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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04756/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,A2 [OSCURATO:PERSONA] L' imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 9.11.2016, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta colpevole in ordine al reato di cui all'art. 3337 c.p. e condannata a pena di giustizia.

I ricorso deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena inflitta.

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato rispetto alla prognosi sfavorevole basato sul comportamento tenuto dalla ricorrente in occasione dell'accertamento relativo al prelievo irregolare di energia elettrica in immobile da lei occupato abusivamente.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il

26.10.204. Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,A2 [OSCURATO:PERSONA] L' imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 9.11.2016, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta colpevole in ordine al reato di cui all'art. 3337 c.p. e condannata a pena di giustizia. I ricorso deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena inflitta. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato rispetto alla prognosi sfavorevole basato sul comportamento tenuto dalla ricorrente in occasione dell'accertamento relativo al prelievo irregolare di energia elettrica in immobile da lei occupato abusivamente. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.204. Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 04756/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris