traggono alimento dalle vicende certamente verificatesi e sopra ricordata, si osserva: a) che la presenza o non dell'Andrisani in occasione del cambio dell'assegno, oltre a non essere smentita dalla contestuale presenza di una sua dipendente, è in ogni caso del tutto irrilevante, posto che l'assegno di 48.000,00 è stato effettivamente versato ed è stata incomprensibilmente stato cambiato in contati dal [OSCURATO:PERSONA]; b) che gli accertamenti relativi all'orario del versamento della somma di 42.000,00 euro rispetto alla vicenda del cambio dell'assegno, non appaiono determinanti una volta rilevata la mole di elementi logici che confermano l'ipotesi accusatoria; c) la confusione che lo stesso ricorrente non è riuscito a chiarire, quanto alle modalità con le quali sarebbe stata saldata la fattura n. 1 del 29/05/2008 diviene secondaria, una volta appurata l'irrazionalità economica del contratto di sponsorizzazione per l'importo indicato e la logicità della conclusione per quale anche l'importo della prima fattura - che, si ripete, l'Andrisani ha riconosciuto di avere versato - è stato impiegato per finalità estranee a quelle imprenditoriali (ciò che conferma l'irrilevanza della richiesta di rinnovazione istruttoria); d) le incertezze del [OSCURATO:PERSONA], siano esse dovute al tempo trascorso o al suo coinvolgimento in operazioni contrastanti con la normativa antiriciclaggio, risultano essere superate dall'applicazione dei rigorosi criteri valutativi di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in concreto ravvisabili proprio nel solido ancoraggio della motivazione ai fatti accertati. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al p