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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 1969

Cassazione n. 18481/2026

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il 05/06/1969 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di uso di atto falso di cui all'art. 489, comma 1, cod. pen.; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato perché l'obbligo di motivazione è, nel caso di specie, adeguatamente assolto attraverso il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che denunzia vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è del tutto generico e comunque manifestamente infondato in quanto l'assenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 5, n. 24780 dell'8/03/2017, Rv. 270033 - 01) e nel caso di specie la sentenza impugnata (v. pag. 3), nel ribadire che l'imputato risulta essere gravato da numerosi precedenti specifici, ha implicitamente e inequivocamente fatto riferimento all'abitualità del comportamento criminoso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 05/06/1969 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di uso di atto falso di cui all'art. 489, comma 1, cod. pen.; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato perché l'obbligo di motivazione è, nel caso di specie, adeguatamente assolto attraverso il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che denunzia vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è del tutto generico e comunque manifestamente infondato in quanto l'assenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 5, n. 24780 dell'8/03/2017, Rv. 270033 - 01) e nel caso di specie la sentenza impugnata (v. pag. 3), nel ribadire che l'imputato risulta essere gravato da numerosi precedenti specifici, ha implicitamente e inequivocamente fatto riferimento all'abitualità del comportamento criminoso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dich P.Q.M