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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 1999

Cassazione n. 06669/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati i ricorsi proposti avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 e 424 cod. pen., così riqualificata la fattispecie originariamente ascritta agli imputati al capo 3, accertato a [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2019. [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi in esame, articolati in due correlate doglianze, chiedono il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del disvalore delle condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che risultano vagliate dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, si era verificato un danneggiamento incendiario che assumeva connotazioni di diffusività, attestate dall'intervento dei Vigili del Fuoco, coinvolgendo quattro autovetture e la saracinesca di un immobile, che non consentiva l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen., invocata dalla difesa dei ricorrenti, in linea con quanto affermato da Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnosi, Rv. 260832 - 01, secondo cui: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.». [OSCURATO:PERSONA] che il disvalore dei comportamenti criminosi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le circostanze con cui la stesse si erano concretizzate non consentivano la mitigazione sanzionatoria invocata nel giudizio di appello e non permettevano di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa, rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa dei ricorrenti, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati i ricorsi proposti avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 e 424 cod. pen., così riqualificata la fattispecie originariamente ascritta agli imputati al capo 3, accertato a [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2019. [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi in esame, articolati in due correlate doglianze, chiedono il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del disvalore delle condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che risultano vagliate dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, si era verificato un danneggiamento incendiario che assumeva connotazioni di diffusività, attestate dall'intervento dei Vigili del Fuoco, coinvolgendo quattro autovetture e la saracinesca di un immobile, che non consentiva l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen., invocata dalla difesa dei ricorrenti, in linea con quanto affermato da Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnosi, Rv. 260832 - 01, secondo cui: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.». [OSCURATO:PERSONA] che il disvalore dei comportamenti criminosi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le circostanze con cui la stesse si erano concretizzate non consentivano la mitigazione sanzionatoria invocata nel giudizio di appello e non permettevano di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa, rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa dei ricorrenti, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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