CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 17 dicembre 2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la pena di anni 2 di reclusione e euro 4000 di multa e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale della Corte di Appello di Brescia formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione dell'art.163 cod. pen.. Il ricorrente osserva che il Gip aveva disposto la sospensione condizionale della intera pena, senza tenere conto che la stessa, per effetto del ragguaglio della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen, superava i due anni ed in tal modo aveva applicato una pena finale illegale. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato il motivo. 2. Occorre premettere che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). 3. Nel caso di specie con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., oggetto di ricorso, è stata disposta la sospensione condizionale della pena di anni 2 di reclusione e euro 4000 di multa, in violazione dell'art. 163 comma 1 cod. pen. Si tratta, dunque, di stabilire, se tale violazione possa essere rilevata con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. ed in particolare se tale violazione determini la illegalità della pena. 3.1 Tale ultima nozione si è attestata attraverso una progressiva elaborazione da parte della giurisprudenza di legittimità, compresi plurimi interventi delle Sezioni Unite. Come chiarito da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin (in motivazione, paragrafo 4.7, pag. 17-18), la Suprema Corte ha inizialmente correlato la pena illegale ai casi di illegalità ab origine della pena, inflitta extra o contra legem perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (tra le altre, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; si vedano altresì, tre quelle più recenti: Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv.280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv, 277956). La nozione in esame è stata poi estesa anche alla pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264857; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651), ovvero in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall'art. 24, comma secondo, Cost.3 (Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà). In linea con tale delineato ambito della illegalità della pena, si è, quindi, escluso che vi rientri la pena che risulti complessivamente legittima, anche se determinata secondo un percorso argomentativo viziato (come evidenziato da Sez. U, n. 21368/2020, Savin, cit., in motivazione). 3.2.Con particolare riferimento proprio alla determinazione della nozione di «pena illegale» quale limite alla ricorribilità per cassazione avverso sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., anche prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si è osservato che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 5, n. 3351 del 29/05/1998, dep. 1999, Carli, Rv. 212379), sicché sono irrilevanti gli errori relativi ai vari «passaggi» attraverso i quali si giunge al «risultato finale», a meno che conducano a una «pena illegale». Tra i casi, invece, individuati dalla giurisprudenza di legittimità come integranti ipotesi di pena illegale con riferimento al patteggiamento la citata Sez. U. «Pittalà» ha richiamato quelli della pena inferiore al minimo edittale ex art. 23 cod. pen. (Sez. 3, n. 29985 del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263;conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 4917 del 03/12/2003, dep. 2004, Pianezza, Rv. 229995); dell'applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa (Sez. 1, n. 17108 del 18/02/2004, Merlini, Rv.228650; Sez. 1, n. 2174 del 14/03/1997, Salvatori, Rv. 207246; Sez. 1, n. 2322 del 22/05/1992, Riccardi, Rv. 191362); dell'erronea applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria (Sez. 5, n. 5018 del 19/10/1999, dep.2000, Rezel, Rv. 215673) e della mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, Rv. 262943). 3.3. La nozione di illegalità della pena è stata estesa, secondo un orientamento cui il collegio aderisce, fino a ricomprendere anche la illegalità del trattamento sanzionatorio. In particolare in tema di patteggiamento, alcune pronunce hanno sostenuto che l'illegittima applicazione della sospensione condizionale della pena, in quanto non subordinata agli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., possa essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., sul rilievo, in ultima analisi che la pena illegittimamente sospesa è pena illegale ( Sez. 6. n. 17119 del 14/03/2019. Fodaroni, Rv. 275898; Sez. 4, n. 5064 del 06/11/2018, dep. 2019, Bonomi, Rv. 275118). La prima sentenza rileva che il beneficio della sospensione condizionale della pena viene deciso dal giudice della cognizione con effetti determinanti sulla punizione del condannato, atteso che la irrogazione della pena sospesa ha comunque un suo pur limitato contenuto afflittivo che si concretizza nell'intimazione rivolta al condannato ad astenersi da commettere ulteriori reati con l'ammonimento che ove ciò non avvenga e ricorrendo determinate condizioni alla pena comminata sarà data esecuzione. Diversamente opinando, la pubblica accusa non avrebbe alcun mezzo di impugnazione per rimuovere una statuizione che, concedendo il beneficio in violazione di legge, incide sulla legalità della pena intesa nel senso ampio di legalità delle conseguenze punitive. La seconda sentenza rileva la legittimità di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. , in quanto volta ad evitare che una serie di violazioni di legge rimangano indeducibili in cassazione, in violazione dell'art. 111 comma 7 Cost., a norma del quale avvero le sentenze è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge e richiama a tal fine la deducibilità con ricorso per cassazione del vizio della sentenza "patteggiata" che applichi una pena superiore ad anni due, malgrado la contestata e non esclusa recidiva reiterata (Cass., Sez. 6, 10-1-2019, Taha in cui si è sostenuto che " l'illegalità deve essere più in generale valutata con riguardo a tutti i limiti che presiedono alla sua concreta determinazione, tali per cui l'eventuale superamento debba ritenersi contra legem"). La nozione di pena non va circoscritta alla irrogazione di una o più delle sanzioni previste dall'art. 17 cod. pen., ma va identificata in un più ampio plesso concettuale che comprende anche gli istituiti che incidono sulla concreta ed effettiva applicazione delle predette sanzioni . 4. Il collegio ritiene, dunque, che la statuizione della sospensione della intera pena, oltre il limite dei due anni previsto dall'art. 163 cod. pen. in cui la pena può essere sospesa, determini una pena illegale, nel senso di pena non prevista dall'ordinamento. Né d'altra parte, in casi quale quello in esame, è possibile intervenire in sede esecutiva, posto che ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. il giudice della esecuzione provvede alla revoca della sospensione condizionale soltanto in due ipotesi: a) per fatti sopravvenuti, qualora nei termini stabiliti il condannato commetta altro reato ovvero riporti alla condanna (commi 1 e 2), b) in presenza di una causa ostativa originaria, operante anche in caso di applicazione del beneficio secondo quanto previsto dall'art. 444 comma 3 cod. proc. pen., quando la sospensione sia stata concessa in violazione del divieto di concederla più di una volta e senza l'osservanza dei limiti di pena cumulata sospesa, previsto dall'art 164 comma 4 cod. pen. (comma 1 bis). 5. Nel caso in esame, si osserva che non è chiaro se l'accordo intervenuto fra imputato e pubblico ministero in ordine alla sospensione condizionale fosse riferito solo alla pena detentiva (nel qual caso sarebbe legittimo), ovvero alla intera pena, nel qual caso sarebbe illegale nel senso anzi detto. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame sul punto alla luce dei principi su indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio al Tribunale di