CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 12985/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appi:fflo di Roma che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato cii false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui di cui a.;11 artt.496 cod. pen. e 76 D.P.R. n. 445/2000. Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 5 febbraio 2025, a firrr a del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente, c le ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Lette le conclusioni e nota spese, pervenuta in data 25 febbraio 2025, a firma del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la costituita parte civile. Considerato che il primo e il secondo motivo di gravame, con cui la ric)rrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza, rispettivamente, dell'elemento oggettivo, con il primo motivo, e dell'elemento soggettivo, con il secondo, sono generici perché fondati su argoment: che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giuclice del gravame e, pertanto, non specifici; Ritenuto che i suddetti motivi sono, altresì, manifestamente infondati in quanto, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di meril:o ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) fel: endo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazionE della responsabilità. Relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo, li :orte territoriale ha correttamente richiamato e fatto proprio il principio esprET: o da questa Corte secondo cui l'allegazione, a una domanda rivolta a un ente pub plico, di un curriculum vitae contenente false dichiarazioni circa le proprie esper enze lavorative vale a integrare gli estremi oggettivi del mendacio richiesto dall'alt . 496 cod. pen. (Sez. V, 18 giugno 2013, D'Erasmo, n. 26600). Non rilevano, inc -e, le argomentazioni difensive secondo le quali mancherebbe una richiesta del p.ir blico ufficiale e la presenza di documentazione che tenti di attestare la veridicità delle dichiarazioni rese. Infatti, nel momento in cui si partecipa a un bando inviando la documentazione prevista si risponde, di fatto, a una richiesta della P.11:' blica Amministrazione e l'art. 496 cod. pen. fa riferimento esclusivamente .31 false dichiarazioni, senza richiedere che esse siano accompagnate da documeni:e :ione a sostegno della loro veridicità. Nessun dubbio, inoltre, sulla rilevanza di tali dichiarazioni per l'ente pubblico al quale furono trasmesse, in quanto dalle s :esse dipendeva l'assegnazione dell'incarico lavorativo. Infine, per quanto attiene al secondo motivo, il dolo generico si ritiene dimostrato dalla circostanza che, a I fine di escludere lo stesso, si dovrebbe dubitare del fatto che la ricorrente ,abbia volontariamente inviato informazioni false al fine di ottenere il posto di a /oro, tenuto anche conto del fatto che la difesa non ha provveduto a fornire una ). ,alida spiegazione alternativa al perché l'imputata avrebbe dovuto inviare un cui-il( u/um falso se non per mentire sulle proprie qualità personali; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione circa la estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente calcolato il terrrir e di prescrizione, fissando la data di estinzione al 12/2/2015. • Il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazionE pari ad anni 7 e mesi 6, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocatc, i:ome risulta dal capo d'imputazione, il 20/12/2016. • Alla data così ottenuta, ovvero il 20/6/2024, vanno aggiunti 237 g o ni di sospensione dovuti all'astensione del difensore dal 6/6/2023 al 3/1/2024 il che porta il termine finale di prescrizione al 12/2/2025; Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta vizio di emessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. per ., è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si vedd, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità argomentazioni logiche e ineccepibili (l'aver tr31::o in inganno un ente pubblico al fine di lucrare un posto di lavoro scavalcando ingiustamente altri candidati, l'aver conseguito il relativo stipendio per cri: a un anno, l'aver mentito su una pluralità di informazioni decisive :li fini dell'assegnazione dell'incarico). Ritenuto che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena bas;a. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infor dato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circcs1 anze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionali .là del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt :132 e 133 cod. pen. Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguata ente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c)n la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soni' la di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spesi! di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte cNil ,i! che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 12