Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22691/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 24 settembre 2025 la Corte di appello Genova, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] dei delitti di minaccia aggravata (capo a), violazione di domicilio(capo b) e di tentata violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo c),rideterminando la pena in sei mesi di reclusione e confermando nel resto ladecisione di primo grado.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192 e546 cod. proc. pen. per non avere enunciato le ragioni per le quali non sono statevalutate le prove contrarie, nonché violazione dell'articolo 131-bis cod. pen.

Lasentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni per cui la Corte non avrebbevalutato le prove contrarie emerse nell'istruttoria dibattimentale e in particolare latestimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito che anche la parte civileaveva pronunciato parole offensive nei confronti dell'imputato e che [OSCURATO:PERSONA] avevaeffettuato dei video dell'imputato e della sua imbarcazione in violazione dellanormativa sulla privacy; non avrebbe neppure spiegato perché non era statatenuta in considerazione la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferitoche lo [OSCURATO:PERSONA] inveiva contro l'imputato e aveva un coltello.La Corte avrebbe altresì erroneamente escluso l'applicabilità dell'articolo 131-bis cod. pen. benché non ricorra la condizione ostativa della commissione di piùreati della stessa indole.2.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla affermataresponsabilità dell'imputato, e con riguardo alla quantificazione del trattamentosanzionatorio, alla quantificazione del danno e alla mancata concessione deibenefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Lasentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulle presuntedichiarazioni confessorie dell'imputato senza tener conto delle dichiarazionitestimoniali da cui era emerso che anche la parte civile aveva pronunciato frasioffensive nei confronti dell’imputato.

Difetterebbe inoltre la motivazione in puntodi elemento soggettivo del reato, nonché in ordine alla quantificazione del dannomorale subito dalla parte civile.

Inoltre, difetterebbe la motivazione in punto diapplicazione dei criteri di cui all'articolo 133 cod. pen. ai fini della determinazionedella pena, nonché in merito alla mancata concessione della sospensionecondizionale e della non menzione della condanna.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestoil rigetto del ricorso.4.

Con memoria in data 12 marzo 2026, il ricorrente ha replicato alleconclusioni del Procuratore generale insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Occorre muovere dalla premessa che l’esito conforme delle decisionipronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta dellesentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono inun unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte.Ricorre invero la cd.

“doppia conforme” quando la sentenza di appello, nellasua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraversoripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nellavalutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono esserelette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (explurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ognicaso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.3.

Il primo motivo è infondato.3.1.

Le condotte contestate all’imputato attengono alla minaccia rivoltadall’imputato alla persona offesa allorché questa, mentre si trovava a bordo dellapropria barca ormeggiata davanti all’isola di Gallinara, aveva ripreso col cellularel’imbarcazione dell’imputato che voleva ormeggiare vicino alla sua in condizioni dimare non calmo.

Accortosi delle riprese, il Burdet aveva minacciato lo [OSCURATO:PERSONA].L’imputato si era poi allontanato, ma nel pomeriggio era tornato con la medesimaimbarcazione e aveva raggiunto a nuoto quella della persona offesa, era salita abordo contro la sua volontà, pretendendo che egli cancellasse le immagini filmateal mattino e minacciandolo.3.2.

Il motivo di ricorso, oltre a essere meramente reiterativa delle identichedoglianze proposte con l’atto di appello, senza un concreto confrontoargomentativo con la sentenza impugnata, propone doglianze eminentemente infatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità,sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senzache possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, eper il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmenteriferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazionedi legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., le censure sono in realtà dirette arichiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazionieffettuate dalla Corte territoriale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv.203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).Si è altresì affermato che eccede dai limiti di cognizione della Corte dicassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosidi accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che ilcontrollo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delleragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza dimanifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazionirispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni deipredetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamenteindicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisioneinsindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01; conf.:Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01).3.3.

Nella specie, dalla lettura congiunta delle sentenze dei gradi di meritoemerge che i giudici hanno tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi richiamatidal ricorrente, fondando anche su di esse – oltre che sulle dichiarazioni dellapersona offesa e sulle immagini registrate dai telefoni dei presenti – il giudizio diresponsabilità.

In particolare, la sentenza di primo grado ha ravvisato nellatestimonianza di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca compagna del Burdet, e nei filmatiregistrati da [OSCURATO:PERSONA] la conferma delle condotte ascritte all’imputato, e ilgiudice di appello ha valorizzato nel medesimo senso le dichiarazionisostanzialmente ammissive di costui, non ritenendo provato che la persona offesalo avesse a propria volta minacciato.Le valutazioni espresse dai giudici del merito risultano argomentate esostenute da una motivazione logica e coerente con le risultanze istruttorie, epertanto si sottraggono alle censure del ricorrente.3.4.

Destituito di fondamento è altresì il profilo di doglianza con cui si lamentail mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen.

Il ricorrente, oltre a limitarsi ad affermare in maniera apoditticache il comportamento non sarebbe abituale, senza indicare in base a quali concreteragioni i precedenti penali dell'imputato non possano essere ricondotti allacategoria della "stessa indole" come disegnata dall'art. 101 cod. pen., non siconfronta con la motivazione della Corte di appello in ordine alla insussistenza delrequisito della non particolare tenuità dell’offesa, ciò che è di per sé sufficiente adescludere l’applicazione della disposizione invocata.

In ogni caso, la sentenzaimpugnata aveva in precedenza evidenziato il carattere reiterativo delle condotteminacciose e l’atteggiamento «aggressivo, insolente e arrogante» e«prevaricatore» dell’imputato.

Questa Corte di legittimità ha al riguardo affermatoche se è vero che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilitàprevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essereeffettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen.,tuttavia non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti,essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone,Rv. 274647 – 01).4.

Infondato è, nel suo complesso, il secondo motivo di ricorso.4.1.

Manifestamente infondati sono i rilievi che si appuntano sullaricostruzione della vicenda fattuale, sulla base delle testimonianze assunte nelcorso del processo di merito, i quali ripropongono le medesime censure già svoltecon il primo motivo e ritenute infondate.Con riguardo all’asserito difetto di motivazione in punto di elementosoggettivo del reato, il ricorrente trascura la circostanza che la sentenzaimpugnata ha correttamente spiegato che la consapevolezza della condotta eraemersa dalle dichiarazioni rese dall’imputato in sede dibattimentale, allorchéaveva affermato di essere stato preso dal nervosismo e di avere pronunciato frasiminacciose nei confronti della persona offesa.4.2.

Inammissibili risultano le censure che si appuntano sulla determinazionein concreto della pena e sulla quantificazione equitativa del danno morale,trattandosi di valutazioni riservate al giudizio discrezionale dei giudici di merito,che nella specie sono state formulate in modo congruo e privo di salti logici.

Ladeterminazione del trattamento sanzionatorio rientra invero nella discrezionalitàdel giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.

Nella specie l’onere argomentativo del giudice èadeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenutidecisivi o rilevanti.4.3.

Infondate sono le doglianze concernenti la mancata concessione deibenefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione dellacondanna.Si rileva che già il motivo di appello formulato in proposito e di contenutosostanzialmente identico a quello riproposto in questa sede non si confrontava conla sentenza di primo grado, la quale aveva puntualmente spiegato che i precedentipenali da cui l’imputato era gravato e la circostanza che egli avesse già usufruitoper due volte del beneficio ne impedivano il riconoscimento.Benché la sentenza impugnata non si pronunci espressamente al riguardo,poiché ricorre un’ipotesi cd. di “doppia conforme”, essa deve ritenersi integratadalla pronuncia di primo grado, con la cui motivazione si salda per formare ununico complessivo corpo argomentativo.5.

Dalle argomentazioni svolte discende il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 24 settembre 2025 la Corte di appello Genova, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] dei delitti di minaccia aggravata (capo a), violazione di domicilio(capo b) e di tentata violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo c),rideterminando la pena in sei mesi di reclusione e confermando nel resto ladecisione di primo grado.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192 e546 cod. proc. pen. per non avere enunciato le ragioni per le quali non sono statevalutate le prove contrarie, nonché violazione dell'articolo 131-bis cod. pen. Lasentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni per cui la Corte non avrebbevalutato le prove contrarie emerse nell'istruttoria dibattimentale e in particolare latestimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito che anche la parte civileaveva pronunciato parole offensive nei confronti dell'imputato e che [OSCURATO:PERSONA] avevaeffettuato dei video dell'imputato e della sua imbarcazione in violazione dellanormativa sulla privacy; non avrebbe neppure spiegato perché non era statatenuta in considerazione la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferitoche lo [OSCURATO:PERSONA] inveiva contro l'imputato e aveva un coltello.La Corte avrebbe altresì erroneamente escluso l'applicabilità dell'articolo 131-bis cod. pen. benché non ricorra la condizione ostativa della commissione di piùreati della stessa indole.2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla affermataresponsabilità dell'imputato, e con riguardo alla quantificazione del trattamentosanzionatorio, alla quantificazione del danno e alla mancata concessione deibenefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Lasentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulle presuntedichiarazioni confessorie dell'imputato senza tener conto delle dichiarazionitestimoniali da cui era emerso che anche la parte civile aveva pronunciato frasioffensive nei confronti dell’imputato. Difetterebbe inoltre la motivazione in puntodi elemento soggettivo del reato, nonché in ordine alla quantificazione del dannomorale subito dalla parte civile. Inoltre, difetterebbe la motivazione in punto diapplicazione dei criteri di cui all'articolo 133 cod. pen. ai fini della determinazionedella pena, nonché in merito alla mancata concessione della sospensionecondizionale e della non menzione della condanna.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestoil rigetto del ricorso.4. Con memoria in data 12 marzo 2026, il ricorrente ha replicato alleconclusioni del Procuratore generale insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Occorre muovere dalla premessa che l’esito conforme delle decisionipronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta dellesentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono inun unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte.Ricorre invero la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nellasua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraversoripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nellavalutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono esserelette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (explurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ognicaso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.3. Il primo motivo è infondato.3.1. Le condotte contestate all’imputato attengono alla minaccia rivoltadall’imputato alla persona offesa allorché questa, mentre si trovava a bordo dellapropria barca ormeggiata davanti all’isola di Gallinara, aveva ripreso col cellularel’imbarcazione dell’imputato che voleva ormeggiare vicino alla sua in condizioni dimare non calmo. Accortosi delle riprese, il Burdet aveva minacciato lo [OSCURATO:PERSONA].L’imputato si era poi allontanato, ma nel pomeriggio era tornato con la medesimaimbarcazione e aveva raggiunto a nuoto quella della persona offesa, era salita abordo contro la sua volontà, pretendendo che egli cancellasse le immagini filmateal mattino e minacciandolo.3.2. Il motivo di ricorso, oltre a essere meramente reiterativa delle identichedoglianze proposte con l’atto di appello, senza un concreto confrontoargomentativo con la sentenza impugnata, propone doglianze eminentemente infatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità,sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senzache possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, eper il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmenteriferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazionedi legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., le censure sono in realtà dirette arichiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazionieffettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv.203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).Si è altresì affermato che eccede dai limiti di cognizione della Corte dicassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosidi accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che ilcontrollo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delleragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza dimanifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazionirispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni deipredetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamenteindicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisioneinsindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01; conf.:Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01).3.3. Nella specie, dalla lettura congiunta delle sentenze dei gradi di meritoemerge che i giudici hanno tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi richiamatidal ricorrente, fondando anche su di esse – oltre che sulle dichiarazioni dellapersona offesa e sulle immagini registrate dai telefoni dei presenti – il giudizio diresponsabilità. In particolare, la sentenza di primo grado ha ravvisato nellatestimonianza di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca compagna del Burdet, e nei filmatiregistrati da [OSCURATO:PERSONA] la conferma delle condotte ascritte all’imputato, e ilgiudice di appello ha valorizzato nel medesimo senso le dichiarazionisostanzialmente ammissive di costui, non ritenendo provato che la persona offesalo avesse a propria volta minacciato.Le valutazioni espresse dai giudici del merito risultano argomentate esostenute da una motivazione logica e coerente con le risultanze istruttorie, epertanto si sottraggono alle censure del ricorrente.3.4. Destituito di fondamento è altresì il profilo di doglianza con cui si lamentail mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. Il ricorrente, oltre a limitarsi ad affermare in maniera apoditticache il comportamento non sarebbe abituale, senza indicare in base a quali concreteragioni i precedenti penali dell'imputato non possano essere ricondotti allacategoria della "stessa indole" come disegnata dall'art. 101 cod. pen., non siconfronta con la motivazione della Corte di appello in ordine alla insussistenza delrequisito della non particolare tenuità dell’offesa, ciò che è di per sé sufficiente adescludere l’applicazione della disposizione invocata. In ogni caso, la sentenzaimpugnata aveva in precedenza evidenziato il carattere reiterativo delle condotteminacciose e l’atteggiamento «aggressivo, insolente e arrogante» e«prevaricatore» dell’imputato. Questa Corte di legittimità ha al riguardo affermatoche se è vero che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilitàprevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essereeffettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen.,tuttavia non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti,essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone,Rv. 274647 – 01).4. Infondato è, nel suo complesso, il secondo motivo di ricorso.4.1. Manifestamente infondati sono i rilievi che si appuntano sullaricostruzione della vicenda fattuale, sulla base delle testimonianze assunte nelcorso del processo di merito, i quali ripropongono le medesime censure già svoltecon il primo motivo e ritenute infondate.Con riguardo all’asserito difetto di motivazione in punto di elementosoggettivo del reato, il ricorrente trascura la circostanza che la sentenzaimpugnata ha correttamente spiegato che la consapevolezza della condotta eraemersa dalle dichiarazioni rese dall’imputato in sede dibattimentale, allorchéaveva affermato di essere stato preso dal nervosismo e di avere pronunciato frasiminacciose nei confronti della persona offesa.4.2. Inammissibili risultano le censure che si appuntano sulla determinazionein concreto della pena e sulla quantificazione equitativa del danno morale,trattandosi di valutazioni riservate al giudizio discrezionale dei giudici di merito,che nella specie sono state formulate in modo congruo e privo di salti logici. Ladeterminazione del trattamento sanzionatorio rientra invero nella discrezionalitàdel giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo del giudice èadeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenutidecisivi o rilevanti.4.3. Infondate sono le doglianze concernenti la mancata concessione deibenefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione dellacondanna.Si rileva che già il motivo di appello formulato in proposito e di contenutosostanzialmente identico a quello riproposto in questa sede non si confrontava conla sentenza di primo grado, la quale aveva puntualmente spiegato che i precedentipenali da cui l’imputato era gravato e la circostanza che egli avesse già usufruitoper due volte del beneficio ne impedivano il riconoscimento.Benché la sentenza impugnata non si pronunci espressamente al riguardo,poiché ricorre un’ipotesi cd. di “doppia conforme”, essa deve ritenersi integratadalla pronuncia di primo grado, con la cui motivazione si salda per formare ununico complessivo corpo argomentativo.5. Dalle argomentazioni svolte discende il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22691/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris