CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 39380/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 15416-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controri corrente - avverso la sentenza n. 1207/2016 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 07/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Nella lite sul rapporto di mutuo fondiario erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] alla cliente [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Trento, con sentenza 7.12.2016, accogliendo l'appello della Banca, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Mezzolombardo, ha respinto le domande di accertamento del superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, di illegittimo anatocismo, di restituzione della somma di C. 4.512,10, di ricalcolo della rata di canone senza interessi e spese, nonché la domanda di invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori nonché di quelli anatocistici con relativa capitalizzazione. Il giudice di appello ha motivato la decisione osservando che la disciplina antiusura si applica egli interessi corrispettivi ma non anche a quelli moratori. Per le stesse ragioni, ha altresì respinto l'appello incidentale della cliente che si doleva della mancata applicazione della disciplina dell'art. 1815 comma 2 cc (gratuità del rapporto di mutuo). 2 Contro tale sentenza la Mambelli ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dalla Banca. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Col primo motivo si censura la motivazione della sentenza caratterizzata, a dire della ricorrente, da argomentazioni fortemente e insanabilmente contraddittorie. 1.2 Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art.644, commi 1,3,4,5 c.p., dell'art. 1 comma 1 DL n. 394/2000 (convertito in legge n. 24/2001), nonché dell'art. 2 comma 4 della legge 108/1996, rimproverando al giudice di appello di avere ritenuto che la disciplina antiusura non sia applicabile agli interessi moratori. 1.3 Col terzo motivo si denunzia la violazione dell'art. 1284 comma 4 cc e del DLGS n. 231/2002 per avere il giudice di appello omesso di considerare che la legittimità del tasso moratorio applicabile ex art. 1284 cc e DLGS n. 231/2002 è circoscritta unicamente alla fattispecie relativa alle transazioni commerciali. 1.4 Col quarto ed ultimo motivo, infine, la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 1815 comma 2 cc per avere il Tribunale negato che la non debenza degli interessi, prevista dall'ad 1815 comma 2 cc, possa trovare applicazione anche agli interessi moratori. 2 Ragioni di priorità logica rendono opportuno partire dall'esame del secondo motivo che, ad avviso del Collegio, è fondato. Le sezioni Unite, infatti, intervenute nel 2020 sulla questione, hanno affermato il seguente principio di diritto: la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 Rv. 658833). La sentenza impugnata, che invece è pervenuta a conclusioni opposte, va pertanto cassata rendendosi necessario un nuovo esame da parte del giudice di merito sulla scorta dell'esposto principio, a cui il Collegio intende dare seguito (non ravvisandosi nella memoria della ricorrente argomentazioni tali da porne in dubbio la applicabilità al caso di specie). Resta così logicamente assorbito l'esame di tutti gli altri motivi. Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di Trento in persona di diverso magistrato, pronuncerà all'esito anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente